Circolare numero 19 del 8-2-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2006 gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici sulla base della variazione ISTAT dell’1,70% e precisa le fasce di retribuzione e i contributi orari applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Vengono inoltre riepilogati gli esoneri contributivi introdotti dalla legge finanziaria 2006 e richiamati i coefficienti di ripartizione tra le diverse gestioni. La seconda parte fornisce chiarimenti su due profili ricorrenti: il lavoro domestico tra parenti o affini entro il terzo grado e il lavoro domestico nelle convivenze di tipo familiare.
Importo dei contributi 2006 per i lavoratori domestici e chiarimenti
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2006 per i lavoratori domestici
La circolare aggiorna la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici per l’anno 2006 e fornisce chiarimenti applicativi su alcune fattispecie ricorrenti del rapporto di lavoro domestico. Il documento si fonda sulla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo e richiama le novità introdotte dalla legge finanziaria 2006 in materia di esoneri contributivi.
Aggiornamento delle basi contributive per il 2006
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra gennaio-dicembre 2004 e gennaio-dicembre 2005, è stata pari all’1,70%. In base a tale dato sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006.
Esonero contributivo per i datori di lavoro domestico
La circolare richiama la legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi 361 e 362, che riconosce ai datori di lavoro, dal 1° gennaio 2006, un esonero del versamento dei contributi sociali alla gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, entro il limite massimo di un punto percentuale.
Per i datori di lavoro domestico, tenuto conto dell’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’esonero opera come segue:
- CUAF per lo 0,48%;
- maternità per lo 0,24%;
- disoccupazione per lo 0,28%.
Fasce di retribuzione e contributi orari
Per i lavoratori italiani e stranieri, la circolare indica le seguenti fasce di retribuzione effettiva/convenzionale:
- fino a 6,70 euro;
- oltre 6,70 euro e fino a 8,18 euro;
- oltre 8,18 euro.
Per ciascuna fascia sono riportati gli importi del contributo orario sia con la quota CUAF sia senza la quota CUAF. È inoltre prevista una fascia specifica per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, con importi contributivi ridotti rispetto alle fasce ordinarie.
La tabella distingue anche la quota a carico del lavoratore, indicata tra parentesi, e segnala che il contributo CUAF non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione applicabili dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per la gestione lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Le aliquote sono suddivise tra:
- F.P.L.D.;
- D.S.;
- C.U.A.F.;
- maternità;
- INAIL;
- Fondo garanzia trattamento di fine rapporto.
Per ciascuna configurazione sono indicati il totale contributivo e i coefficienti da utilizzare per la ripartizione tra le diverse gestioni.
Chiarimenti sul rapporto di lavoro domestico fra parenti o affini
La circolare chiarisce che il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, salvo i casi in cui il coniuge datore sia:
- grande invalido di guerra civile o militare;
- grande invalido per cause di servizio e del lavoro;
- mutilato o invalido civile;
- cieco civile con indennità di accompagnamento.
Per gli altri rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado, l’esistenza del vincolo non esclude l’obbligo assicurativo, purché sia provata l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, in base all’art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403.
In fase di iscrizione, il rapporto può essere autocertificato mediante la dichiarazione di responsabilità contenuta nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD09). In presenza di dubbi sull’autocertificazione, l’operatore può procedere ad accertamenti e alla convocazione delle parti interessate. L’onere della prova non è comunque richiesto nei casi in cui l’attività sia prestata in favore di soggetti specificamente indicati dalla circolare, tra cui il grande invalido o il ministro del culto cattolico appartenente al clero secolare.
Chiarimenti sulle convivenze di tipo familiare
Possono essere considerate datori di lavoro domestico anche alcune convivenze, tra cui:
- comunità religiose, come conventi e seminari;
- convivenze militari, come caserme, comandi e stazioni;
- comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani a finalità prevalentemente assistenziale.
Per rientrare nel lavoro domestico è necessario che si tratti di una convivenza tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituisca, sotto il profilo morale e organizzativo, la famiglia dei conviventi, e che costituisca una comunità stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa.
Le norme proprie degli addetti ai servizi domestici e familiari si applicano soltanto quando la comunità presenti la natura di convivenza di tipo familiare, cioè quando l’organizzazione sia diretta a soddisfare in comune le esigenze tipiche della vita familiare.
Punti principali
Aggiornamento contributivo per il 2006
L’ISTAT ha rilevato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1,70% tra gennaio-dicembre 2004 e gennaio-dicembre 2005. In conseguenza di tale dato sono state definite le nuove fasce di retribuzione e i relativi importi contributivi per i lavoratori domestici validi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Esonero contributivo previsto dalla legge finanziaria 2006
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi 361 e 362, riconosce ai datori di lavoro, dal 1° gennaio 2006, un esonero del versamento dei contributi sociali alla gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989 fino a un massimo di un punto percentuale. Per i datori di lavoro domestico l’esonero opera, tenuto conto dell’art. 120 della legge n. 388/2000, in relazione a CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
Fasce di retribuzione e importi contributivi orari
Per i lavoratori italiani e stranieri sono indicate tre fasce di retribuzione effettiva/convenzionale: fino a 6,70 euro, oltre 6,70 euro fino a 8,18 euro, oltre 8,18 euro. Per ciascuna fascia sono riportati gli importi del contributo orario, distinti tra contributo comprensivo della quota CUAF e contributo senza quota CUAF. È inoltre prevista una disciplina specifica per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali.
Coefficienti di ripartizione tra le gestioni
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione da applicare dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, specificando le aliquote riferite a F.P.L.D., disoccupazione, CUAF, maternità, INAIL e Fondo garanzia TFR, nonché il totale e i relativi coefficienti.
Chiarimenti sul lavoro domestico tra parenti o affini
Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, salvo il caso in cui il coniuge datore sia grande invalido di guerra, civile o militare, grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato o invalido civile, cieco civile e fruisca dell’indennità di accompagnamento. Per gli altri rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado, l’obbligo assicurativo sussiste se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro. In sede di iscrizione il rapporto può essere autocertificato con il mod. LD09; in caso di dubbi l’operatore può effettuare accertamenti e convocare le parti interessate.
Chiarimenti sulle convivenze di tipo familiare
Possono essere considerate datori di lavoro domestico le convivenze, come comunità religiose e convivenze militari, nonché le comunità senza fini di lucro, purché vi siano lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi. Per rientrare nel lavoro domestico è necessario che la convivenza sia stabile, permanente e continuativa, tra persone non legate da vincoli di sangue, con funzioni che sostituiscano moralmente e organizzativamente la famiglia e rispondano alle esigenze tipiche dei servizi domestici e familiari.
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