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Legge

L.R. Calabria 18/2000

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e interpretazione autentica art. 1 ter.

Normativa regionaleL.R. Calabria 18/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica e integra la disciplina regionale sul trattamento indennitario e su taluni istituti connessi, intervenendo su norme della L.R. 14/2000 e della L.R. 8/1996. È anche prevista un’interpretazione autentica dell’art. 1 ter della L.R. 14/2000, poi abrogata nel 2010. Gli effetti economici sono imputati al bilancio 2000.

Modifiche alla disciplina regionale sul trattamento indennitario dei consiglieri e assessori regionali e interpretazione autentica sull'art. 1 ter della L.R. 14/2000

Modifiche alla disciplina del trattamento indennitario regionale

La legge regionale interviene sul quadro normativo calabrese in materia di trattamento indennitario degli eletti e di alcuni profili organizzativi connessi al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. Le modifiche incidono sulla L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e sulla L.R. 13 maggio 1996, n. 8, con effetti limitati al territorio della Calabria.

Estensione di un ambito soggettivo

Viene estesa la disciplina prevista per la pubblica amministrazione anche ai soggetti estranei ad essa, attraverso l’integrazione dell’art. 1, comma 19, della normativa richiamata. La disposizione amplia quindi il perimetro soggettivo considerato dalla disciplina regionale.

Modifiche puntuali a rinvii e criteri di calcolo

La legge aggiorna varie disposizioni della normativa richiamata, introducendo precisazioni su sedi, decorrenze e categorie di soggetti rilevanti:

  • viene considerata anche la sede del recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro, oltre alla sede del Consiglio regionale;
  • ai fini dell’assegno vitalizio, il riferimento economico è ancorato all’indennità mensile lorda spettante al momento dell’entrata in vigore della legge, e non al momento della concessione dell’assegno;
  • per alcune previsioni della L.R. n. 8/1996, l’ambito dei destinatari viene esteso anche a soggetti al di fuori del ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche;
  • sono richiamati espressamente, tra i soggetti considerati, anche i Presidenti delle Commissioni permanenti, i Presidenti dei Gruppi consiliari e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
  • viene sostituita una data di riferimento, portandola dal 31 maggio 1993 al 31 marzo 1996.

Interpretazione autentica sull'art. 1 ter della L.R. 14/2000

In origine la legge conteneva anche un’interpretazione autentica dell’art. 1 ter della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, secondo cui agli Assessori regionali non consiglieri si applicavano integralmente le norme della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3 sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali e le successive modifiche e interpretazioni autentiche. Tale articolo è stato però successivamente abrogato dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000.

Rilevanza attuale

La legge conserva interesse soprattutto come testo di modifica e coordinamento storico della disciplina indennitaria regionale. La parte di interpretazione autentica riportata nel testo coordinato risulta abrogata dal 2010 e non è più applicabile.

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