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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2411

Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R2411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce per la prima volta un regime UE armonizzato di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Prevede una procedura di registrazione articolata in fase nazionale e fase unionale, con possibilità di registrazione diretta in alcuni Stati membri dispensati dalla fase nazionale, e assegna all’EUIPO un ruolo centrale nella gestione del sistema. Il testo disciplina inoltre i requisiti sostanziali di protezione, i controlli basati su autodichiarazione o verifiche alternative, le misure contro usi illeciti online e i rapporti con marchi, omonimie e diritti esistenti.

Disciplina un sistema uniforme dell’Unione per la registrazione, la protezione, i controlli e l’enforcement delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, con collegamenti al sistema internazionale dell’Atto di Ginevra.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti artigianali e industriali originari dell’Unione e, in specifiche ipotesi, alle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell’Unione o nel registro internazionale dell’Atto di Ginevra. Sono esclusi i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose disciplinati da atti UE settoriali. Il regolamento incide su produttori, associazioni di produttori, autorità competenti nazionali, Commissione e Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con applicazione territoriale in tutta l’Unione e rilevanza anche per commercio elettronico, transito doganale e uso nei nomi di dominio. Si applica dal 1° dicembre 2025, salvo talune disposizioni applicabili dal 16 novembre 2023; la protezione nazionale specifica esistente cessa, in via generale, dal 2 dicembre 2026.

Regolamento (UE) 2023/2411 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

Il regolamento istituisce un sistema unitario dell’Unione per la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, colmando un vuoto normativo rispetto ai settori già coperti da regimi UE specifici. La finalità dichiarata è rafforzare la protezione della proprietà intellettuale, garantire trasparenza per i consumatori, preservare know-how e patrimonio culturale e sostenere competitività, occupazione e sviluppo locale.

Ambito applicativo e rapporti con altri regimi

Il regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali e alle indicazioni geografiche di paesi terzi che beneficiano di protezione nell’Unione o nel sistema internazionale dell’Atto di Ginevra. Restano esclusi i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose, già coperti da normative settoriali. La protezione e la registrazione non esonerano comunque i produttori dal rispetto della disciplina UE generale su sicurezza dei prodotti, etichettatura, protezione dei consumatori e vigilanza del mercato.

Requisiti sostanziali della protezione

Per essere registrato, il nome deve riferirsi a un prodotto originario di un luogo, regione o paese determinati; la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto deve essere essenzialmente attribuibile a tale origine; almeno una fase di produzione deve svolgersi nella zona geografica delimitata. Sono esclusi i prodotti contrari all’ordine pubblico. La nozione di "prodotto artigianale e industriale" comprende sia lavorazioni prevalentemente manuali sia produzioni standardizzate o seriali.

Procedura di registrazione: fase nazionale e fase dell’Unione

La procedura ordinaria è bifasica. Nella fase nazionale, lo Stato membro riceve la domanda, la esamina, gestisce l’opposizione nazionale e, se l’esito è positivo, trasmette il fascicolo all’EUIPO. Nella fase unionale, l’EUIPO effettua l’esame finale, gestisce l’opposizione e adotta la decisione di registrazione o rigetto. Le domande sono presentate di regola da associazioni di produttori; il singolo produttore può presentare domanda solo in casi specifici, ad esempio se è l’unico produttore interessato e la zona è delimitata senza riferimento ai confini proprietari. Sono ammessi anche richiedenti pubblici o privati designati dallo Stato membro e domande congiunte per aree transfrontaliere.

Disciplinare di produzione, documento unico e assistenza alle MPMI

Il disciplinare di produzione è l’elemento centrale del sistema: definisce nome protetto, tipo di prodotto, descrizione, zona geografica, legame con il territorio, fasi di produzione, metodi, regole di imballaggio ed etichettatura e ogni altro requisito compatibile con il diritto UE. Il documento unico, redatto secondo modulo standard, riassume le informazioni essenziali da pubblicare. Per le micro, piccole e medie imprese sono previste forme di assistenza nella predisposizione della documentazione, senza che ciò sposti la responsabilità del richiedente.

Opposizione, osservazioni e periodi transitori

Sia nella fase nazionale sia in quella unionale sono previste opposizioni e consultazioni per favorire una composizione amichevole. Le opposizioni possono fondarsi, in sintesi, sulla mancanza dei requisiti sostanziali, sul contrasto con le norme su termini generici, omonimie o marchi, oppure sul pregiudizio per nomi o prodotti legittimamente sul mercato da almeno cinque anni. È prevista anche la notifica di osservazioni, che non apre un vero contenzioso ma consente di segnalare inesattezze o informazioni supplementari. In presenza di condizioni specifiche, l’EUIPO può concedere periodi transitori di uso del nome fino a cinque anni o, in casi più rigorosi, fino a quindici anni; gli Stati membri possono inoltre prevedere un periodo transitorio nazionale massimo di dieci anni per consentire l’adeguamento al disciplinare.

Organizzazione istituzionale e registro UE

L’EUIPO è al centro del nuovo sistema: istituisce una divisione specializzata, mantiene il registro elettronico dell’Unione, gestisce il portale digitale e fornisce supporto tecnico anche per indicazioni geografiche di paesi terzi. È istituito un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con funzione non vincolante e possibilità di coinvolgere esperti di settore. Il registro UE è pubblico, leggibile meccanicamente e contiene i dati essenziali della registrazione, mentre gli estratti ufficiali hanno valore certificativo.

Contenuto della protezione e rapporti con marchi, termini generici e omonimie

La protezione è ampia: vieta usi commerciali diretti o indiretti, evocazione, imitazione, usurpazione, indicazioni false o ingannevoli e altre pratiche idonee a trarre in inganno il consumatore. La tutela si estende ai nomi di dominio, alle merci che entrano nel territorio doganale UE senza libera pratica e alle vendite a distanza. I termini generici restano liberi; i nomi omonimi sono ammessi solo se non ingannano i consumatori e garantiscono equo trattamento. Il rapporto con i marchi è bilanciato: i marchi successivi confliggenti sono respinti o invalidati, mentre i marchi anteriori in buona fede possono coesistere nei limiti previsti.

Ruolo delle associazioni di produttori e diritto d’uso

Le associazioni di produttori hanno funzioni sostanziali: elaborano e modificano il disciplinare, organizzano controlli interni, promuovono il prodotto, avviano azioni di tutela e possono adottare iniziative di sostenibilità. Il diritto di usare l’indicazione geografica spetta a qualsiasi produttore conforme al disciplinare; in cambio, il produttore deve garantire la continua conformità.

Controlli, autodichiarazione e enforcement

Per i prodotti dell’Unione, il sistema ordinario di verifica si basa sull’autodichiarazione del produttore, da presentare prima della commercializzazione e poi ogni tre anni; l’autorità competente controlla completezza e coerenza, rilascia un certificato di autorizzazione e interviene in caso di non conformità. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un sistema fondato su controlli di autorità o di terzi accreditati. Il monitoraggio del mercato riguarda anche l’e-commerce e consente misure amministrative e giudiziarie contro gli usi illeciti. Le informazioni online che promuovono o vendono prodotti in violazione della disciplina sono qualificate come contenuti illegali ai sensi del regolamento sui servizi digitali.

Sanzioni, cooperazione e sistema internazionale

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, notificandole alla Commissione. È prevista ampia cooperazione amministrativa, anche tra autorità di mercato, dogane, polizia e uffici nazionali per la proprietà intellettuale. Sul versante internazionale, il regolamento coordina il nuovo regime UE con l’Atto di Ginevra, attribuendo all’EUIPO funzioni specifiche per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali e modificando il regolamento UE 2019/1753 per garantire continuità e coerenza.

Disposizioni finali e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 1° dicembre 2025; alcune disposizioni organizzative e preparatorie si applicano già dal 16 novembre 2023. I sistemi nazionali specifici di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessano, in linea generale, il 2 dicembre 2026, con una disciplina transitoria per i nomi esistenti e per le relative domande pendenti. La Commissione dovrà inoltre valutare l’opportunità di un sistema di allerta contro l’uso illecito nei nomi di dominio e riferire periodicamente sull’attuazione del nuovo regime.

Disposizioni principali

Oggetto, obiettivi e ambito

L’articolo 1 definisce l’oggetto: registrazione, protezione e controlli per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, nonché disciplina delle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale dell’Atto di Ginevra. L’articolo 2 elenca gli obiettivi del sistema: valorizzazione del know-how e del patrimonio comune, registrazione efficiente, concorrenza leale, informazioni affidabili per i consumatori, controlli efficaci e commercializzazione in tutta l’Unione, anche online. L’articolo 3 esclude espressamente prodotti agricoli/alimentari, vini e bevande spiritose e chiarisce che restano fermi gli obblighi generali del diritto UE su sicurezza, etichettatura, consumatori e vigilanza del mercato.

Definizioni e protezione dei dati

L’articolo 4 definisce, tra l’altro, prodotti artigianali e industriali, produttore, associazione di produttori, fase di produzione, termine generico, organismo di certificazione dei prodotti, autodichiarazione e protezione nazionale specifica. L’articolo 5 qualifica Commissione ed EUIPO come titolari del trattamento, e le autorità competenti nazionali come titolari ai sensi del GDPR, per i dati personali trattati nelle procedure del regolamento.

Requisiti sostanziali per la protezione

L’articolo 6 subordina la protezione a tre requisiti cumulativi: origine da un luogo/regione/paese determinati; qualità, reputazione o altra caratteristica essenzialmente attribuibili all’origine geografica; svolgimento di almeno una fase di produzione nella zona delimitata. Sono esclusi i prodotti contrari all’ordine pubblico.

Procedura di registrazione e richiedenti

L’articolo 7 prevede una procedura in due fasi: fase nazionale (articoli 12-16) e fase dell’Unione (articoli 21-30), salvo dispensa dalla fase nazionale. L’articolo 8 stabilisce che la domanda è presentata di regola da un’associazione di produttori, ma consente anche al singolo produttore, a determinate condizioni, e a autorità locali/regionali o soggetti privati designati dallo Stato membro. Sono previste domande congiunte per zone transfrontaliere.

Disciplinare di produzione, documento unico e documentazione

L’articolo 9 elenca il contenuto del disciplinare di produzione, comprensivo di nome protetto, descrizione del prodotto, delimitazione della zona geografica, legame con il territorio, fasi di produzione, metodi, eventuali regole su imballaggio ed etichettatura e altre regole oggettive e non discriminatorie. L’articolo 10 disciplina il documento unico, redatto secondo il modulo standard dell’allegato II. L’articolo 11 disciplina la documentazione di accompagnamento e conferisce alla Commissione poteri delegati ed esecutivi per specificarne requisiti e formato.

Fase nazionale: autorità, domanda, esame e opposizione

Gli articoli 12-17 regolano la fase nazionale. Ogni Stato membro designa un’autorità competente; può essere prevista cooperazione tra più Stati membri. La domanda è presentata all’autorità dello Stato membro di origine e l’autorità esamina i requisiti, può chiedere integrazioni e, se la domanda è ammissibile, avvia una procedura di opposizione nazionale di almeno due mesi. Le opposizioni si fondano su mancanza dei requisiti, contrarietà agli articoli 42, 43 o 44, paragrafo 2, o pregiudizio a nomi o marchi anteriori/prodotti in commercio da almeno cinque anni. In caso di esito favorevole l’autorità adotta la decisione e trasmette la domanda all’EUIPO; le decisioni sono impugnabili.

Protezione nazionale temporanea

L’articolo 18 consente agli Stati membri di concedere una protezione nazionale temporanea dalla data di presentazione della domanda all’EUIPO fino alla decisione o al ritiro della domanda. Tale protezione opera solo a livello nazionale, non incide sul mercato interno o sul commercio internazionale e, se la registrazione UE non interviene, le conseguenze restano a carico dello Stato membro.

Dispensa dalla fase nazionale e registrazione diretta

L’articolo 19 consente alla Commissione di dispensare uno Stato membro dall’obbligo di designare un’autorità nazionale e di gestire la fase nazionale, se entro il 30 novembre 2024 lo Stato membro prova di non avere una protezione nazionale specifica e dimostra scarso interesse locale. Lo Stato membro dispensato designa un punto di contatto unico e può rinunciare alla dispensa; la Commissione può revocarla se le condizioni non sussistono più. L’articolo 20 prevede che, in tali casi, domande, modifiche e cancellazioni per prodotti originari dell’Unione siano presentate direttamente all’EUIPO, con assistenza del punto di contatto unico e possibile sospensione della procedura se manca cooperazione statale.

Fase unionale: esame, opposizione, osservazioni e decisione

Gli articoli 21-30 disciplinano la fase UE, applicabile a domande provenienti dalla fase nazionale, domande dirette e indicazioni geografiche di paesi terzi. L’EUIPO esamina completezza, assenza di errori manifesti e coerenza tecnica del documento unico entro sei mesi, può richiedere integrazioni e pubblica la domanda nel registro per consentire opposizione entro tre mesi. Sono previste opposizioni, notifiche di osservazioni, consultazioni e mediazione; in caso di opposizione ammissibile l’Ufficio cerca un accordo, poi decide sulla registrazione. La Commissione può avocare a sé la decisione per ragioni di ordine pubblico o relazioni esterne/commerciali dell’Unione.

Modifica del disciplinare e cancellazione

L’articolo 31 distingue modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie; le prime richiedono revisione del documento unico e procedura di opposizione a livello UE, le seconde sono trattate dallo Stato membro o dal paese terzo di origine, salvo procedura diretta. L’articolo 32 disciplina la cancellazione per registrazione illegittima, perdita della conformità al disciplinare, mancata immissione sul mercato per almeno cinque anni o su richiesta del titolare; sono previste anche cancellazioni avviabili d’ufficio dalla Commissione o dall’EUIPO.

Ricorsi e tutela giurisdizionale

L’articolo 33 riconosce il ricorso alle commissioni di ricorso dell’EUIPO per le parti pregiudicate da una decisione dell’Ufficio, con effetto sospensivo e termini di due mesi per il ricorso e di quattro mesi per la motivazione. È previsto ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso, con possibilità di annullamento o riforma.

Organizzazione dell’EUIPO, comitato consultivo e registro

Gli articoli 34-39 istituiscono una divisione specializzata dell’EUIPO, un comitato consultivo non vincolante composto da esperti degli Stati membri e della Commissione, e un registro elettronico dell’Unione facilmente accessibile. Il registro contiene i dati essenziali della registrazione e può includere anche indicazioni geografiche di paesi terzi protette da accordi internazionali. È prevista la pubblicazione di estratti ufficiali del registro e il supporto tecnico dell’EUIPO anche per indicazioni geografiche di paesi terzi.

Protezione sostanziale contro usi illeciti

L’articolo 40 tutela le indicazioni geografiche registrate contro usi commerciali diretti o indiretti, evocazione, imitazione, usurpazione, indicazioni false o ingannevoli e altre pratiche idonee a trarre in inganno il consumatore; la protezione si estende ai nomi di dominio, alle merci in transito o non immesse in libera pratica e alle vendite a distanza. L’articolo 41 disciplina l’uso dell’indicazione geografica per prodotti fabbricati che contengono il prodotto protetto come parte o componente, subordinandolo a correttezza commerciale e, se incide sulla denominazione di vendita, al consenso del titolare.

Termini generici, omonimie e rapporto con i marchi

Gli articoli 42-44 stabiliscono che i termini generici non sono registrabili e che i nomi omonimi o parzialmente omonimi sono ammessi solo se non ingannano il consumatore e garantiscono equo trattamento dei produttori. Il rapporto con i marchi è regolato in modo da respingere i marchi confliggenti depositati dopo la domanda di indicazione geografica e, viceversa, respingere le domande di indicazione geografica che ledano marchi notori o che inducano in errore il consumatore; i marchi anteriori in buona fede possono coesistere nei limiti previsti.

Ruolo delle associazioni di produttori e diritto d’uso

L’articolo 45 attribuisce alle associazioni di produttori un ruolo centrale nella gestione delle indicazioni geografiche, nella modifica del disciplinare, nei controlli interni, nelle azioni di tutela, nelle iniziative di sostenibilità, promozione, formazione e contrasto alla contraffazione. L’articolo 47 riconosce il diritto d’uso dell’indicazione geografica a qualsiasi produttore conforme al disciplinare, con correlativo obbligo di conformità.

Simbolo UE, indicazione e abbreviazione

L’articolo 48 estende alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali il simbolo UE già usato per le IG protette. Il simbolo, l’indicazione e l’abbreviazione "IGP" possono figurare in etichetta e nei materiali di comunicazione, anche per prodotti fabbricati che incorporino un componente protetto, ma solo dopo la registrazione e senza indurre il consumatore a credere che designino l’intero prodotto.

Controlli di conformità e monitoraggio del mercato

Gli articoli 49-59 disciplinano il sistema di controllo. Gli Stati membri designano autorità competenti; per i prodotti dell’Unione la verifica della conformità avviene, di regola, tramite autodichiarazione del produttore prima e dopo l’immissione sul mercato, con rinnovo ogni tre anni, certificato di autorizzazione e controlli basati sul rischio. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere verifiche effettuate da autorità o organismi di certificazione/persona fisica delegati. Per i prodotti di paesi terzi la verifica avviene prima dell’immissione sul mercato. Le autorità monitorano anche l’uso sul mercato, compreso l’e-commerce, e possono adottare misure amministrative e giudiziarie per far cessare gli usi illeciti. Gli organismi di certificazione devono essere accreditati secondo norme EN ISO/IEC o equivalenti internazionali, e la delega è revocabile in caso di carenze o conflitti di interesse.

Enforcement online, sanzioni e cooperazione

L’articolo 60 qualifica come contenuti illegali, ai sensi del Digital Services Act, le informazioni online relative alla pubblicità, promozione e vendita di prodotti che violano la protezione delle IG, consentendo ordini di rimozione/contrasto da parte delle autorità nazionali. L’articolo 61 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di notificare le relative norme alla Commissione entro il 1° dicembre 2025. L’articolo 62 prevede assistenza reciproca, cooperazione tra autorità nazionali e scambio di informazioni; la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di scambio.

Modifiche al regolamento sul marchio UE e al regolamento sull’Atto di Ginevra

Gli articoli 63 e 64 modificano il regolamento (UE) 2017/1001 e il regolamento (UE) 2019/1753. Il primo attribuisce all’EUIPO compiti di amministrazione e promozione delle IG artigianali e industriali e aggiorna il ruolo del centro di mediazione. Il secondo allinea il sistema internazionale dell’Atto di Ginevra al nuovo regime UE, attribuendo all’EUIPO funzioni di autorità competente UE per le IG artigianali e industriali, disciplinando notifiche, opposizioni, concessione, rifiuto, invalidazione e gestione delle registrazioni internazionali.

Tasse, lingue e sistema informatico

L’articolo 65 consente agli Stati membri di imporre tasse per la fase nazionale e per i controlli; l’EUIPO riscuote una tassa per la registrazione diretta, per le IG di paesi terzi e per i ricorsi, con importi determinati dalla Commissione. L’articolo 66 impone l’uso di una lingua ufficiale dell’Unione per i documenti e stabilisce che tutte le lingue ufficiali sono lingue procedurali dell’EUIPO. L’articolo 67 impone all’EUIPO di istituire e mantenere il sistema digitale di deposito, il registro dell’Unione e il portale digitale.

Disposizioni transitorie, revisione e decorrenza

L’articolo 70 disciplina i nomi esistenti: entro il 2 dicembre 2026 la protezione nazionale specifica cessa e le domande pendenti si considerano non presentate, salvo richiesta di registrazione UE. L’articolo 71 impone relazioni periodiche degli Stati membri, entro il 2 dicembre 2029 e poi ogni cinque anni, e una relazione della Commissione sull’attuazione entro il 2 dicembre 2030. L’articolo 72 prevede una valutazione sulla fattibilità di un sistema di allerta per i nomi di dominio entro il 2 giugno 2026. L’articolo 73 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e l’applicazione dal 1° dicembre 2025, con anticipazione di alcune disposizioni al 16 novembre 2023.

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