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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26703/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Genova che aveva dichiarato di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., sostenendo invece che fossero ricorrenti le condizioni per procedere in assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.: l'imputata aveva nominato un difensore di fiducia e aveva eletto domicilio a Genova, per cui la notifica della citazione a giudizio al difensore di ufficio e la irreperibilità dell'imputata presso la residenza eletta non avrebbero dovuto impedire la prosecuzione del processo ritenendosi configurata una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che ha escluso la conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputata e non ha ravvisato prove della volontaria sottrazione. La Corte ha richiamato il principio per cui l'elezione di domicilio presso un difensore (o la notifica al difensore di ufficio) non è di per sé sufficiente a provare che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo; è necessario accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da far ritenere certa la conoscenza, e occorre prova certa della volontà di sottrarsi alla partecipazione. Conseguentemente la declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. è stata confermata implicitamente con il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 420-quater c.p.p.

    Norma applicata dal Tribunale per dichiarare la non procedibilità per mancata conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale disposizione in assenza di prova della conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputata.

  • art. 420-bis c.p.p.

    conoscenza da parte dell'imputato del "processo", segnatamente della "vocatio in ius"

    Per procedere in assenza occorre provare che l'imputato ha avuto conoscenza della vocatio in ius e che la sua mancata comparizione è volontaria; non basta la sola elezione di domicilio presso un difensore.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato

    La notificazione al difensore di ufficio, pur formalmente regolare, non garantisce automaticamente la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato le norme sul procedimento in assenza (entrata in vigore 30/12/2022), ribadendo la necessità di accertare la conoscenza della vocatio in ius e la volontaria sottrazione per procedere in contumacia.

  • Sez.U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'elezione di domicilio presso il difensore non è di per sé sufficiente e che il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la conoscenza del processo.

  • Sez.U. n. 5847 del 26/09/2024

    Stabilisce che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza può essere impugnata con ricorso per cassazione immediatamente e che la revocabilità della pronuncia non esclude la proponibilità del ricorso prima della scadenza del termine di prescrizione.

  • Sez.1 n. 47373 del 12/11/2024 (Muhametaj Mirand)

    Conferma il principio secondo cui la notifica al difensore di ufficio non è automaticamente soddisfacente per provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un avvocato non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza della vocatio in ius: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la conoscenza.
  • Per procedere in assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. occorre provare sia la conoscenza della citazione (vocatio in ius) sia la volontaria sottrazione dell'imputato; la semplice irreperibilità non è sufficiente.
  • La notifica al difensore di ufficio (art. 161, comma 4) può essere formalmente corretta ma non garantisce di per sé la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
  • La revoca di un difensore di fiducia prima della citazione a giudizio rende ininfluente la precedente nomina ai fini della prova della conoscenza della vocatio in ius.
  • Per evitare che il giudice dichiari la non procedibilità per mancata conoscenza è necessario raccogliere prove concrete della ricezione della citazione o di comportamenti inequivocabili di sottrazione (es. comunicazioni dirette, attestazioni di ricezione, condotte evasive documentate).
  • Il pubblico ministero che intende procedere in contumacia dovrebbe predisporre attività diligenti di ricerca e documentazione delle ricerche, nonché acquisire elementi che attestino la volontà dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza del processo.

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