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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09955/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare del compenso per un incarico di prestazione d’opera professionale conferito da una società poi fallita, relativo all’esame dei rapporti bancari e alla predisposizione di attività finalizzate a trattative o vertenze recuperatorie. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo provato il conferimento dell’incarico ma non l’effettiva esecuzione della prestazione, anche perché la relazione peritale non recava data certa e non vi era richiamo ad essa in un accordo transattivo. L’opponente aveva poi depositato telematicamente il ricorso ex art. 98 l. fall. entro il termine, ma il deposito era stato rifiutato dalla cancelleria in sede di controlli automatici; sosteneva quindi la tempestività del primo invio e, in subordine, chiedeva la rimessione in termini per causa non imputabile, allegando di essersi attivato per verificare il motivo del rifiuto e di aver poi ripresentato il ricorso. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione della disciplina sul deposito telematico e dell’art. 24 Cost., per avere il Tribunale ritenuto tardivo/inammissibile il ricorso nonostante la ricevuta di avvenuta consegna tempestiva; 2) violazione delle norme sulla rimessione in termini e omesso esame di fatti decisivi, per avere il Tribunale ritenuto tardiva la relativa istanza; 3) violazione dei criteri sulle spese, perché la condanna alle spese non avrebbe tenuto conto dell’eccezionalità della vicenda; 4) violazione dei parametri forensi, per avere liquidato le spese sul valore della domanda invece che come controversia di valore indeterminabile.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che nel deposito telematico il perfezionamento anticipato con la ricevuta di avvenuta consegna resta subordinato all’esito positivo dei controlli successivi e che, se la quarta PEC segnala il rifiuto, la parte deve attivarsi immediatamente, scegliendo tra nuovo deposito tempestivo e istanza di rimessione in termini. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla tardività dell’istanza di rimessione in termini, trattandosi di apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato. Ha inoltre escluso l’illegittimità della condanna alle spese, osservando che il soccombente può essere condannato alle spese e che, in caso di rigetto della domanda, il valore della controversia va individuato sulla base della somma domandata, non secondo i criteri del valore indeterminabile. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    norma posta a fondamento della domanda di insinuazione al passivo da parte del creditore

  • art. 98 l. fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo e il relativo termine di proposizione, rilevante ai fini della decadenza

  • art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012

    il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, ma l’effetto resta subordinato al buon esito dell’intero procedimento di deposito e ai controlli successivi

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile e un impedimento assoluto; la valutazione della tempestività e della non imputabilità è rimessa al giudice di merito

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la censura in cassazione non può mirare a sostituire un diverso apprezzamento di merito su fatti e valutazioni riservati al giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese; la Corte ribadisce che la statuizione è censurabile solo nei limiti di legge

  • artt. 2, 3, 4, 5 d.m. n. 35 del 10.3.2014

    richiamati dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese; la Corte respinge la tesi del valore indeterminabile

  • art. 6, comma 1, quarto periodo, tariffa forense d.m. n. 55 del 2014

    in caso di rigetto della domanda il valore della controversia coincide con la somma domandata, non con quella eventualmente attribuita

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato principale

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle doglianze sull’accesso alla tutela giurisdizionale, ma non ritenuto violato

Massime di principio

  • Nel deposito telematico degli atti processuali, la ricevuta di avvenuta consegna non esaurisce da sola il perfezionamento della fattispecie quando l’iter informatico prevede controlli successivi: se la cancelleria rifiuta il deposito, la parte deve attivarsi senza indugio per rinnovarlo o chiedere la rimessione in termini.
  • Se il deposito telematico non si perfeziona per esito negativo dei controlli automatici, non è richiesto alla parte di dimostrare l’origine tecnica dell’errore quando la comunicazione di rifiuto sia generica; grava invece sulla parte l’onere di reagire tempestivamente con un nuovo deposito o con istanza di rimessione in termini.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la prova di una causa non imputabile e di un impedimento assoluto; la valutazione della non imputabilità e della tempestività della richiesta appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza e, in caso di rigetto integrale della domanda, il valore della controversia va commisurato alla somma domandata, non ai criteri propri delle cause di valore indeterminabile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una contestazione che mira, in realtà, a ottenere un diverso apprezzamento di fatto o di discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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