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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2419

Regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo all’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia

Normativa europea32023R2419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce norme uniformi a livello UE per l’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia. Consente, a condizioni rigorose, l’uso di termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, prevedendo anche l’obbligo del logo biologico UE per i prodotti preimballati conformi. La disciplina mira a migliorare l’informazione dei consumatori, favorire la trasparenza del mercato e sostenere lo sviluppo del settore biologico.

Regolamento sull’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, inclusi l’uso dei termini biologici e del logo UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti per animali da compagnia prodotti conformemente alle norme sulla produzione biologica dei mangimi previste dal regolamento (UE) 2018/848. Riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti, con particolare attenzione agli alimenti preimballati per animali da compagnia venduti al consumatore finale. Restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relative ai mangimi, in particolare su produzione, certificazione, controllo, commercializzazione e scambi con i paesi terzi. Sono previste esclusioni/limitazioni specifiche per gli alimenti preimballati non destinati alla vendita diretta e per i prodotti che non soddisfano le condizioni biologiche richieste per l’uso del logo UE o per l’uso dei termini biologici nella denominazione di vendita.

Regolamento (UE) 2023/2419 sull’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia

Il regolamento interviene per colmare un vuoto di disciplina a livello dell’Unione in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia ottenuti secondo le regole della produzione biologica. Il legislatore europeo richiama la crescente domanda di prodotti biologici, le esigenze di trasparenza verso i consumatori e la necessità di favorire lo sviluppo del settore, anche valorizzando sottoprodotti e coprodotti biologici.

Finalità e inquadramento sistematico

La norma si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. In particolare, chiarisce che gli alimenti per animali da compagnia, in quanto mangimi destinati a una specifica categoria di animali, restano soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 applicabili ai mangimi, soprattutto per quanto riguarda produzione, certificazione, controllo, commercializzazione e scambi con i paesi terzi.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli alimenti per animali da compagnia prodotti conformemente alle norme biologiche sui mangimi. Si applica all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità di tali prodotti, con una particolare attenzione agli alimenti preimballati destinati al consumatore finale. Sono esclusi dalla definizione di "alimenti preimballati per animali da compagnia" i prodotti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore finale e quelli preimballati per la vendita diretta.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento:

  • gli "alimenti per animali da compagnia" sono mangimi destinati agli animali da compagnia, come definiti dal regolamento (CE) n. 767/2009;
  • gli "alimenti preimballati per animali da compagnia" sono le unità di vendita confezionate prima della messa in vendita, purché il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio.

Uso dei termini riferiti alla produzione biologica

Il regolamento consente l’uso dei termini biologici, ma solo entro limiti precisi. Quando almeno il 95% in peso degli ingredienti agricoli è biologico, i termini possono comparire sia nella denominazione di vendita sia nell’elenco degli ingredienti, a condizione che il prodotto rispetti le norme dettagliate di produzione dell’allegato II, parte V, del regolamento (UE) 2018/848 e le tecniche di trasformazione stabilite ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3.

Se invece la quota di ingredienti agricoli biologici è inferiore al 95%, i riferimenti alla produzione biologica sono ammessi solo nell’elenco degli ingredienti, e solo se:

  • gli ingredienti biologici rispettano il regolamento (UE) 2018/848;
  • nella produzione sono usati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati ai sensi dell’articolo 24;
  • il prodotto rispetta specifiche norme di produzione dell’allegato II, parte V, punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4, nonché le tecniche di trasformazione previste dall’articolo 17, paragrafo 3.

Prodotti con ingredienti derivanti dalla caccia o dalla pesca

Una disciplina specifica è prevista per gli alimenti per animali da compagnia che contengono ingredienti provenienti dalla caccia o dalla pesca. In tali casi, i termini biologici possono essere usati nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti solo se:

  • l’ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca;
  • il riferimento biologico è chiaramente riferito, nella denominazione di vendita, a un ingrediente biologico diverso dall’ingrediente principale;
  • tutti gli altri ingredienti agricoli sono biologici;
  • sono utilizzati solo additivi e coadiuvanti autorizzati;
  • sono rispettate le norme di produzione e trasformazione previste dal regolamento (UE) 2018/848.

Informazioni da riportare in etichetta

L’elenco degli ingredienti deve indicare quali ingredienti sono biologici e i riferimenti alla produzione biologica possono comparire soltanto con riguardo agli ingredienti biologici. Nei casi in cui i termini biologici siano ammessi solo nell’elenco degli ingredienti, nonché nei prodotti con ingrediente principale da caccia o pesca, deve essere indicata la percentuale totale di ingredienti biologici in rapporto alla quantità totale di ingredienti agricoli.

Il regolamento impone inoltre che i riferimenti alla produzione biologica e l’indicazione percentuale appaiano con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni presenti nell’elenco degli ingredienti.

Logo di produzione biologica dell’Unione europea

Il logo biologico UE di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848 può essere usato solo per gli alimenti per animali da compagnia che soddisfano i requisiti per l’uso dei termini biologici nella denominazione di vendita, cioè quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per gli alimenti preimballati conformi a tali requisiti, il logo deve figurare sull’imballaggio.

La regola sull’obbligo di apposizione del logo sui prodotti preimballati si applica però solo dal 1° maggio 2024, consentendo agli operatori un periodo di adattamento.

Regime transitorio

Per evitare effetti retroattivi e consentire l’esaurimento delle giacenze, il regolamento salva gli alimenti biologici per animali da compagnia etichettati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 ottobre 2023 secondo norme nazionali o, in mancanza, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali prodotti possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sola previsione differita riguarda l’obbligo del logo sui prodotti preimballati, applicabile dal 1° maggio 2024.

Disposizioni principali

Oggetto e collegamento con il regolamento (UE) 2018/848

Il regolamento stabilisce requisiti specifici di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia prodotti secondo le norme biologiche sui mangimi del regolamento (UE) 2018/848. Le nuove regole rientrano tra le "altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

Definizioni rilevanti

Sono definiti gli "alimenti per animali da compagnia" come mangimi destinati agli animali da compagnia ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento (CE) n. 767/2009. Sono inoltre definiti gli "alimenti preimballati per animali da compagnia", escludendo i prodotti imballati su richiesta del consumatore finale e quelli preimballati per la vendita diretta.

Uso dei termini biologici nella denominazione di vendita

I termini riferiti alla produzione biologica possono figurare nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti se almeno il 95% in peso degli ingredienti agricoli è biologico e il prodotto rispetta le norme di produzione dell’allegato II, parte V, del regolamento (UE) 2018/848 e le tecniche di trasformazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Se meno del 95% degli ingredienti agricoli è biologico, i termini biologici possono comparire solo nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli ingredienti biologici rispettino il regolamento, che siano utilizzati solo additivi e coadiuvanti autorizzati ex articolo 24 e che si rispettino specifiche norme di produzione e trasformazione.

Prodotti contenenti ingredienti della caccia o della pesca

Per gli alimenti che contengono ingredienti derivanti dalla caccia o dalla pesca, i termini biologici possono essere utilizzati nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti se il principale ingrediente è di caccia o pesca, i termini si riferiscono chiaramente a un ingrediente biologico diverso da quello principale, tutti gli altri ingredienti agricoli sono biologici, e sono rispettate le regole sugli additivi/coadiuvanti autorizzati e sulle norme di produzione e trasformazione.

Indicazione degli ingredienti biologici e percentuale complessiva

L’elenco degli ingredienti deve indicare quali ingredienti sono biologici e i riferimenti alla produzione biologica possono comparire solo per ingredienti biologici. Per le ipotesi di uso dei termini biologici solo nell’elenco ingredienti, nonché per i prodotti con ingrediente principale da caccia o pesca, deve essere indicata la percentuale totale di ingredienti biologici in rapporto al totale degli ingredienti agricoli.

Modalità grafiche dell’indicazione biologica

I termini riferiti alla produzione biologica e la percentuale totale di ingredienti biologici devono comparire con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni dell’elenco degli ingredienti.

Uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea

Il logo biologico UE può essere utilizzato solo nell’etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti per animali da compagnia che soddisfano le condizioni per l’uso dei termini biologici nella denominazione di vendita di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per gli alimenti preimballati conformi a tali condizioni, il logo deve figurare sull’imballaggio.

Disposizioni transitorie

Gli alimenti biologici per animali da compagnia etichettati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 ottobre 2023 secondo norme nazionali o, in mancanza, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicazione differita del logo

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4, paragrafo 2, relativo all’obbligo di apporre il logo sui prodotti preimballati conformi, si applica dal 1° maggio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaetichettatura alimentaremangimiproduzione biologicamercato interno

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