Cassazione Penale, Sentenza n. 18575/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Arezzo. Hanno proposto sei motivi: 1) contraddittorietà della motivazione e/o erronea applicazione della legge penale con richiesta principale di annullamento per mancata assoluzione, ovvero assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; 2) censura relativa alla mancata esclusione o disapplicazione della recidiva; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; 4) vizi nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; 5) ulteriori vizi motivazionali relativi alla responsabilità; 6) in subordine, censura sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché basati su motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello, che si fondava su un compendio probatorio solido (video-sorveglianza, confessioni, testimonianze) e si saldava con la sentenza di primo grado (doppia conforme). Ha considerato corretta la valutazione sulla recidiva e il rifiuto della circostanza attenuante di lieve entità, richiamando la giurisprudenza sul parametro del danno lievissimo. Ha respinto le censure sulla dosimetria della pena come aspecifiche, richiamando la discrezionalità del giudice di merito e i criteri degli artt.132 e 133 c.p. Conseguenze: ricorsi dichiarati inammissibili; condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p., comma 5
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio in assenza delle parti quando non sia stata richiesta trattazione orale; indicativa delle regole procedurali seguite nel giudizio di cassazione.
art. 611 c.p.p., comma 1-bis
Ulteriore dispositivo procedurale relativo alla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione; richiamato per giustificare la decisione assunta in camera di consiglio.
art. 530 c.p.p., comma 2
Norma che prevede l'assoluzione quando il fatto non sussiste o non costituisce reato o quando non è provata la materiale commissione; le ricorrenti avevano chiesto l'assoluzione ai sensi di questa disposizione, richiesta ritenuta infondata perché il giudizio di merito aveva adeguatamente motivato la responsabilità.
art. 606 c.p.p., lett. e)
Dispositivo che delimita i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte sottolinea che la modifica introdotta dalla legge n.46/2006 limita il sindacato di merito, impedendo alla Corte di legittimità di sostituirsi alla valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito salvo travisamento della prova di macroscopica evidenza.
legge n. 46 del 2006
Richiamata come causa della modifica dell'art. 606 c.p.p.; la Corte la usa per argomentare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie dei giudici di merito.
art. 62, n. 4 c.p.
Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto correttamente non riconosciuta tale attenuante in mancanza dei requisiti di lievissima entità del pregiudizio e degli effetti ulteriori sul danneggiato, secondo la giurisprudenza consolidata.
art. 69 c.p.
Regola il procedimento di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia effettuato un bilanciamento adeguatamente motivato e coerente con i criteri di legge.
artt. 132 e 133 c.p.
Principi e criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena e la legittimità della dosimetria purché sorretta da motivazione non illogica.
art. 616 c.p.p.
Dispositivo che consente alla Corte di condannare le parti al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa o altri profili di responsabilità; applicato per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito: i ricorsi che lamentano semplicemente divergenze nella valutazione probatoria senza indicare elementi di travisamento macroscopico sono inammissibili.
- Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado (doppia conforme), il sindacato di legittimità è fortemente limitato; per ottenere accoglimento è necessario indicare specificamente atti o prove travisate in modo evidente.
- Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62 n.4), occorre dimostrare che il pregiudizio sia lievissimo non solo in valore economico ma anche negli effetti complessivi subiti dalla vittima.
- La recidiva può essere legittimamente applicata se sussistono precedenti comprovati che denotino continuità del comportamento delinquenziale; contestarne l'applicazione richiede censure circostanziate sui precedenti.
- Le censure generiche sulla congruità della pena sono inammissibili: la determinazione del quantum rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata in base agli artt.132 e 133 c.p.
- Per evitare la condanna alla Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p. è importante proporre ricorsi con motivi consentiti, specifici e non manifestamente infondati; l'irresponsabilità o l'aspecificità dei motivi può comportare sanzioni economiche.
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