Circolare numero 18 del 8-2-2006
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; 2. Retribuzioni convenzionali in genere; 3. Rapporti di lavoro a tempo parziale; 4. Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438; 5.Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; 6. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi; 7.Valore degli importi che non oncorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; 8.Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314); 9. Contributo apprendisti per l’anno 2006; 10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. 11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria; 12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2006 i valori di riferimento per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale: minimali di retribuzione giornaliera, retribuzioni convenzionali, massimale contributivo e pensionabile, quota soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, contributi per apprendisti e altri importi speciali. Vengono inoltre richiamate le regole specifiche per cooperative, cooperative sociali, lavoro a domicilio, part-time e alcune categorie particolari, nonché le modalità di regolarizzazione delle differenze contributive relative a gennaio 2006.
Aggiornamento 2006 di minimali, retribuzioni convenzionali e contributi previdenziali
Aggiornamento 2006 di minimali, retribuzioni convenzionali e contribuzione previdenziale
La circolare definisce i valori retributivi e contributivi da applicare per l’anno 2006 ai fini previdenziali e assistenziali, aggiornando i minimali, i massimali e le retribuzioni convenzionali per le principali categorie di lavoratori e per alcuni regimi speciali. Vengono inoltre indicate le regole di regolarizzazione per i periodi contributivi di gennaio 2006 eventualmente già versati con i vecchi importi.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.
La circolare ribadisce che tale disciplina si applica anche ai datori di lavoro non aderenti, di fatto o formalmente, alla contrattazione collettiva di riferimento. Per "trattamenti retributivi" devono intendersi tutti gli istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
L’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha fornito un’interpretazione autentica in caso di pluralità di contratti collettivi relativi alla medesima categoria: la base imponibile contributiva è quella prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Per il 2006 i minimali giornalieri devono essere aggiornati in base alla variazione ISTAT dell’1,7% e, se inferiori, ragguagliati a 40,62 euro, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile FPLD di 427,58 euro.
Retribuzioni convenzionali in genere
Per le retribuzioni convenzionali la circolare richiama l’art. 1 del D.L. 19 dicembre 1981, n. 402, convertito nella legge n. 537/1981, che fissa una retribuzione minima applicabile a tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali.
Per l’anno 2006 il limite minimo di retribuzione giornaliera per tali retribuzioni è pari a 22,57 euro.
Soci lavoratori di società ed organismi cooperativi ex DPR n. 602/1970
Per i soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la circolare ricorda il percorso di riforma avviato dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, finalizzato all’equiparazione della contribuzione a quella dei lavoratori dipendenti di impresa.
Dal 1.1.2003 al 31.12.2006 opera la seconda fase del processo di adeguamento, con progressivo innalzamento della retribuzione imponibile. La norma prevede un incremento annuale percentuale dell’imponibile giornaliero per la contribuzione IVS e per le contribuzioni minori, ma con criteri diversi di calcolo:
- per la contribuzione IVS l’incremento è calcolato rispetto ai minimi contrattuali;
- per le contribuzioni minori l’incremento è calcolato rispetto al minimale giornaliero di retribuzione.
Per il 2006:
- l’imponibile giornaliero IVS è pari a 28,51 euro;
- l’imponibile giornaliero per le contribuzioni minori è pari a 40,62 euro;
- la percentuale di incremento retributivo è pari al 100%.
La circolare chiarisce che il minimo contrattuale giornaliero da assumere a riferimento comprende paga base, indennità di contingenza ed E.D.R., e si ricava dividendo la retribuzione mensile per 26 giornate, parametro che resta convenzionale anche se il contratto collettivo prevede una diversa distribuzione del lavoro.
Il contratto collettivo da applicare è quello vigente al 1 gennaio 2006. Eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno, come il rinnovo contrattuale, non comportano immediata rideterminazione degli imponibili previdenziali: i nuovi valori si applicano dal 1 gennaio dell’anno successivo.
È inoltre ricordato che, se la retribuzione della classe iniziale di contribuzione è inferiore all’imponibile giornaliero calcolato secondo il D.Lgs. n. 423/2001, la contribuzione IVS va calcolata su quest’ultimo, senza rideterminare tutte le classi contributive; restano confermate solo quelle con retribuzione pari o superiore all’imponibile di riferimento.
Per i periodi di occupazione media mensile, l’art. 4 del D.Lgs. n. 423/2001 conferma fino al 31.12.2006 il parametro di 26 giornate lavorative. Per i territori del Mezzogiorno e per Campania e Basilicata l’elevazione a 26 giornate si raggiunge dal 1.1.2006, ferma la possibilità per gli organismi cooperativi di optare, se più favorevole, per i periodi previsti per il restante territorio nazionale.
Cooperative sociali
Per le cooperative sociali, in assenza dei decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del T.U. approvato con D.P.R. n. 797/1955, la contribuzione si assolve sulle retribuzioni effettive e si applicano i minimali generali di retribuzione e i limiti giornalieri.
Per i lavoratori soci delle cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali ed educativi, il D.M. 22 settembre 2000 stabilisce che l’imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite utile per assicurare 52 settimane pensionistiche. Poiché il trattamento minimo FPLD 2006 è 427,58 euro, il 40% è pari a 171,03 euro settimanali e l’imponibile giornaliero convenzionale risulta quindi pari a 28,51 euro.
Il periodo di occupazione media mensile è fissato in 26 giornate lavorative e i periodi inferiori previsti da altri decreti ministeriali sono elevati a tale misura.
Altre categorie speciali
Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, la circolare rinvia a un’apposita successiva circolare.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la retribuzione convenzionale mensile per il 2006 è fissata in 564,00 euro, calcolata come 22,57 euro x 25 giorni.
Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero 2006, aggiornato dell’1,7%, è pari a 22,57 euro; tuttavia deve comunque essere ragguagliato a 40,62 euro. Anche per tale categoria si applica l’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Per il part-time si applica l’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, fermo restando il criterio di retribuzione imponibile definito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. Se la retribuzione così determinata è inferiore, deve essere confrontata con il minimale orario previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 389/1989, confermato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000.
La circolare ricorda il minimale orario contributivo per i rapporti part-time, applicabile dal 1.1.1989, e indica a titolo esemplificativo che, con un orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo porta a 6,09 euro l’ora.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote eccedenti la prima fascia pensionabile
L’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede dal 1.1.1993 un’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%.
Per il 2006 la prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata in 39.297,00 euro annui, corrispondenti a 3.274,00 euro mensili ai fini della mensilizzazione. La circolare ribadisce che il contributo deve essere versato secondo il criterio della mensilizzazione.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i nuovi iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutato dell’1,7%, è pari per il 2006 a 85.478,00 euro.
La circolare ricorda anche che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione utile all’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nel 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio dell’anno di riferimento. Poiché il trattamento minimo FPLD 2006 è 427,58 euro, il limite settimanale è pari a 171,03 euro e quello annuale a 8.893,56 euro.
La circolare precisa inoltre che l’art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958, salvo quanto previsto dall’art. 43, comma 3, della legge n. 448/2001, con effetto retroattivo secondo i criteri indicati in altra circolare.
Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente
Per il 2006 vengono riportati gli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, che restano quelli già previsti dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra i principali:
- erogazioni liberali: 258,23 euro annui;
- mensa e indennità sostitutive: 5,29 euro giornalieri;
- fringe benefit: 258,23 euro annui;
- trasferte in Italia: 46,48 euro per l’intera trasferta, 30,99 euro per 2/3, 15,49 euro per 1/3;
- trasferte all’estero: 77,47 euro per l’intera trasferta, 51,65 euro per 2/3, 25,82 euro per 1/3;
- indennità di trasferimento in Italia: 1.549,37 euro annui;
- indennità di trasferimento all’estero: 4.648,11 euro annui;
- azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro annui.
È precisato che, se l’indennità è corrisposta in più periodi d’imposta per lo stesso trasferimento, il regime contributivo agevolato opera solo per il primo anno.
Decontribuzione dei contratti collettivi di secondo livello
In applicazione dell’art. 43, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 2001, n. 448, l’importo massimo della decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, è fissato nel 3% della retribuzione annua.
Contributi fissi per apprendisti
Dal 1.1.2006 sono aggiornati i contributi fissi dovuti per gli apprendisti. I valori indicati sono:
- FPLD contributo settimanale base: 0,0868 euro;
- FPLD contributo settimanale di adeguamento: 2,75 euro;
- CUAF contributo settimanale: 0,0347 euro;
- maternità: 0,0165 euro;
- INAIL: 0,0930 euro;
- totale contributo settimanale esclusa INAIL: 2,89 euro;
- totale contributo settimanale compresa INAIL: 2,98 euro.
La circolare evidenzia che, per le aziende artigiane, il contributo maternità resta a carico del datore di lavoro nella misura fissa di 0,02 euro settimanali. L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al FPLD è pari al 5,54%.
Massimale giornaliero per spettacolo e maternità obbligatoria
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero da assumere ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità è confermato per il 2006 in 67,14 euro.
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, è pari per il 2006 a 1.777,53 euro.
Regolarizzazione delle differenze contributive di gennaio 2006
Le aziende che non abbiano potuto applicare immediatamente i nuovi valori per il mese di gennaio 2006 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Per la regolarizzazione delle differenze relative ai punti da 1 a 3, nel modello DM10/2 occorre:
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2006 e quelle già assoggettate a contribuzione;
- riportare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione e ricalcolare i contributi sul totale.
Per gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970:
- le differenze contributive IVS vanno indicate con la dicitura "Diff. IVS" e il codice M188;
- nella casella "retribuzioni" va indicata la differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
- non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per le differenze contributive diverse dall’IVS va utilizzata la dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001" con il codice M301, sempre senza compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione relativa all’aliquota aggiuntiva dell’1%, le differenze a credito dell’azienda da restituire al lavoratore vanno esposte nel quadro D del DM10/2, utilizzando i codici previsti dalla circolare n. 117/2005 in base alla gestione di appartenenza.
Per le eventuali differenze relative ai contributi fissi degli apprendisti si usa il codice M189 con la dicitura "Diff. Appr.", senza indicare "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Punti principali
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Per il 2006 la retribuzione minima imponibile ai fini contributivi continua a essere quella prevista dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, come interpretato dalla legge n. 549/1995, con riferimento ai contratti collettivi dei soggetti comparativamente più rappresentativi. La circolare ribadisce che tale disciplina non elimina i minimali di retribuzione giornaliera preesistenti, che restano da applicare se più elevati. Per il 2006, in base alla variazione ISTAT dell’1,7%, il minimale giornaliero è pari a 40,62 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile FPLD di 427,58 euro.
Retribuzioni convenzionali in genere
Per le retribuzioni convenzionali si applica il minimale giornaliero fissato dall’art. 1 del D.L. n. 402/1981, rivalutato annualmente. Per il 2006 il valore è pari a 22,57 euro, rispetto ai 20,72 euro dell’anno precedente.
Soci di cooperative ex DPR n. 602/1970
La circolare ricostruisce il processo di adeguamento avviato dal D.Lgs. n. 423/2001: fino al 31.12.2006 restano distinti l’imponibile per IVS e quello per le contribuzioni minori, con progressivo innalzamento annuale. Per il 2006 l’imponibile giornaliero IVS è 28,51 euro e quello per le contribuzioni minori è 40,62 euro; ai fini IVS l’incremento retributivo è pari al 100% della differenza tra l’imponibile convenzionale e il minimo contrattuale giornaliero. Dal 1.1.2007 la base imponibile dovrà essere determinata come per la generalità dei lavoratori.
Cooperative sociali
Per i soci delle cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali ed educativi, in assenza di decreti ministeriali specifici, si applicano le regole sui minimali generali. Per il 2006 l’imponibile giornaliero convenzionale è 28,51 euro e quello mensile, calcolato su 26 giornate, è 741 euro. Il periodo di occupazione media mensile è pari a 26 giornate.
Categorie particolari e retribuzioni convenzionali speciali
Per gli equipaggi delle navi da pesca viene rinviato a successiva circolare. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne la retribuzione convenzionale mensile 2006 è fissata in 564 euro. Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero 2006 è 22,57 euro, ma va comunque ragguagliato a 40,62 euro.
Lavoro a tempo parziale
Anche per il part-time si applica l’art. 1 della legge n. 389/1989, fermo restando il criterio di retribuzione imponibile del D.Lgs. n. 314/1997. Se la retribuzione imponibile risulta inferiore, va confrontata con il minimale orario previsto dalla legge n. 389/1989: con orario normale di 40 ore settimanali il valore indicato è 6,09 euro all’ora.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 comporta, dal 1.1.1993, un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%. Per il 2006 la prima fascia annua è 39.297 euro, pari a 3.274 euro mensili ai fini della mensilizzazione.
Massimale contributivo e limite per l’accredito contributivo
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1.1.1996 e per chi opta per il sistema contributivo, rivalutato dell’1,7%, è pari per il 2006 a 85.478 euro. Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è il 40% del trattamento minimo di pensione, cioè 171,03 euro settimanali e 8.893,56 euro annui.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente
La circolare riporta gli importi 2006 che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente: erogazioni liberali e fringe benefit 258,23 euro annui; mensa 5,29 euro giornalieri; trasferte in Italia e all’estero con i relativi limiti giornalieri; indennità di trasferimento con tetti annui; azioni offerte ai dipendenti fino a 2.065,83 euro.
Decontribuzione dei contratti di secondo livello
Per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, l’importo massimo della decontribuzione è fissato al 3% della retribuzione annua.
Apprendisti
Dal 1.1.2006 sono aggiornati i contributi fissi degli apprendisti: contributo settimanale base FPLD 0,0868 euro, adeguamento 2,75 euro, CUAF 0,0347 euro, maternità 0,0165 euro, INAIL 0,0930 euro, per un totale di 2,89 euro settimanali esclusa INAIL e 2,98 euro compresa INAIL. Per le aziende artigiane il contributo maternità resta pari a 0,02 euro settimanali a carico del datore di lavoro; l’aliquota a carico dell’apprendista al FPLD è 5,54%.
Altri importi e massimali
Il massimale giornaliero per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato è confermato in 67,14 euro. L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a 1.777,53 euro per il 2006.
Regolarizzazione del mese di gennaio 2006
Le aziende che non hanno applicato subito i nuovi valori possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Per le differenze sui punti 1-3 si utilizza il DM10/2 con i codici M188 per le differenze IVS e M301 per le differenze relative alle contribuzioni diverse dall’IVS. Per l’aliquota aggiuntiva dell’1% si utilizzano i codici previsti dalla circolare n. 117/2005, e per le differenze dei contributi apprendisti il codice M189 con la dicitura "Diff. Appr.".
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