Cassazione Penale, Sentenza n. 16560/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo che la sua identificazione come utilizzatore del nickname "Colosseo" nelle intercettazioni fosse viziata da insufficienza e contraddittorietà delle prove. In particolare ha denunciato: discrepanze e carenze nei riscontri dei controlli di polizia su strada (verbali mancanti o non corrispondenti alle date), incongruenze sui luoghi menzionati nelle chat rispetto alla sua residenza, l'apparente contrasto tra la presenza nella lista passeggeri e la mancanza di documento valido per l'espatrio, la non corrispondenza fisica segnalata in alcune conversazioni e l'esito di una consulenza fonica difensiva che avrebbe dimostrato incompatibilità vocale; inoltre ha rimproverato al Tribunale di non aver adeguatamente valutato la prova difensiva svolta in assenza di contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure, ritenendo che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi fattuali e degli indizi. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame coerente e non manifestamente illogica: la identificazione è stata ritenuta fondata su più elementi convergenti (incontri documentati tra esponenti del sodalizio, rinvenimento di un laboratorio, scambi tra coindagati che riferivano di parlare con "Colosseo", riscontri di due controlli di polizia correlati a chat, iscrizione del ricorrente nella lista passeggeri di un volo per Francoforte). La consulenza fonica difensiva è stata considerata non dirimente alla luce della qualità delle comparazioni e dell'assenza di contraddittorio nel suo svolgimento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato perché attribuire ad essa un peso limitato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di eur 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma di riferimento per l'ordinanza di conferma della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame; richiamata per definire la cornice procedurale dell'atto impugnato
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norme del testo unico sugli stupefacenti che individuano i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare (traffico e detenzione ai fini di spaccio)
art. 616 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di eur 3.000,00
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma per gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria richiamata nella sentenza per gli adempimenti successivi
principio di limitazione del sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di merito
giurisprudenza citata (es. Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017)
la Corte ricorda che non può rivedere gli accertamenti di fatto e il peso degli indizi; il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione
Massime di principio
- La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del giudice di merito sugli elementi indiziari: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che non emergano vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche.
- L'identificazione di una persona in indagini intercettive può fondarsi su un complesso di elementi convergenti (interazioni tra coindagati, riscontri temporali di controlli di polizia, iscrizione in liste passeggeri, legami familiari e ritrovamenti collegati all'attività del sodalizio); nessun singolo elemento deve essere determinante se il quadro complessivo è coerente.
- Le consulenze tecniche difensive eseguite in assenza di contraddittorio possono essere valutate dal giudice, ma il loro peso può essere ridotto se risultano incongruenze nella selezione del materiale comparato o se sono smentite da altri elementi: per renderle efficaci è opportuno sollecitare la ripetizione dell'accertamento in contraddittorio o produrre elementi di fatto tali da mostrarne l'influenza decisiva.
- Documenti prodotti tardivamente o atti difensivi successivi agli accertamenti (es. richieste della moglie su documenti di espatrio anni dopo) difficilmente smentiscono riscontri operativi già inseriti nel compendio indiziario, salvo prova di falsità o gravità procedurale.
- Per impugnare a successo provvedimenti cautelari basati su identificazioni intercettive è strategico dimostrare vizi procedurali, violazioni di legge nell'acquisizione o nella valutazione delle prove, o palesi contraddizioni nella motivazione anziché limitarsi a una diversa lettura dei fatti.
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