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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28120/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA che riteneva indebitamente detratta da una società svizzera operante come tour operator, in relazione all'anno d'imposta 2009. Secondo l'Ufficio, il regime speciale IVA previsto per le agenzie di viaggio e turismo impediva alla contribuente, stabilita fuori dall'Unione europea, di detrarre o ottenere il rimborso dell'IVA assolta "a monte" per l'acquisto in Italia di servizi destinati ai clienti. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, richiamando la Risoluzione 62/E del 1999, escludendo la rilevanza della successiva Risoluzione 141/E del 2004 e ritenendo comunque applicabile l'art. 55 del d.l. n. 69/2013 in senso favorevole alla contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 38-ter, 19 e 74-ter del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 26 della direttiva 77/388/CEE e dell'art. 55 del d.l. n. 69/2013, sostenendo che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio comporta, per le agenzie stabilite fuori dall'Unione europea, la non rimborsabilità dell'imposta sugli acquisti di servizi resi ai viaggiatori, senza che rilevi la circostanza che le operazioni attive siano svolte all'estero.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che l'art. 55 del d.l. n. 69/2013 ha natura interpretativa dell'art. 74-ter, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e chiarisce che l'IVA assolta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile anche quando l'agenzia di viaggi sia stabilita fuori dall'Unione europea. Ha inoltre escluso il contrasto della disciplina con i principi unionali, in particolare con la neutralità dell'IVA, richiamando la funzione del regime speciale "base da base" e la giurisprudenza già formata sul punto. La Corte ha però precisato che la questione del legittimo affidamento, dedotta dalla contribuente, dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di rimborso IVA.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di detrazione IVA.

  • art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972

    Interpretato nel senso che, per il regime speciale delle agenzie di viaggio, l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile anche per agenzie stabilite fuori dall'Unione europea.

  • art. 26 direttiva 77/388/CEE

    Richiamato quale antecedente unionale del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio.

  • art. 55 d.l. n. 69/2013

    "Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE ... l'articolo 74-ter, comma 3, ... si interpreta nel senso che l'imposta ... non è rimborsabile"

    Ritenuto norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter, applicabile anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea; salva solo i rimborsi già effettuati alla data di entrata in vigore.

  • art. 310 direttiva 2006/112/CE

    Costituisce il fondamento unionale del regime speciale "base da base" e del divieto di detrazione/rimborso dell'IVA imputata all'agenzia di viaggio.

  • art. 111 Cost.

    La Corte esclude che la norma interpretativa violi il principio di non retroattività irragionevole, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla retroattività delle leggi interpretative.

Massime di principio

  • Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, l'imposta assolta sugli acquisti effettuati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile, perché il meccanismo normativo deroga al regime ordinario e serve ad assicurare la corretta imputazione del gettito nei diversi Paesi in cui i servizi sono resi.
  • La disciplina interpretativa sopravvenuta può operare retroattivamente quando chiarisce un dubbio applicativo oggettivo e si giustifica con esigenze di certezza del diritto, di uniforme applicazione della norma e di conformità alla disciplina unionale.
  • Ai fini dell'applicazione del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, non assume rilievo decisivo il fatto che l'agenzia svolga le operazioni attive fuori dall'Unione europea, se la norma interpretata include espressamente anche le agenzie stabilite al di fuori dell'Unione.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non impedisce limitazioni alla detrazione o al rimborso quando tali limitazioni sono intrinseche al particolare metodo di determinazione dell'imposta previsto per un regime speciale armonizzato e coerente con la normativa unionale.
  • Le eventuali questioni sul legittimo affidamento del contribuente rispetto a precedenti prassi amministrative devono essere valutate dal giudice del rinvio, se non già definite nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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