Circolare numero 17 del 8-2-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INPS n. 17/2006 illustra il regime giuridico, previdenziale e procedurale del contratto di lavoro intermittente disciplinato dagli artt. 33-40 del D.Lgs. n. 276/2003. Vengono chiarite le tipologie di contratto, i divieti, la forma scritta e soprattutto il trattamento contributivo nei periodi di lavoro e nei periodi di disponibilità, con specifiche indicazioni su indennità, retribuzione convenzionale, esclusione delle agevolazioni contributive e compilazione dei modelli DM10 e EMens. La circolare richiama inoltre i provvedimenti ministeriali del 2004 e la successiva interpretazione del Ministero del lavoro del 2005.
Disciplina previdenziale del contratto di lavoro intermittente
Contratto di lavoro intermittente: disciplina previdenziale e adempimenti
La circolare INPS n. 17 dell’8 febbraio 2006 fornisce un quadro organico della disciplina previdenziale del contratto di lavoro intermittente previsto dagli articoli 33-40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. L’intervento si concentra sul corretto inquadramento dell’istituto, sul trattamento contributivo dei periodi di lavoro e di disponibilità, nonché sulle modalità operative di esposizione nelle denunce contributive.
Inquadramento giuridico e finalità dell’istituto
Il contratto di lavoro intermittente è qualificato come una speciale tipologia di contratto di lavoro subordinato. La sua funzione è quella di dare veste giuridica a prestazioni discontinue o intermittenti, anche per regolarizzare prassi diffuse di lavoro non dichiarato o irregolare.
La circolare richiama la circolare del Ministero del lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005, che chiarisce come al contratto intermittente si applichi, per quanto compatibile, la disciplina del lavoro subordinato, ma solo nei periodi di effettivo svolgimento della prestazione. Durante i periodi di disponibilità o inattività, tali regole non si applicano, salvo il diritto all’indennità di disponibilità se pattuita.
Il contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Nel caso del tempo determinato, la circolare precisa che non trova applicazione il D.Lgs. n. 368/2001. È inoltre esclusa, anche per analogia, l’applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale.
Tipologie di lavoro intermittente
La circolare distingue due modelli contrattuali:
- lavoro intermittente con obbligo di disponibilità, nel quale il lavoratore si impegna a restare a disposizione del datore di lavoro e riceve l’indennità di disponibilità;
- lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, nel quale il lavoratore non è tenuto ad accettare la chiamata e percepisce soltanto la retribuzione per le prestazioni effettivamente svolte.
L’utilizzo dell’istituto è ammesso:
- per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dalla contrattazione collettiva stipulata da associazioni comparativamente più rappresentative;
- per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003;
- in via sperimentale, con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni o con lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati.
La nota ministeriale richiamata dalla circolare chiarisce inoltre che, in assenza di disciplina collettiva, il D.M. 23 ottobre 2004 consente il ricorso al lavoro intermittente con riferimento alle attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. Tale tabella vale solo come parametro oggettivo per individuare attività discontinue o intermittenti; non operano invece le ulteriori limitazioni contenute nel vecchio regio decreto, come requisiti dimensionali o autorizzazioni caso per caso.
Divieti di utilizzo
La circolare individua i casi in cui il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
- sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- utilizzo presso unità produttive che, nei sei mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti collettivi per mansioni analoghe, oppure che siano interessate da sospensioni o riduzioni di orario con integrazione salariale per le stesse mansioni, salvo diversa previsione degli accordi sindacali;
- utilizzo da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994.
Forma del contratto e contenuti necessari
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. La circolare elenca gli elementi che devono risultare dal contratto:
- durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che giustificano la stipulazione;
- luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
- preavviso di chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo spettante per la prestazione e indennità di disponibilità, se prevista;
- forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione, e modalità di rilevazione della stessa;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
- eventuali misure di sicurezza specifiche connesse all’attività.
La circolare specifica che la chiamata può avvenire in forma scritta o orale, ma il contratto deve disciplinarne espressamente le modalità e il termine di conferma da parte del lavoratore. Se mancano alcuni elementi, il contratto è integrato dalle previsioni collettive. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a informare annualmente, o più spesso se previsto dalla contrattazione collettiva, le rappresentanze sindacali aziendali sull’andamento del ricorso al contratto intermittente.
Trattamento previdenziale dei periodi di effettiva prestazione
Per i periodi di lavoro effettivo si applicano le ordinarie disposizioni previste per i lavoratori del settore di appartenenza, nel rispetto del principio di non discriminazione rispetto al lavoratore ordinario. Ai fini contributivi valgono, in particolare, le regole sul minimale contrattuale e sul minimale giornaliero previste dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989 e dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 638/1983.
Quando la durata della prestazione è inferiore a quella contrattualmente prevista per i lavoratori di pari qualifica, il trattamento economico, normativo e previdenziale deve essere riproporzionato in relazione alla prestazione effettivamente resa. La circolare indica il criterio di calcolo: si determina un valore retributivo orario dividendo la retribuzione di riferimento per le ore contrattuali del periodo, e tale valore viene moltiplicato per le ore effettivamente lavorate.
Per le prestazioni svolte negli ultimi giorni del mese, la circolare richiama la possibilità di avvalersi delle regole contenute nella delibera INPS n. 5 del 26 marzo 1993, punto 2, al fine di tenere conto della variabilità della retribuzione e delle difficoltà nei termini di denuncia e versamento.
Periodi di disponibilità e indennità di disponibilità
Durante i periodi in cui il lavoratore resta in disponibilità, ma non svolge attività lavorativa, non matura alcun diritto tipico del lavoro subordinato, salvo l’indennità di disponibilità. Tale indennità:
- deve essere pattuita espressamente nel contratto;
- è stabilita dalla contrattazione collettiva;
- non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato, secondo il D.M. 10 marzo 2004;
- è divisibile in quote orarie.
La circolare precisa che l’indennità ha natura di reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR. Per essa sussiste obbligo contributivo previdenziale e assistenziale sull’importo pattuito, senza applicazione delle regole ordinarie sul minimale giornaliero o contrattuale. È inoltre richiamato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità sono soggette a contribuzione obbligatoria anche ai fini IVS e per malattia e maternità.
L’indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo; la circolare ne deduce che non rileva ai fini di istituti quali TFR e mensilità aggiuntive.
Casi particolari: malattia, indisponibilità e rifiuto della chiamata
La circolare evidenzia due ipotesi rilevanti:
- in caso di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro; durante tale periodo non matura l’indennità di disponibilità. Se omette la comunicazione, perde il diritto all’indennità per 15 giorni;
- se il lavoratore che si è obbligato contrattualmente rifiuta senza giustificazione la chiamata, il contratto può essere risolto e può essere richiesta la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto, oltre all’eventuale risarcimento del danno nei limiti previsti.
Nei casi di riduzione o perdita dell’indennità si determina anche una correlativa riduzione del versamento contributivo.
La circolare tratta anche il caso del lavoro intermittente limitato a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno: in tale ipotesi, l’indennità spetta solo se il lavoratore, obbligato a rispondere alla chiamata, venga effettivamente chiamato. Se la chiamata avviene, l’indennità deve coprire tutto il periodo di inattività precedente e successivo alla chiamata nell’ambito del periodo di disponibilità pattuito.
Retribuzione convenzionale e integrazione contributiva
L’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 ha previsto l’adozione di un decreto ministeriale per determinare una retribuzione convenzionale ai fini del versamento della differenza contributiva. La circolare richiama il D.M. 30 dicembre 2004, che individua tale parametro in relazione al limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989 e dalla legge n. 389/1989.
Se, dopo la riparametrazione, il valore retributivo di riferimento risulta inferiore alla retribuzione convenzionale, il lavoratore può versare la contribuzione sulla differenza. Se invece il valore risulta superiore, l’obbligo assicurativo va assolto sul valore così determinato.
Agevolazioni contributive e prestazioni a sostegno del reddito
In tema di agevolazioni contributive, la circolare richiama l’orientamento ministeriale secondo cui le misure agevolative hanno carattere eccezionale e sono applicabili solo quando espressamente richiamate. Poiché il D.Lgs. n. 276/2003 non prevede un richiamo specifico a favore del lavoro intermittente, la circolare conclude che per questa tipologia contrattuale non è possibile accedere ad agevolazioni contributive come quelle previste, ad esempio, dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991.
Viene inoltre richiamato l’interpello del 22 dicembre 2005, secondo cui l’indennità di disoccupazione non è compatibile con i periodi in cui il lavoratore percepisce l’indennità di disponibilità.
Adempimenti amministrativi e modelli contributivi
Per gli adempimenti di assunzione si applica il D.Lgs. n. 297/2002, con comunicazione ai servizi per l’impiego entro cinque giorni dalla data di assunzione. La circolare precisa che, per il contratto intermittente, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione iniziale al momento della stipulazione e non ulteriori comunicazioni conseguenti, fermo restando l’obbligo di informare annualmente le rappresentanze sindacali, ove esistenti.
Con la comunicazione ai servizi competenti devono essere specificati:
- se la chiamata è obbligatoria o meno;
- le modalità della disponibilità concordata.
Gli obblighi di iscrizione al libro paga e matricola e la comunicazione all’INAIL sono assolti una sola volta, al momento della stipula del contratto.
Denuncia DM10/2
Per il DM10/2 i lavoratori intermittenti devono essere:
- ricompresi nel quadro A nel computo dei lavoratori in forza, a prescindere dall’orario svolto;
- computati ai fini della forza aziendale in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, senza considerare le ore di disponibilità.
La circolare fornisce due esempi numerici di calcolo della forza aziendale.
Nel quadro B-C devono essere utilizzati codici specifici:
- 1G00 e 2G00 per lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- 1G0T e 2G0T per tempo indeterminato nei periodi di indennità di disponibilità;
- 1H00 e 2H00 per lavoro intermittente a tempo determinato;
- 1H0T e 2H0T per tempo determinato nei periodi di indennità di disponibilità.
Per tali codici vanno indicati:
- nel campo “N. dipendenti”, il numero dei lavoratori;
- nel campo “N. giornate”, le ore retribuite o le ore indennizzate;
- nel campo “Retribuzioni”, l’ammontare delle retribuzioni imponibili o dell’indennità corrisposta;
- nel campo “Somme a debito”, la contribuzione dovuta.
Denuncia EMens
Per l’EMens sono istituiti nuovi codici tipo contribuzione:
- G0 per lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- H0 per lavoro intermittente a tempo determinato.
Nel flusso EMens devono essere indicati:
- nell’elemento TipoContribuzione, il relativo codice;
- nell’elemento Imponibile, l’intero imponibile esposto nel DM10/2, comprensivo di retribuzione effettiva e indennità di disponibilità;
- nell’elemento Settimana, le informazioni sulle settimane o frazioni di settimana per cui è stata corrisposta retribuzione e/o indennità;
- nell’elemento SettimaneUtili, il numero di settimane espresso in centesimi, ottenuto dividendo le ore retribuite del mese per l’orario contrattuale settimanale del lavoratore a tempo pieno.
Se nel mese è stata corrisposta anche l’indennità di disponibilità, va compilato l’elemento DispIntermittenti, con:
- ImportoDisp: importo della sola indennità di disponibilità già compresa nell’imponibile;
- NumSettimaneDisp: numero di settimane in cui l’indennità è stata pagata;
- SettimaneUtiliDisp: numero di settimane, espresso in centesimi, ricavato dalle sole ore indennizzate.
In caso di assunzione negli ultimi giorni del mese, o di chiamata negli ultimi giorni del mese con conseguente denuncia nel mese successivo, l’EMens va comunque compilato con gli elementi identificativi del lavoratore e con i campi Assunzione e Settimana.
Fonti richiamate e allegati
La circolare richiama, tra gli altri, i seguenti atti:
- Circolare del Ministero del lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005;
- D.M. 23 ottobre 2004;
- D.M. 10 marzo 2004;
- D.M. 30 dicembre 2004;
- risposta ad interpello del 22 dicembre 2005.
Sono inoltre allegati il testo del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, con la tabella delle occupazioni discontinue, e i provvedimenti ministeriali citati, che costituiscono il quadro di riferimento per l’applicazione pratica dell’istituto.
Punti principali
Inquadramento del lavoro intermittente
Il lavoro intermittente è qualificato come particolare tipologia di lavoro subordinato, applicabile nei limiti degli artt. 33-40 del D.Lgs. n. 276/2003. La disciplina generale del lavoro subordinato si applica solo per quanto compatibile e limitatamente ai periodi in cui il lavoratore rende effettivamente la prestazione. Il contratto può essere a tempo indeterminato o determinato e può coesistere con altri rapporti, purché non incompatibili.
Tipologie e limiti di utilizzo
La circolare distingue il lavoro intermittente con obbligo di disponibilità, con corresponsione della relativa indennità, e quello senza obbligo di disponibilità, in cui il lavoratore percepisce solo la retribuzione per le prestazioni eseguite. L’utilizzo è ammesso per attività discontinue o intermittenti individuate dalla contrattazione collettiva, per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, nonché in via sperimentale per soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati. In assenza di disciplina collettiva, opera il D.M. 23 ottobre 2004, che rinvia alla tabella del R.D. n. 2657/1923 come parametro oggettivo.
Divieti e condizioni ostative
È vietato ricorrere al lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero, presso unità produttive interessate nei sei mesi precedenti da licenziamenti collettivi o da sospensioni/riduzioni dell’orario con integrazione salariale per le medesime mansioni, salvo diversa previsione sindacale, e da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.
Forma del contratto e contenuti essenziali
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve indicare durata, ipotesi legittimanti, modalità e luogo della disponibilità, preavviso di chiamata non inferiore a un giorno lavorativo, trattamento economico e normativo, modalità di richiesta della prestazione, modalità di rilevazione, tempi e modi di pagamento e misure di sicurezza specifiche. La circolare precisa che la chiamata può essere in forma scritta o orale, ma il contratto deve disciplinarne le modalità e i termini di conferma da parte del lavoratore.
Trattamento previdenziale nei periodi di lavoro
Durante i periodi di effettiva prestazione si applicano le regole ordinarie del settore, compresi minimale contrattuale e minimale giornaliero ai fini contributivi, riproporzionati se la durata dell’attività è inferiore a quella prevista per i lavoratori di pari qualifica. Il calcolo avviene determinando un valore retributivo orario, da moltiplicare per le ore effettivamente lavorate. Per le chiamate a fine mese è possibile avvalersi della delibera INPS n. 5/1993 per gli adempimenti contributivi.
Trattamento nei periodi di disponibilità e indennità
Nei periodi di disponibilità, in assenza di prestazione, il lavoratore non matura i diritti tipici del subordinato né trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità. L’indennità è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato; è divisibile in quote orarie e costituisce reddito di lavoro dipendente. Su di essa sussiste obbligo contributivo senza applicazione dei minimi contributivi ordinari. Sono richiamati anche gli effetti di malattia o altro impedimento, con perdita temporanea dell’indennità in caso di mancata comunicazione, e il rifiuto ingiustificato della chiamata, che può determinare restituzione della quota di indennità e altri effetti sanzionatori.
Retribuzione convenzionale e contribuzione integrativa
È richiamato il D.M. 30 dicembre 2004, che individua una retribuzione convenzionale rispetto alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva quando la retribuzione o l’indennità percepite siano inferiori. Se il valore riparametrato è inferiore al parametro convenzionale, il lavoratore può integrare la contribuzione; se è superiore, l’obbligo assicurativo resta riferito al valore risultante dalla riparametrazione.
Agevolazioni contributive e prestazioni previdenziali
La circolare esclude, in linea generale, l’applicabilità delle agevolazioni contributive previste da altre norme, come la legge n. 407/1990 o la legge n. 223/1991, perché il D.Lgs. n. 276/2003 non le richiama espressamente. Viene inoltre chiarito, sulla base dell’interpello del 22 dicembre 2005, che l’indennità di disoccupazione non è compatibile con i periodi in cui il lavoratore percepisce l’indennità di disponibilità.
Indicazioni operative DM10 e EMens
Per il DM10/2 i lavoratori intermittenti vanno ricompresi nel quadro A e computati nella forza aziendale in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, senza considerare i periodi di disponibilità. Sono istituiti codici specifici per tempo indeterminato e determinato, sia per i periodi di lavoro sia per quelli di disponibilità. Per l’EMens sono previsti nuovi codici tipo contribuzione, l’indicazione dell’imponibile complessivo, delle settimane retribuite e, se presente, dell’indennità di disponibilità con specifici campi dedicati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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