R.R. Marche 4/2004
Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Marche 11/2003 su fauna ittica e pesca nelle acque interne, disciplinando convenzioni Provincia-associazioni, tabellazione di zone e acque, modello di licenza e tesserino di pesca, e formazione delle guardie ittiche. Prevede anche termini tecnici di adeguamento (90 giorni) e regole per minori, non residenti e stranieri.
Disposizioni attuative sulla pesca nelle acque interne e sulla tutela della fauna ittica
Disposizioni attuative sulla pesca nelle acque interne
Il regolamento della Regione Marche detta le modalità applicative della l.r. 3 giugno 2003, n. 11, in materia di incremento e tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne. La disciplina riguarda soprattutto gli aspetti operativi affidati a Province e associazioni piscatorie, nonché la segnaletica, i titoli di pesca e la formazione degli addetti alla vigilanza.
Convenzioni per la gestione partecipata
Le convenzioni tra Province e associazioni piscatorie per la gestione delle attività previste dalla legge devono regolare espressamente:
- la durata del rapporto convenzionale;
- gli eventuali oneri a carico dei contraenti;
- l’esenzione di responsabilità della Provincia per danni a persone o cose derivanti dalle attività oggetto di convenzionamento;
- il diritto di ogni titolare di licenza, a parità di condizioni, di esercitare la pesca nei corsi d’acqua interessati, qualora vi sia affidamento in gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale.
Le Province possono inoltre riconoscere alle associazioni piscatorie il rimborso delle spese sostenute.
Tabellazione delle zone e delle acque
Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e le zone di protezione devono essere delimitate mediante tabelle metalliche conformi all’allegato A. Le acque di categoria A e B devono essere delimitate con tabelle metalliche conformi all’allegato B; le acque di categoria C non richiedono tabellazione, perché individuate in via residuale.
Per l’indicazione di divieti o delimitazioni di altra natura nelle acque regionali si usano le tabelle dell’allegato C. La didascalia delle tabelle deve essere stampata con caratteri “Bookman old style”. Le tabelle vanno collocate a circa cento metri l’una dall’altra e comunque in modo che da ciascuna siano visibili le due contigue. L’adeguamento a queste prescrizioni doveva essere effettuato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Licenza di pesca
Le caratteristiche della licenza di pesca prevista dalla l.r. 11/2003 sono quelle indicate nel modello dell’allegato D. Il regolamento rinvia quindi al modello allegato per la conformazione del titolo abilitativo.
Tesserino di pesca
Il tesserino di pesca previsto dall’art. 25, comma 2, della legge deve riportare:
- stagione piscatoria;
- codice del pescatore o numero della licenza;
- generalità e Comune di residenza del titolare.
Il tesserino, predisposto sul fac-simile dell’allegato E, contiene anche le giornate di pesca, l’elenco delle specie ittiche prelevabili soggette a registrazione e lo spazio per le relative annotazioni; tali elementi sono individuati annualmente nel calendario regionale di cui all’art. 24 della legge.
Il tesserino è rilasciato anche ai minori di quattordici anni, su richiesta di chi esercita la potestà o la tutela; in tal caso la Provincia lo compila con i dati del minore e, al posto del numero della licenza, indica la dicitura prevista dal regolamento. Per pescatori non residenti nella regione e per stranieri, il tesserino è rilasciato da una Provincia e vale su tutto il territorio regionale. Ogni Provincia deve tenere un elenco dei tesserini rilasciati a tali soggetti.
Formazione e aggiornamento delle guardie ittiche
I corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie e i corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, svolti da Province e associazioni piscatorie, devono trattare:
- legislazione regionale sulla pesca nelle acque interne;
- disciplina dell’attività piscatoria;
- funzioni e poteri dell’agente ittico;
- tutela ambientale e tutela delle acque;
- sanzioni per le violazioni delle leggi di settore;
- specie ittiche presenti nel territorio regionale;
- sviluppo agevolato delle principali specie di interesse piscatorio;
- nozioni di pronto soccorso.
L’accertamento della preparazione avviene con esame finale scritto e orale. Sono ammessi all’esame i partecipanti che abbiano frequentato almeno trentadue delle quaranta ore di lezione, oppure i quattro quinti della maggiore durata complessiva se il corso dura più a lungo.
La commissione esaminatrice è nominata dalla Provincia ed è composta dal responsabile della struttura provinciale competente in materia di pesca sportiva, da un funzionario regionale designato dalla struttura regionale competente e da un esperto scelto tra i docenti del corso.
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