Cassazione Civile, Sentenza n. 26711/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità per ragioni di rito e rigettato la domanda nel merito in relazione a due delibere assembleari relative alla ripartizione delle spese di lite e al risarcimento del danno. I ricorrenti (Osmani e Severini) deducono: a) carenza di legittimazione dei condomini appellanti in appello, essendo il solo legittimato passivo l'amministratore nelle controversie sulle deliberazioni assembleari; b) nullità per violazione del principio del contraddittorio per mancata chiamata del condominio; c) censura dei criteri di ripartizione delle spese adottati dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo (mancanza di legittimazione ad appellare dei condomini Orazi, Gaggiotti, Marzioni e Cappellacci), dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il processo non potesse proseguire per difetto di legittimazione; ha condannato Orazi, Gaggiotti, Marzioni e Cappellacci al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in € 5.495,00 oltre accessori; ha condannato i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti, liquidate in € 6.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi € 200,00 e accessori.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
Riconosce il potere dei singoli condomini di agire e intervenire in materia di impugnazione di deliberazioni assembleari; la Corte interpreta tuttavia che, trattandosi di controversie su decisioni assembleari (interesse collettivo), il legittimato passivo esclusivo è l'amministratore e l'intervento del singolo è di norma adesivo dipendente, non autorizzando un autonomo gravame se il condominio si è acquietato.
art. 2051 c.c.
La deliberazione impugnata riguardava la ripartizione delle spese conseguenti a un risarcimento pronunciato nei confronti del condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la norma contestuale giustifica il carattere collettivo dell'interesse e la centralità del condominio (e del suo amministratore) nel giudizio.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Applicata per disporre la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quando il processo non poteva essere proseguito per difetto di legittimazione delle parti che avevano proseguito il giudizio.
Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748
Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748
Richiamata dalla Corte come precedente che sostiene la legittimazione passiva dell'amministratore nelle impugnazioni delle delibere assembleari e la limitazione dell'intervento dei singoli condomini.
Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934
Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934
Citata perché afferma l'autonomia del potere individuale del singolo condomino di agire e resistere in giudizio, ma la Corte osserva che tale pronuncia non ha intaccato l'orientamento che riconosce la legittimazione passiva dell'amministratore nelle specifiche impugnazioni di delibere assembleari.
Cass. n. 2326/2021
Richiamata per affermare che, nella fattispecie, i condomini appellanti erano carenti di legittimazione rispetto all'impugnazione della sentenza di primo grado.
Cass. n. 26632/2006; n. 1680/1970; n. 3670/1987
Cass. n. 26632/2006; n. 1680/1970; n. 3670/1987
Citate in relazione al principio secondo cui la deduzione di difetto di interesse è inammissibile in questa fase se la questione è già implicitamente coperta dal giudicato e il giudice di merito non aveva ravvisato ostacoli processuali all'esame della domanda.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni di delibere assembleari l'amministratore è, di regola, il legittimato passivo principale: i singoli condomini possono intervenire ma, se la loro azione è adesiva dipendente, non possono proporre autonomo gravame in appello se il condominio si è acquietato.
- Prima di proporre o resistere a un appello relativo a deliberazioni condominiali, verificare la qualità dell'azione (autonoma vs adesiva) e la presenza dell'amministratore: la mancanza di legittimazione può condurre alla cassazione senza rinvio.
- L'eccezione di violazione del contraddittorio per mancata chiamata del condominio va valutata alla luce della legittimazione: se il singolo è intervenuto solo adesivamente e il condominio si è acquietato, la eccezione non assicura l'esito favorevole all'appellante.
- Se un giudice di merito ha esaminato la domanda senza rilevare ostacoli processuali, contestare ex post il difetto di interesse può risultare inammissibile per giudicato implicito.
- Chi prosegue il processo senza legittimazione è esposto alla condanna alle spese sia in appello sia in Cassazione; quindi è essenziale valutare preliminarmente la legittimazione delle parti coinvolte.
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