Regolamento (UE) 2023/2418
Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce EDIRPA, uno strumento a breve termine dotato di 300 milioni di euro per il periodo 27 ottobre 2023-31 dicembre 2025, volto a incentivare appalti comuni nel settore della difesa. La finalità è rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, colmare le carenze più urgenti di prodotti della difesa e favorire interoperabilità, cooperazione transfrontaliera e partecipazione di PMI e imprese a media capitalizzazione. Il meccanismo opera tramite sovvenzioni in forma di finanziamenti non collegati ai costi, con criteri di ammissibilità e di aggiudicazione molto dettagliati, in particolare su soggetti partecipanti, controllo da paesi terzi, localizzazione delle infrastrutture e restrizioni all’uso dei prodotti. Il regolamento prevede monitoraggio, relazione di valutazione entro il 31 dicembre 2026 e applicazione immediata dopo la pubblicazione.
Istituzione di uno strumento temporaneo dell’UE per incentivare appalti comuni nel settore della difesa e rafforzare l’industria europea della difesa (EDIRPA).
Ambito di applicazione
Si applica alle azioni di appalto comune nel settore della difesa realizzate tra il 27 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025, con finanziamento dell’Unione concesso in gestione diretta. I beneficiari e i partecipanti possono essere Stati membri, paesi associati EFTA/SEE, enti appaltanti designati e, in generale, soggetti ammissibili ai sensi dell’articolo 197 del regolamento finanziario; lo strumento è aperto ai membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo. Sono esclusi gli appalti per beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile e quelli relativi ad armi autonome letali prive di significativo controllo umano. Il regolamento introduce requisiti stringenti di localizzazione, controllo societario, sicurezza dell’approvvigionamento e protezione delle informazioni per contraenti e subappaltatori coinvolti.
Istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA)
Il regolamento istituisce uno strumento temporaneo e mirato per sostenere, con risorse UE, appalti comuni nel settore della difesa. La misura nasce nel contesto della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, che ha evidenziato carenze urgenti di capacità, frammentazione del mercato e limiti della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB).
Finalità e contesto politico-industriale
Il regolamento si colloca nell’obiettivo, richiamato nei considerando, di rafforzare la resilienza e la sicurezza dell’Unione attraverso una maggiore cooperazione tra Stati membri. L’intervento è concepito come strumento a breve termine per incentivare appalti comuni, ridurre la frammentazione, aumentare l’interoperabilità dei sistemi e sostenere la modernizzazione della capacità produttiva europea, con attenzione a PMI e imprese a media capitalizzazione.
Ambito temporale e struttura dello strumento
Lo strumento opera dal 27 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. È finanziato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale e non incide sui finanziamenti già impegnati per altre azioni dell’Unione. La dotazione è pari a 300 milioni di euro a prezzi correnti, con possibilità di impiegare le risorse anche per assistenza tecnica e amministrativa, incluse attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione.
Ambito soggettivo e partecipazione
Possono partecipare gli Stati membri, i paesi associati EFTA/SEE e, come soggetti ammissibili, le autorità pubbliche degli Stati membri, le autorità pubbliche dei paesi associati e gli enti appaltanti. Per l’accesso al finanziamento, le azioni devono essere condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri e implicare nuova cooperazione o l’estensione di una cooperazione esistente ad almeno un nuovo Stato membro o paese associato.
Gestione finanziaria e forma del sostegno
Lo strumento è attuato in gestione diretta dalla Commissione. Le sovvenzioni assumono la forma di finanziamenti non collegati ai costi, basati sul raggiungimento di risultati, traguardi o obiettivi. In deroga all’articolo 193 del regolamento finanziario, possono essere finanziate anche azioni avviate prima della domanda, purché non iniziate prima del 24 febbraio 2022 e non completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.
Limiti del contributo UE
Il contributo dell’Unione per ciascuna azione è in linea generale limitato al 15 % della dotazione complessiva e al 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune. Il massimale può salire al 20 % se l’Ucraina o la Moldova ricevono quantitativi supplementari di prodotti della difesa oppure se almeno il 15 % del valore stimato del contratto è destinato a PMI o imprese a media capitalizzazione in qualità di contraenti o subappaltatori.
Criteri di ammissibilità delle azioni
Sono ammissibili solo le azioni che riguardano appalti comuni relativi alle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa e che rispettano le condizioni dettagliate del regolamento. Restano esclusi gli appalti di beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile e quelli relativi ad armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano.
Requisiti per appalto, contraenti e subappaltatori
L’ente appaltante deve essere nominato all’unanimità dai partecipanti e agire per loro conto, con un accordo che disciplini modalità pratiche, scelta della procedura, valutazione delle offerte e aggiudicazione. I contraenti e subappaltatori devono essere stabiliti nell’Unione o in un paese associato, avere proprie strutture di gestione esecutiva in tali territori e non essere controllati da paesi terzi non associati, salvo applicazione di regole di controllo degli investimenti esteri e relative misure di mitigazione. In casi eccezionali sono ammesse deroghe, ma solo sulla base di garanzie verificate dallo Stato membro o paese associato interessato.
Sicurezza dell’approvvigionamento e restrizioni da paesi terzi
Le infrastrutture, strutture, beni e risorse usati per l’appalto devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato, salvo assenza di alternative e purché l’uso esterno non pregiudichi sicurezza e difesa dell’Unione. I prodotti della difesa non devono essere soggetti a restrizioni di paesi terzi che limitino la capacità degli Stati membri di usarli. Per prodotti urgenti e critici già in uso prima del 24 febbraio 2022 nella maggioranza degli Stati membri partecipanti, è prevista una deroga condizionata alla valutazione della sostituibilità dei componenti vincolanti.
Partecipazione di Ucraina e Moldova
Il regolamento consente, con l’accordo degli Stati membri partecipanti, l’acquisizione di quantitativi supplementari di prodotti della difesa destinati all’Ucraina o alla Moldova. Tale possibilità incide anche sui massimali del contributo UE e risponde alla particolare situazione di sicurezza di questi paesi candidati all’adesione.
Criteri di selezione e programma di lavoro
La Commissione valuta le proposte secondo una pluralità di criteri: numero di partecipanti, valore dell’appalto, contributo al rafforzamento dell’EDTIB, alla ricostituzione delle scorte, alla cooperazione e all’interoperabilità, alla partecipazione di PMI, alla creazione di nuove catene di approvvigionamento transfrontaliere e alla qualità dei piani di esecuzione. Il programma di lavoro pluriennale, adottato mediante atto di esecuzione, definisce priorità di finanziamento, importi indicativi, traguardi, modalità di verifica e criteri di selezione.
Informazioni classificate, monitoraggio e valutazione finale
Il regolamento contiene specifiche regole sulla protezione di informazioni classificate e sensibili, imponendo livelli di protezione equivalenti tra Commissione e Stati membri e un sistema sicuro di scambio informativo. La Commissione deve monitorare l’attuazione e presentare entro il 31 dicembre 2026 una relazione di valutazione sull’impatto e sull’efficacia dello strumento, includendo l’individuazione di carenze e dipendenze critiche da paesi terzi non associati e la base per eventuali tabelle di marcia tecnologiche e ulteriori misure di attenuazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione, durata e finalità dello strumento
L’articolo 1 istituisce uno strumento a breve termine per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni, per il periodo dal 27 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Gli obiettivi, definiti all’articolo 3, sono rafforzare competitività ed efficienza dell’EDTIB e promuovere la cooperazione tra Stati membri negli appalti per ridurre frammentazione, aumentare standardizzazione e interoperabilità e sostenere il soddisfacimento delle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa.
Dotazione finanziaria e gestione delle risorse
L’articolo 4 fissa la dotazione finanziaria a 300 milioni di euro a prezzi correnti per l’intero periodo di applicazione. La dotazione può coprire anche assistenza tecnica e amministrativa, incluse preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione. È prevista la possibilità di trasferire allo strumento, su richiesta dello Stato membro interessato, risorse assegnate in gestione concorrente ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060; tali risorse sono poi eseguite direttamente dalla Commissione.
Beneficiari e paesi associati
L’articolo 5 apre la partecipazione ai membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, alle condizioni dell’accordo SEE. L’articolo 10 individua come soggetti ammissibili le autorità pubbliche degli Stati membri, le autorità pubbliche dei paesi associati e gli enti appaltanti, purché soddisfino i criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario.
Gestione diretta, sovvenzioni e contributi retroattivi
Ai sensi dell’articolo 6, lo strumento è attuato in gestione diretta conformemente al regolamento finanziario. Le sovvenzioni possono coprire, in deroga all’articolo 193 del regolamento finanziario, azioni avviate prima della richiesta di contributo, purché non iniziate prima del 24 febbraio 2022 e non concluse prima della firma della convenzione di sovvenzione. L’articolo 7 prevede l’uso di finanziamenti non collegati ai costi, basati su risultati, e disciplina anche i massimali del contributo UE.
Massimali del contributo UE e incentivo a PMI/paesi terzi destinatari
L’articolo 7 stabilisce che il contributo dell’Unione per ciascuna azione non può superare il 15 % della dotazione complessiva dello strumento e il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune. Il limite sale al 20 % nei casi in cui l’Ucraina o la Moldova ricevano quantitativi supplementari di prodotti della difesa, oppure quando almeno il 15 % del valore stimato del contratto sia destinato a PMI o imprese a media capitalizzazione come contraenti o subappaltatori.
Ammissibilità delle azioni finanziabili
L’articolo 8 ammette solo azioni che: coinvolgano cooperazione tra soggetti ammissibili per appalti comuni sulle esigenze più urgenti e critiche; costituiscano una nuova cooperazione o l’estensione di una cooperazione esistente ad almeno un nuovo Stato membro o paese associato; siano condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri; e rispettino le ulteriori condizioni dell’articolo 9. Sono escluse le azioni per acquisti vietati dal diritto internazionale applicabile e quelle relative ad armi autonome letali prive di significativo controllo umano.
Condizioni aggiuntive sugli appalti comuni
L’articolo 9 disciplina la nomina unanime di un ente appaltante, che agisce per conto dei partecipanti e conclude i contratti. Le procedure si basano su un accordo tra Stati membri/paesi associati e ente appaltante, che regola modalità pratiche, scelta della procedura, valutazione delle offerte e aggiudicazione. L’accordo può autorizzare acquisizioni supplementari per Ucraina o Moldova, con approvazione unanime e nel rispetto del diritto UE e delle norme nazionali sull’esportazione di prodotti della difesa.
Requisiti per contraenti e subappaltatori
L’articolo 9 richiede che i contraenti e i subappaltatori siano stabiliti e abbiano le proprie strutture di gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato e non siano controllati da paesi terzi non associati o loro soggetti, salvo controllo già valutato ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, mitigato. In deroga, può partecipare un soggetto controllato da un paese terzo non associato se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro o paese associato interessato, anche tramite un modello standardizzato della Commissione. Sono inoltre richieste misure per impedire accesso a informazioni classificate e per garantire il possesso di nulla osta di sicurezza nazionale per il personale coinvolto.
Localizzazione delle infrastrutture e assenza di restrizioni d’uso
L’articolo 9 prevede che infrastrutture, strutture, beni e risorse utilizzati ai fini dell’appalto siano ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato; l’uso di infrastrutture esterne è ammesso solo in mancanza di alternative, purché non contrasti con gli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e degli Stati membri. I prodotti della difesa non devono essere soggetti a restrizioni di paesi terzi che limitino la capacità degli Stati membri di usarli. In deroga, per prodotti urgenti e critici in uso prima del 24 febbraio 2022 nella maggioranza degli Stati membri partecipanti, l’obbligo può non applicarsi se si valuta la sostituzione dei componenti vincolanti con componenti dell’Unione; in ogni caso, il costo dei componenti UE o di paesi associati deve essere inferiore al 65 % del valore stimato del prodotto finale.
Criteri di aggiudicazione e programma di lavoro
L’articolo 11 affida alla Commissione la valutazione delle proposte sulla base di criteri quali numero di Stati membri/paesi associati partecipanti, valore stimato dell’appalto, contributo al rafforzamento dell’EDTIB, alla ricostituzione delle scorte, alla cooperazione, all’interoperabilità, alla partecipazione di PMI e imprese a media capitalizzazione, alla creazione di nuove catene di approvvigionamento transfrontaliere e alla qualità/efficienza dei piani di esecuzione. L’articolo 12 prevede un programma di lavoro pluriennale adottato dalla Commissione con atto di esecuzione, che fissa priorità di finanziamento, importi, procedure di selezione, traguardi e modalità di verifica.
Informazioni classificate e scambio sicuro
L’articolo 13 disciplina la protezione delle informazioni classificate e sensibili: gli Stati membri e i paesi associati devono stabilire le modalità di protezione per gli appalti comuni; ciascuno Stato membro garantisce un livello di protezione equivalente alle norme del Consiglio; la Commissione protegge le informazioni classificate UE secondo la decisione (UE, Euratom) 2015/444. La Commissione istituisce inoltre un sistema di scambio sicuro per facilitare la condivisione di informazioni classificate e sensibili.
Monitoraggio, relazione di valutazione e possibili sviluppi successivi
L’articolo 14 impone alla Commissione il monitoraggio dell’attuazione e la presentazione, entro il 31 dicembre 2026, di una relazione di valutazione su impatto ed efficacia. La relazione deve esaminare progressi, criticità, partecipazione di PMI e imprese a media capitalizzazione, cooperazione transfrontaliera, rafforzamento dell’EDTIB e valore complessivo dei contratti sostenuti. Deve inoltre individuare carenze e dipendenze critiche da paesi terzi non associati e servire da base per tabelle di marcia tecnologiche e misure di attenuazione, anche in relazione al Fondo europeo per la difesa.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Il regolamento richiama la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante controlli, audit, recupero di fondi e sanzioni amministrative, con competenze di OLAF e, per gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, della EPPO. I destinatari dei fondi devono cooperare pienamente e concedere a Commissione, OLAF, Corte dei conti e, se del caso, EPPO, i diritti e l’accesso necessari.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 17 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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