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Sentenza

Sentenza del 05/12/2018 n. 31410 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 92.100,80, emessa per il recupero dell'agevolazione sull'imposta di registro applicata all'acquisto di una quota indivisa di un fabbricato sito nel centro storico di Castelrotto. Il ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, contestava principalmente: la modalità di notificazione della cartella, ritenuta eseguita secondo il regime dell'irreperibilità assoluta anziché secondo quello dell'irreperibilità relativa; l'omesso deposito, affissione e invio della raccomandata informativa previsti dall'art. 140 c.p.c.; la presunta inesistenza o nullità della notificazione; l'assenza di sottoscrizione della cartella; l'insufficiente motivazione dell'atto; e la reiterata emissione di una cartella per il medesimo credito. Il credito tributario, tuttavia, era già stato definitivamente accertato da una precedente sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato S.A. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto che gli eventuali vizi della notificazione integrassero, al più, una nullità e non un'inesistenza giuridica, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva tempestivamente impugnato la cartella dimostrando di averne avuto piena conoscenza. Ha inoltre escluso che la mancata sottoscrizione invalidasse la cartella, essendo certa la riferibilità dell'atto all'agente della riscossione e non essendo prevista dalla legge la firma autografa nel modello di cartella. La censura sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, mentre è stata ritenuta legittima la nuova emissione della cartella in sostituzione di precedenti atti viziati, purché entro i termini di decadenza e in assenza di giudicato sulla precedente cartella.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)

    Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune.

    La disposizione si applica nei casi di irreperibilità assoluta, quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto e il domicilio fiscale sia oggettivamente inidoneo perché nel Comune non esistono abitazione, ufficio o azienda del destinatario. Se il destinatario è soltanto temporaneamente assente da un indirizzo noto, deve invece applicarsi il procedimento dell'art. 140 c.p.c.

  • Art. 140 c.p.c.

    Deposito della copia, affissione dell'avviso di deposito e invio della raccomandata informativa.

    In caso di irreperibilità relativa, cioè di temporanea assenza del destinatario da un domicilio noto, la notificazione deve rispettare tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4

    Nei casi previsti dall'art. 140 del c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

    La notificazione della cartella deve coordinarsi con le regole previste per gli atti tributari e con il regime applicabile all'irreperibilità relativa o assoluta.

  • Art. 156 c.p.c., comma 3

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    L'eventuale nullità della notificazione è sanata retroattivamente quando il destinatario impugna tempestivamente l'atto e dimostra di averne avuto effettiva conoscenza. La sanatoria non opera invece per l'inesistenza giuridica della notificazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella è il documento predisposto secondo il modello ministeriale per la riscossione degli importi iscritti a ruolo. Il modello non richiede necessariamente la sottoscrizione autografa dell'agente della riscossione.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008

    L'omessa indicazione del responsabile del procedimento comporta nullità soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008, secondo i presupposti temporali previsti dalla norma.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ma la carenza motivazionale della cartella non determina automaticamente la nullità se il contribuente ha comunque compreso la pretesa e ha potuto contestarla efficacemente.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiede la motivazione e l'indicazione degli elementi essenziali degli atti tributari; tuttavia, il vizio motivazionale può essere neutralizzato quando il contribuente dimostra, mediante l'impugnazione, di conoscere pienamente il presupposto della pretesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    Il divieto di doppia imposizione non impedisce la sostituzione o reiterazione di una cartella precedentemente notificata se la nuova cartella sostituisce un atto nullo e mira a far valere la medesima pretesa tributaria, senza duplicare effettivamente il pagamento.

Massime di principio

  • Per stabilire quale procedura di notificazione applicare occorre distinguere l'irreperibilità relativa, dovuta a temporanea assenza presso un indirizzo noto, dall'irreperibilità assoluta, che presuppone l'assenza di qualsiasi abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune del domicilio fiscale.
  • L'omissione di una formalità della notificazione normalmente comporta nullità e non inesistenza, salvo la totale mancanza dell'attività notificatoria o l'assenza degli elementi essenziali dell'atto.
  • La nullità della notificazione è generalmente sanata retroattivamente se il destinatario propone tempestivo ricorso e dimostra di aver conosciuto il contenuto dell'atto; non è quindi sufficiente denunciare un vizio formale se non si dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza della firma autografa, quando la sua provenienza dall'agente della riscossione sia certa e il modello normativo non richieda espressamente la sottoscrizione.
  • La motivazione della cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa, ma l'eventuale carenza può non comportare nullità quando l'atto indichi elementi sufficienti e il contribuente abbia contestato puntualmente il presupposto impositivo.
  • Una nuova cartella può sostituire una precedente affetta da nullità, purché sia emessa entro il termine di decadenza e non vi sia una sentenza passata in giudicato sulla precedente cartella; ciò non equivale, di per sé, a una duplicazione dell'imposizione.
  • Quando il credito tributario è già stato definitivamente accertato con sentenza, l'impugnazione della successiva cartella è normalmente limitata ai vizi propri dell'atto e non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa fiscale.

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