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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20627/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo dell'11/05/2021. Il ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione ma non lo aveva depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; la resistente ha notificato e depositato controricorso e richiesto l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato. La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava se la pronuncia che dichiara l'improcedibilità, conseguente all'iscrizione a ruolo effettuata dal controricorrente, debba attestare i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (ossia il “raddoppio” del contributo unificato).

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso di Remo Bello per mancato deposito e ha accolto la tesi che la pronuncia di improcedibilità, quando conseguente all'iscrizione a ruolo richiesta dal controricorrente, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002. La Corte ha inoltre chiarito che il raddoppio del contributo unificato ha natura tributaria (non meramente sanzionatoria), che il giudice dell'impugnazione deve attestare i presupposti processuali ma non decidere sulla debenza materiale del contributo iniziale (questione di competenza tributaria), e che il controricorrente diligente che abbia anticipato il contributo può poi recuperarlo in sede di regolamento delle spese; il ricorrente è condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)

    "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione... Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti..."

    La Corte afferma che la pronuncia che dichiara l'improcedibilità del ricorso notificato e non depositato (quando ciò consegue a iscrizione a ruolo richiesta dal controricorrente) rientra nei casi previsti dalla norma e dunque deve contenere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

  • codice di procedura civile (art. 369 c.p.c.)

    Imposizione dell'obbligo di deposito del ricorso e degli atti indicati; l'omesso deposito può comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • codice di procedura civile (art. 370 c.p.c.)

    Attribuisce alla parte notificata il potere di contraddire; la Corte ricorda che tale potere comprende la facoltà per il controricorrente di chiedere l'iscrizione a ruolo per ottenere la dichiarazione di improcedibilità quando il ricorrente omette il deposito.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 prevedendo il raddoppio del contributo unificato per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili; finalità dichiarata: riduzione delle impugnazioni dilatorie/pretestuose e maggior gettito.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (modifica art. 13, comma 1-quater.1)

    Ha previsto l'esenzione dall'applicazione del comma 1-quater quando il ricorso per cassazione è dichiarato estinto ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, ultimo periodo; limita quindi l'ambito di applicazione del raddoppio.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 4315/2020

    Giurisprudenza di base richiamata: il giudice dell'impugnazione deve attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio ma non ha il potere/dovere di accertare in quella sede la deber concreta del contributo unificato iniziale, che resta materia tributaria.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 14, comma 1; art. 11; art. 8)

    Art. 14, comma 1: la parte che per prima si costituisce è tenuta al pagamento del contributo; la Corte sottolinea che il controricorrente diligente che abbia anticipato il contributo può poi reclamarne il ripiano in sede di regolamento spese. Art. 11 e art. 8 disciplinano forme di pagamento/prenotazione e l'onere di anticipazione delle spese.

  • codice di procedura civile (artt. 91, 92 e art. 310, comma 4)

    Norme richiamate per la regolazione delle spese di lite e per il recupero delle somme anticipate in funzione della soccombenza o della regolazione finale delle spese.

Massime di principio

  • Se un ricorso per cassazione è stato notificato ma non depositato e la controparte iscrive a ruolo il processo ottenendo la dichiarazione di improcedibilità, la pronuncia di improcedibilità deve contenere l'attestazione dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (possibile 'raddoppio' del contributo unificato).
  • Il 'raddoppio' del contributo unificato ha natura tributaria e non va visto come mera sanzione processuale; tuttavia l'accertamento della reale deuda del contributo iniziale rimane questione di competenza tributaria/amministrativa e non spetta al giudice dell'impugnazione verificarla nel merito.
  • La parte che, per effettiva prima costituzione o per avere richiesto l'iscrizione a ruolo, ha anticipato il contributo può recuperare tale importo nella regolazione finale delle spese (secondo soccombenza o disposizioni di legge).
  • Esistono eccezioni: se il ricorso viene dichiarato estinto ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (come previsto dalla modifica del d.lgs. 149/2022), il comma 1-quater non si applica e quindi non opera il raddoppio.
  • Prassi prudente per i ricorrenti: dopo la notifica assicurarsi tempestivamente del deposito in cancelleria per evitare il rischio di improcedibilità e della conseguente attestazione per il raddoppio; per i controricorrenti: l'iscrizione a ruolo può essere strumento efficace per ottenere la declaratoria di improcedibilità e la tutela del rimborso delle spese anticipate.
  • Il giudice dell'impugnazione deve limitarsi ad attestare la sussistenza dei presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, senza trasformare tale attestazione in un giudizio sulla deber concreta del tributo, che resta rimessa alla procedura tributaria.

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