Sentenza del 08/04/2016 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ATTI IMPOSITIVI - Notifica - Intestazione atto - Difformità tra intestatario atto e ricevente atto - Inesistenza giuridica notifica - Inesistenza atto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione dell’atto, poiché effettuata nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario effettivo. Ne consegue l’inesistenza dell’atto impositivo nei confronti del ricorrente. Il testo fornito non specifica importi, date, grado del giudizio, ulteriori motivi, statuizioni sulle spese o l’esito formale del dispositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un atto impositivo relativo alle imposte sulle affissioni intestato a un soggetto diverso da quello cui era effettivamente destinato. Il ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva e la validità della notificazione, sostenendo che la difformità tra l’intestatario dell’atto e il ricevente rendeva la notifica giuridicamente inesistente.
Massime di principio
- Negli atti impositivi, l’identità del destinatario indicato nell’atto e di quello cui l’atto è notificato è essenziale: una difformità che comporti la notificazione a un soggetto diverso può determinare l’inesistenza giuridica della notifica e dell’atto nei suoi confronti.
- Chi riceve un atto relativo a un’obbligazione tributaria altrui può contestare la propria legittimazione passiva e l’inesistenza della notificazione; la sola ricezione materiale non rende il ricevente il destinatario dell’obbligazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 640 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1987 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1991 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1994 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →