Circolare numero 20 del 8-2-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 1, comma 255, della legge n. 311/2004 agli enti non commerciali di cui all’art. 41, comma 7, della legge n. 289/2002 che abbiano almeno una sede operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002 in Molise, Foggia e Catania. Vengono chiariti requisiti, ambito della sospensione, modalità di versamento dei contributi sospesi al 31/12/2005, termini di pagamento, gestione delle denunce DM10 e codici da utilizzare, nonché le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti per la rilevazione dei crediti.
Sospensione termini per enti non commerciali con sede nei territori colpiti dal sisma 2002 in Molise, Foggia e Catania; istruzioni contabili e piano dei conti
Sospensione dei termini per enti non commerciali colpiti dal sisma 2002
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 1, comma 255, della legge n. 311/2004 agli enti non commerciali rientranti nell’art. 41, comma 7, della legge n. 289/2002, operanti nel settore della sanità privata e con almeno una sede nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002 in Molise, Foggia e Catania. Essa fornisce inoltre le istruzioni operative e contabili per la gestione dei contributi sospesi e delle relative denunce.
Ambito soggettivo e requisiti
La sospensione riguarda gli enti non commerciali che:
- operano nel settore della sanità privata;
- si trovano in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione aziendale;
- presentano il requisito occupazionale previsto dalla norma, da riferire all’organico esistente alla data dell’evento sismico (29/31 ottobre 2002);
- hanno almeno una sede operativa nei territori individuati dalla normativa emergenziale.
La circolare richiama il contenuto dell’art. 41, comma 7, della legge n. 289/2002 per individuare i soggetti beneficiari.
Territori interessati e periodo agevolato
L’ambito territoriale comprende:
- le province di Campobasso e Foggia, colpite dal sisma del 31 ottobre 2002;
- la provincia di Catania, interessata dagli eventi connessi all’attività vulcanica e sismica.
Per tali enti la sospensione dei termini si applica:
- dal 31/10/2002 al 31/12/2005 per Campobasso e Foggia;
- dal 29/10/2002 al 31/03/2004 per Catania.
Termini sospesi
Per gli enti interessati sono sospesi fino al 31/12/2005 i termini di cui all’art. 4 del D.L. n. 245/2002, convertito dalla legge n. 286/2002, e in particolare:
- i termini di prescrizione e decadenza;
- i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali;
- i termini previdenziali comportanti prescrizioni e decadenze da diritti, azioni ed eccezioni;
- i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari;
- i termini riguardanti crediti aventi forza esecutiva anteriore ai decreti citati;
- i termini delle rate dei mutui in scadenza nel periodo;
- i termini di notificazione dei processi verbali;
- i termini per il pagamento in misura ridotta;
- i termini per lo svolgimento dell’attività difensiva;
- i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Contributi sospesi e modalità di recupero
Per i versamenti contributivi non eseguiti entro il 31/12/2005, compresi quelli relativi ai sostituti di imposta, si applicano le disposizioni richiamate dall’art. 1, comma 255, della legge n. 311/2004 e dall’OPCM n. 3354/2004. La circolare precisa che, ai fini INPS, rileva in particolare l’art. 3, comma 2, dell’OPCM n. 3354/2004, nella catena di rinvii alle precedenti ordinanze.
I contributi residui possono essere versati:
- in unica soluzione, oppure
- in rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.
Il pagamento in unica soluzione o della prima rata deve essere effettuato entro il 16 marzo 2006.
La circolare precisa inoltre che:
- i contributi già versati non sono rimborsabili;
- eventuali crediti riferiti a periodi estranei alla sospensione per calamità vanno conteggiati con gli oneri accessori;
- analogamente, per sedi non rientranti nei territori calamitati il credito va contabilizzato con aggravio di oneri accessori;
- il totale così determinato viene poi rateizzato senza applicazione degli interessi di dilazione.
Istruzioni operative per aziende e denunce DM10
Le aziende che avevano già richiesto la sospensione per la dipendenza ubicata nei territori indicati nella circolare n. 41/2003, e cui era stato attribuito il C.A. 8U, continuano ad applicare le istruzioni già impartite per quell’evento.
Le aziende il cui diritto alla sospensione si perfeziona ai sensi della presente disciplina devono essere contrassegnate con il C.A. 2J, che assume il significato di:
- "Datore di lavoro ammesso alla sospensione contributiva L.311/04 art. 1, c. 255".
Tale codice viene reso compatibile con il CSC 7.07.04.
Ai fini della compilazione dei DM10, i contribuenti che non abbiano ancora presentato le denunce devono indicare nel quadro D gli importi dei contributi sospesi mediante i codici:
- N942, per le province di Campobasso e Foggia;
- N943, per Catania.
Modalità di pagamento con F24
I contributi previdenziali indicati nelle denunce devono essere versati con Modello F24, utilizzando il codice tributo DSOS, già istituito per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali.
Nel campo apposito deve essere riportata la matricola aziendale seguita dal codice territoriale corrispondente:
- N942, con significato di contributi sospesi sisma Campobasso e Foggia 2002;
- N943, con significato di contributi sospesi per il sisma di Catania.
Regolarizzazione dei modelli già trasmessi
I modelli già presentati e transitati nell’archivio recupero crediti senza codifica devono essere:
- annullati;
- sostituiti con modelli DM10 V di tipo integrativo e provenienza 3.
Le posizioni confluite in inadempienza devono essere definite manualmente, senza addebito di sanzioni, una volta avvenuto il pagamento nei termini consentiti.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
I contributi sospesi evidenziati con i codici N942 e N943 nei modelli DM10/2 devono essere imputati ai seguenti conti:
- GPA 00/102, per i crediti relativi alle province di Campobasso e Foggia;
- GPA 00/103, per i crediti relativi alla provincia di Catania.
La circolare dispone la variazione della denominazione dei due conti già esistenti, per consentire la corretta rilevazione contabile dei crediti per contributi sospesi connessi agli eventi sismici del 2002.
Richiami normativi e precedenti istruzioni
La circolare richiama inoltre le precedenti circolari emanate per il sisma Molise, Foggia e Catania, in particolare le nn. 41/03, 90/03, 149/03, 170/03, 183/03, 105/04 e 148/04. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in data 25/11/2005 all’emanazione della presente circolare.
Punti principali
Ambito normativo e soggetti beneficiari
La sospensione fino al 31 dicembre 2005 riguarda gli enti non commerciali richiamati dall’art. 41, comma 7, della legge n. 289/2002, operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione. La circolare precisa che il requisito occupazionale va riferito all’organico esistente alla data dell’evento sismico (29/31 ottobre 2002).
Territori interessati e periodo di sospensione
I benefici spettano agli enti con almeno una sede operativa nei territori colpiti dal sisma del 31/10/2002 nelle province di Campobasso e Foggia e nei territori di Catania interessati dall’attività vulcanica e sismica. Per Campobasso e Foggia il periodo agevolato va dal 31/10/2002 al 31/12/2005; per Catania dal 29/10/2002 al 31/03/2004.
Tipologia di termini sospesi
Sono sospesi i termini di prescrizione, decadenza e gli altri termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, in scadenza nel periodo di emergenza. Sono inoltre sospesi i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, ai crediti con forza esecutiva anteriore ai decreti emergenziali, alle rate dei mutui in scadenza, nonché i termini di notificazione dei verbali, di pagamento in misura ridotta, di attività difensiva e di proposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Versamento dei contributi sospesi
Per i contributi non versati entro il 31/12/2005, compresi quelli relativi ai sostituti d’imposta, la circolare richiama l’art. 3, comma 2, e l’art. 4, comma 3, dell’OPCM n. 3354/2004, precisando che per l’INPS rileva in particolare l’art. 3, comma 2, nella catena di rinvii alle precedenti ordinanze. I contributi possono essere versati in un’unica soluzione oppure in rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.
Scadenza di pagamento e regole sui crediti
Il versamento in unica soluzione o della prima rata deve essere effettuato entro il 16 marzo 2006. Non sono rimborsati i contributi già versati. Eventuali crediti relativi a periodi estranei alla sospensione per calamità, così come quelli riferiti a sedi non comprese nei territori colpiti, vanno conteggiati con aggravio di oneri accessori; il totale è poi rateizzato senza applicazione degli interessi di dilazione.
Istruzioni operative: codifica aziende e DM10
Le aziende che avevano già ottenuto la sospensione per la dipendenza compresa nei territori indicati nella circolare n. 41/2003 e contrassegnata con C.A. 8U continuano ad applicare le istruzioni già fornite. Le aziende che perfezionano il diritto alla sospensione ai sensi della presente circolare devono essere contrassegnate con C.A. 2J, con significato di "Datore di lavoro ammesso alla sospensione contributiva L.311/04 art. 1, c. 255", compatibile con il CSC 7.07.04. Nelle denunce DM10 i contribuenti non ancora denunciati devono indicare nel quadro D gli importi sospesi con i codici N942 per Campobasso e Foggia e N943 per Catania.
Modalità di pagamento con Modello F24
I contributi previdenziali esposti nelle denunce devono essere versati con Mod. F24 utilizzando il codice DSOS, già istituito per i versamenti di contributi sospesi per calamità naturali. Nel campo dedicato va indicata la matricola aziendale seguita dal codice N942 o N943, secondo il territorio interessato.
Gestione dei modelli già presentati
I modelli già trasmessi e confluiti nell’archivio recupero crediti senza codifica devono essere annullati e sostituiti con modelli DM10 V di tipo integrativo e provenienza 3. Le relative inadempienze devono essere definite manualmente, senza addebito di sanzioni, una volta effettuato il pagamento nei termini consentiti.
Istruzioni contabili e piano dei conti
I contributi sospesi evidenziati con i codici N942 e N943 nei modelli DM10/2 devono essere imputati ai conti GPA 00/102 e GPA 00/103, già esistenti, con denominazione modificata. Il conto GPA 00/102 riguarda i crediti per contributi sospesi nelle province di Campobasso e Foggia; il conto GPA 00/103 riguarda i crediti per contributi sospesi nella provincia di Catania.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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