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Circolare

Circolare numero 16 del 7-2-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha determinato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 147/1997, l’importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione per l’anno 2003 e l’importo provvisorio per l’anno 2005 destinati ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Per il 2003 è previsto un conguaglio del 10% poiché era già stato erogato un importo provvisorio pari al 40% del salario di riferimento; per il 2005 la prestazione provvisoria è fissata nella misura del 50% del salario lordo medio annuo soggetto a contribuzione. La circolare rinvia infine alle istruzioni contabili già fornite con precedenti circolari per la contabilizzazione delle prestazioni.

Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera: importo definitivo 2003 e provvisorio 2005

Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

La circolare definisce gli importi del trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, in attuazione dell’art. 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147. In particolare, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha approvato la determinazione dell’importo definitivo per il 2003 e dell’importo provvisorio per il 2005.

Base normativa e decisione del Consiglio di Amministrazione

Con deliberazione n. 470 del 14 dicembre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i criteri economici da applicare al trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani in Svizzera. La circolare si limita a comunicare la determinazione degli importi e a rinviare, per gli aspetti contabili, alle precedenti istruzioni già impartite dall’Istituto.

Importo definitivo per l’anno 2003

Per l’anno 2003 l’importo definitivo della prestazione è fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione. Il salario di riferimento comprende eventuali indennità per malattia e infortuni e non comprende l’assegno per il nucleo familiare. Il parametro da prendere a base è quello percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.

Poiché ai lavoratori frontalieri interessati era già stato corrisposto un importo provvisorio nella misura del 40% del salario di riferimento, la circolare prevede il pagamento del conguaglio pari al 10%.

Importo provvisorio per l’anno 2005

Per il 2005 l’importo provvisorio della prestazione è fissato anch’esso nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, con le medesime modalità di calcolo già indicate per il 2003. Sono quindi inclusi eventuali importi per malattia e infortunio e resta escluso l’assegno per il nucleo familiare.

La misura si applica ai rapporti di lavoro cessati nel periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005, compresi i casi dei lavoratori stagionali il cui contratto non sia stato rinnovato.

Contabilizzazione delle prestazioni

Per la contabilizzazione delle prestazioni la circolare rinvia alle istruzioni contenute nel punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, successivamente modificate dalla lettera F della circolare n. 112 del 27 maggio 1998, relativa al pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

Punti principali

Determinazione degli importi

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 470 del 14 dicembre 2005, ha stabilito ai sensi dell’art. 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l’importo definitivo per il 2003 e quello provvisorio per il 2005 del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

Importo definitivo per l’anno 2003

L’importo definitivo è fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortuni e con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione. Poiché per il 2003 era già stato corrisposto un importo provvisorio pari al 40%, ai lavoratori spetta un conguaglio del 10%.

Importo provvisorio per l’anno 2005

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato nel periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005, compresi i lavoratori stagionali per mancato rinnovo del contratto, la prestazione provvisoria è fissata nel 50% del salario lordo medio annuo soggetto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio ed escluso l’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione delle prestazioni si richiamano le istruzioni già contenute nel punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come modificate dalla lettera F della circolare n. 112 del 27 maggio 1998, relativa al pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

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