Circolare numero 113 del 19-10-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, che amplia i benefici economici, previdenziali e fiscali per le vittime del terrorismo e per i loro superstiti. Vengono individuati i destinatari, disciplinati i criteri di calcolo delle pensioni con richiamo alla legge n. 336/1970, previsti l'aumento figurativo di 10 anni di contribuzione per le invalidità inferiori all'80%, l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidità pari o superiore all'80%, l'adeguamento periodico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività e le modalità di riconoscimento e ricostituzione dei trattamenti. Sono inoltre richiamati termini procedurali, decorrenze ed esenzioni fiscali, nonché la disciplina della doppia annualità per i superstiti in caso di decesso.
Istruzioni INPS per i benefici pensionistici e previdenziali in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Legge 3 agosto 2004, n. 206: benefici per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
La circolare dell'INPS fornisce le istruzioni applicative della legge 3 agosto 2004, n. 206, che introduce e amplia benefici economici, previdenziali e fiscali per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché per i loro familiari superstiti. Il documento disciplina in particolare gli effetti sui trattamenti pensionistici, le modalità di calcolo delle prestazioni, i requisiti soggettivi, le decorrenze e i termini per il riconoscimento dei benefici.
Ambito di applicazione e destinatari
La normativa si applica alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e, per gli eventi accaduti fuori dal territorio nazionale che coinvolgano cittadini italiani, dal 1° gennaio 2003. Sono destinatari dei benefici pensionistici i lavoratori dipendenti e autonomi in possesso della cittadinanza italiana al momento dell'evento, indipendentemente dal regime assicurativo di iscrizione, nonché i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge, per i quali deve procedersi alla ricostituzione della pensione.
I benefici sono riconosciuti a chi abbia riportato un'invalidità permanente in conseguenza degli eventi terroristici e si estendono alle pensioni indirette o di reversibilità liquidate ai superstiti aventi diritto. Per questi ultimi non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970
L'art. 2 della legge n. 206/2004 stabilisce che coloro che subiscono o hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all'applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, al momento della liquidazione della pensione. Il beneficio spetta anche a chi sia già andato in pensione prima del 26 agosto 2004.
Per tali soggetti la pensione già liquidata deve essere rideterminata assumendo come base la retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La circolare descrive due distinti criteri di calcolo:
- per la quota retributiva, o per l'intero trattamento se il soggetto ha più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, occorre considerare la quota di stipendio al pensionamento composta da importo tabellare ed E.D.R., maggiorata con gli aumenti periodici di anzianità oppure, a scelta del pensionando, con la classe di retribuzione immediatamente superiore;
- successivamente si devono determinare la retribuzione media settimanale per la quota A e per la quota B secondo la disciplina ordinaria, confrontandole con la retribuzione incrementata e aggiungendo l'eventuale differenza se la media pensionabile risulta inferiore.
Per la quota contributiva la circolare prevede un meccanismo analogo: si determina la retribuzione tabellare ed E.D.R. al pensionamento, la si maggiora con gli scatti di anzianità oppure con la classe superiore, si applica l'aliquota di computo e si moltiplica il risultato per i mesi o le settimane utili. Si confronta quindi tale valore con il montante calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite, assumendo il maggiore ai fini del calcolo della pensione.
Resta espressamente salvo il trattamento pensionistico di maggior favore già derivante da altre iscrizioni assicurative obbligatorie.
Aumento figurativo di 10 anni per invalidità inferiore all'80%
Per chi ha riportato un'invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all'80% è riconosciuto un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. La maggiorazione produce effetti anche sull'anzianità assicurativa, con retrodatazione dell'inizio dell'assicurazione, ma non costituisce accredito di contributi.
Il beneficio si applica sia ai soggetti ancora in servizio sia a coloro che siano già pensionati alla data di entrata in vigore della legge, nel limite dell'anzianità massima valutabile nel fondo di liquidazione. Per chi è ancora in attività la maggiorazione opera al momento della pensione e non va considerata nelle ricongiunzioni, salvo nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa. Solo nel caso di domanda di certificazione del diritto o di incentivo al posticipo del pensionamento, la maggiorazione deve essere considerata per la verifica dei requisiti.
Per le pensioni retributive o miste, l'aumento figurativo va imputato all'ultima quota calcolata con il sistema retributivo. Per le pensioni interamente contributive, il valore figurativo deve essere determinato secondo l'art. 8 della legge n. 155/1981, prendendo a riferimento la retribuzione media settimanale dell'anno di decorrenza della pensione o, se mancante, dell'anno precedente, applicando l'aliquota di computo e moltiplicando il valore per le settimane di maggiorazione. Tale valore non va rivalutato con il tasso di crescita del PIL.
La circolare richiama infine il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate secondo cui è esente IRPEF solo la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di contribuzione figurativa riconosciuti.
Invalidità pari o superiore all'80%: equiparazione ai grandi invalidi di guerra
Per i soggetti che abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80% la legge prevede l'equiparazione, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra. In ambito pensionistico ciò comporta il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata sull'ultima retribuzione integralmente percepita e rideterminata secondo le regole dell'art. 2, comma 2.
L'interessato può essere collocato in pensione dal mese successivo alla domanda, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva o assicurativa effettivamente maturate. La retribuzione di riferimento deve comprendere tutte le voci dell'ultima busta paga; essa va poi aumentata con gli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo applicabile oppure, a scelta del pensionando, con la classe di retribuzione immediatamente superiore.
Le medesime regole si applicano alle pensioni di reversibilità e indirette in favore dei superstiti. Tali prestazioni non sono decurtabili ad alcun effetto di legge e non subiscono l'applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 né delle norme sul contributo di solidarietà. La circolare richiama anche il chiarimento fiscale secondo cui questi trattamenti non concorrono per l'intero importo alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
Adeguamento costante delle pensioni
L'art. 7 della legge n. 206/2004 impone l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e ai superstiti al trattamento retributivo dei lavoratori in attività che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
L'adeguamento deve seguire gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e considerare anche gli scatti di anzianità maturabili dai lavoratori in servizio, assumendo come anzianità del pensionato quella posseduta presso l'azienda o l'organizzazione in cui operava al momento della cessazione dal servizio. La pensione va quindi ricostituita con la medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo di riferimento.
Certificazione, domanda e termini procedurali
Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'infermità e il nesso causale con l'evento terroristico devono risultare dalla certificazione rilasciata dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, su domanda dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 510/1999. La certificazione deve indicare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, nonché, in caso di invalidità, la natura delle ferite o lesioni, la patologia invalidante e la percentuale di invalidità.
Al momento del pensionamento tale certificazione deve essere allegata alla domanda di pensione. Per i già pensionati, le sedi INPS devono procedere d'ufficio alla ricostituzione del trattamento non appena in possesso della documentazione, anche se acquisita dalla Prefettura o presentata direttamente dall'interessato.
La decorrenza economica delle prestazioni con maggiorazione contributiva ex art. 3 non può essere anteriore al 1° settembre 2004. Inoltre, la legge impone che il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo degli aggravamenti e delle pensioni e ogni liquidazione economica siano conclusi entro quattro mesi dalla presentazione della domanda alla Prefettura competente per residenza anagrafica.
Doppia annualità per i superstiti
L'art. 5, comma 4, prevede che, in caso di decesso di soggetti con invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché dei superstiti, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali sia stato concesso lo speciale assegno vitalizio, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità spettino due annualità del trattamento, comprensive della tredicesima mensilità.
L'importo è quello determinato al momento del decesso del dante causa e spetta al coniuge superstite, ai figli minori e maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e sorelle conviventi e a carico. Per l'individuazione dell'amministrazione competente alla liquidazione si rinvia al D.P.R. n. 510/1999.
Richiamo alla legge e al regolamento di attuazione
La circolare allega il testo della legge n. 206/2004 e richiama il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, quale regolamento di coordinamento delle precedenti disposizioni in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il richiamo è funzionale soprattutto alla individuazione delle amministrazioni competenti e alle modalità procedurali per il riconoscimento dei benefici.
Punti principali
Ambito di applicazione e destinatari
I benefici si applicano alle vittime di atti terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e, per gli eventi all'estero che coinvolgano cittadini italiani, dal 1° gennaio 2003. I destinatari sono i lavoratori dipendenti e autonomi cittadini italiani al momento dell'evento, indipendentemente dal regime assicurativo, nonché i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge, per i quali è prevista la ricostituzione della pensione. I benefici spettano anche ai superstiti aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità, per i quali non rileva il requisito della cittadinanza italiana.
Applicazione dell'art. 2 della legge n. 336/1970
Per le vittime con invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché per coniuge superstite e orfani, si applica il beneficio dell'art. 2 della legge n. 336/1970 sulla pensione diretta. Per i pensionati già collocati a riposo prima del 26 agosto 2004 occorre rideterminare il trattamento prendendo a riferimento la retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La circolare detta le modalità di calcolo per la quota retributiva e per la quota contributiva, prevedendo il confronto tra la retribuzione media pensionabile e la retribuzione incrementata, nonché il raffronto tra montante contributivo effettivo e montante determinato sulla base della retribuzione aumentata. Restano salvi i trattamenti di maggior favore derivanti da altre iscrizioni assicurative obbligatorie.
Aumento figurativo di 10 anni per invalidità inferiore all'80%
Per chi ha riportato un'invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all'80% è riconosciuto un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile sia al diritto sia alla misura della pensione. Il beneficio non costituisce accredito di contributi, ma produce effetti anche sull'anzianità assicurativa e sulla retrodatazione dell'inizio dell'assicurazione. Si applica sia ai soggetti ancora in attività sia a coloro che siano già pensionati, entro il limite massimo di anzianità valutabile nel fondo interessato. In caso di sistema misto o retributivo, l'aumento va attribuito all'ultima quota calcolata con il sistema retributivo; nel sistema contributivo puro, il valore figurativo va determinato secondo i criteri generali dell'art. 8 della legge n. 155/1981. La pensione così maturata è esente IRPEF limitatamente alla quota corrispondente ai dieci anni figurativi.
Equiparazione ai grandi invalidi di guerra e pensione diretta per invalidità pari o superiore all'80%
Per i soggetti con invalidità permanente pari o superiore all'80% è prevista l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra e il diritto immediato alla pensione diretta, senza vincoli di età anagrafica o anzianità contributiva effettiva, con decorrenza dal mese successivo alla domanda. Il calcolo avviene sull'ultima retribuzione integralmente percepita, comprensiva di tutte le voci dell'ultima busta paga, maggiorata secondo gli aumenti periodici di anzianità o, a scelta, con la classe superiore di retribuzione. Le medesime regole valgono per pensioni indirette e di reversibilità a favore dei superstiti, che non sono decurtabili e non subiscono l'applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 né del contributo di solidarietà. Per tali trattamenti opera l'esenzione fiscale richiamata dalla legge n. 407/1998.
Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni dei lavoratori in attività
La circolare chiarisce che le pensioni delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti devono essere costantemente adeguate alle retribuzioni dei lavoratori in attività che si trovino in posizione economica corrispondente e con pari anzianità. L'adeguamento deve seguire gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, considerando anche gli scatti di anzianità, e deve essere effettuato con la stessa decorrenza degli effetti economici del contratto di riferimento. Non devono essere considerati gli eventuali aumenti di livello ottenuti al momento della liquidazione della pensione in virtù della legge n. 336/1970.
Documentazione, decorrenze e termini procedurali
Il riconoscimento dell'infermità e del nesso causale con l'evento terroristico deve risultare da certificazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 510/1999. L'interessato deve allegare tale certificazione alla domanda di pensione; per i già pensionati le sedi INPS devono procedere d'ufficio alla ricostituzione appena acquisita la certificazione. Per le prestazioni con maggiorazione contributiva ex art. 3 la decorrenza non può essere anteriore al 1° settembre 2004. La legge impone che il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo degli aggravamenti e delle pensioni e ogni liquidazione economica siano conclusi entro quattro mesi dalla domanda presentata alla Prefettura competente.
Doppia annualità per i superstiti
In caso di decesso di soggetti con invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché dei superstiti, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali sia stato riconosciuto lo speciale assegno vitalizio, ai superstiti aventi diritto alla reversibilità spettano due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico. La misura è quella determinata al momento del decesso del dante causa e spetta al coniuge superstite, ai figli minori e maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e sorelle conviventi e a carico. Per l'attribuzione si rinvia all'amministrazione competente individuata dal D.P.R. n. 510/1999.
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