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Legge

L.R. Calabria 10/2026

Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di Finanziamento

Normativa regionaleL.R. Calabria 10/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Calabria n. 34/2001 sul diritto allo studio universitario, aggiornando i riferimenti al d.lgs. n. 68/2012 e ridefinendo programmazione, flussi informativi e tempi di trasferimento/erogazione delle borse di studio. Prevede termini annuali per dati, acconti, saldo e rendicontazione, senza nuovi oneri regionali. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Programmazione e finanziamento delle borse di studio universitarie in Calabria

Programmazione e finanziamento del diritto allo studio universitario in Calabria

La legge regionale Calabria 1 aprile 2026, n. 10 interviene sulla disciplina del diritto allo studio universitario contenuta nella l.r. 10 dicembre 2001, n. 34. L’obiettivo è rafforzare la programmazione del fabbisogno finanziario, disciplinare i tempi di trasferimento delle risorse agli Atenei e aggiornare i rinvii alla normativa statale vigente.

Borse di studio: criteri, programmazione e fabbisogno finanziario

Le borse di studio sono attribuite annualmente nella misura e per l’importo stabiliti dal piano triennale previsto dall’articolo 24 della l.r. 34/2001. I benefici spettano agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito definiti secondo i criteri fissati dai decreti attuativi dell’articolo 7, comma 7, del d.lgs. n. 68/2012.

La disciplina rafforza la programmazione finanziaria del sistema, collegando l’erogazione delle borse al ciclo triennale di pianificazione e alla disponibilità delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Flussi informativi tra Università e Regione

Entro il 31 maggio di ogni anno le Università trasmettono alla Regione i dati necessari per determinare il fabbisogno finanziario preventivo occorrente per l’erogazione delle borse di studio del successivo anno accademico. Il calcolo deve tener conto dei dati storici sui fabbisogni e sulle domande degli anni accademici precedenti.

Entro il 15 novembre di ciascun anno le Università trasmettono anche la spesa effettiva relativa all’anno accademico di riferimento, calcolata sulla base delle domande regolarmente presentate e del numero degli studenti risultati idonei e beneficiari.

Trasferimento delle risorse e saldo annuale

Nell’ambito della programmazione triennale, la Regione trasferisce agli Atenei, entro il 15 settembre di ogni anno, il 70 per cento delle risorse disponibili in bilancio. Il trasferimento avviene secondo le modalità, i criteri minimi di eleggibilità economica e di merito e i meccanismi di riparto statali previsti dalla normativa vigente.

Il saldo è trasferito entro il 31 gennaio dell’anno successivo, in misura determinata sulla base dei dati trasmessi dagli Atenei entro il 15 novembre. Se le Università adottano criteri di eleggibilità più favorevoli rispetto agli standard minimi nazionali, l’eventuale maggiore fabbisogno può essere sostenuto dalla Regione solo nei limiti delle risorse disponibili e delle priorità di programmazione finanziaria.

Tempi di erogazione delle borse da parte degli Atenei

Gli Atenei calabresi devono assicurare, entro il 31 ottobre, l’erogazione di tutte le risorse disponibili destinate alle borse di studio per l’anno accademico in corso, a favore degli studenti per i quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di carriera, economici e di merito.

Il termine può essere derogato con provvedimento motivato solo per cause di forza maggiore, per sopravvenute modifiche normative o provvedimenti ministeriali che impediscano il rispetto della scadenza, nonché per le borse destinate agli studenti iscritti al primo anno, quando l’accertamento dei requisiti intervenga successivamente.

Rendicontazione regionale e avvio del procedimento per l’anno successivo

Entro il 30 aprile di ciascun anno la Regione rendiconta e pubblica i dati sui tempi di erogazione e sull’ammontare delle risorse effettivamente erogate per le borse di studio dell’anno accademico in corso. Sulla base degli stessi dati avvia il procedimento funzionale all’adempimento degli obblighi di trasferimento previsti per l’anno accademico successivo.

Le attività di cui ai commi dedicati a fabbisogno, trasferimenti, erogazione e rendicontazione sono parte integrante del ciclo di programmazione e valutazione dell’articolo 24.

Obiettivo di copertura totale delle borse di studio

Nella programmazione triennale la Regione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, degli equilibri di bilancio e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, persegue l’obiettivo della copertura totale delle borse di studio. Tale obiettivo è qualificato come prioritario nella programmazione delle risorse nazionali e comunitarie.

Aggiornamento dei rinvii alla normativa statale e disciplina dei soggetti beneficiari

La legge aggiorna numerosi rinvii alla normativa statale, sostituendo i riferimenti alla legge n. 390/1991 con il d.lgs. n. 68/2012, che diventa il principale parametro di riferimento per il sistema regionale del diritto allo studio universitario.

Per gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici si applicano gli strumenti e i servizi previsti dal d.lgs. n. 68/2012.

Controlli sulle dichiarazioni, decadenza e recuperi

Il controllo sulla veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente avviene confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli presenti nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, in conformità all’articolo 10 del d.lgs. n. 68/2012.

In caso di dichiarazioni non veritiere si applica la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

La norma elimina inoltre il riferimento al recupero del costo da parte dell’Agenzia in relazione ad alcune ipotesi disciplinate dall’articolo 20 della legge regionale.

Prestiti d’onore e altre misure di sostegno

Le Università, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d’onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito, secondo l’articolo 3, commi 5 e seguenti, del d.lgs. n. 68/2012.

Vengono inoltre aggiornati i riferimenti alle fattispecie di esclusione o disciplina speciale previste per specifiche categorie di studenti, richiamando il d.lgs. n. 68/2012 e l’articolo 30 della legge n. 118/1971.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli interventi sono realizzati con le risorse disponibili, dando priorità a quelle comunitarie, nel quadro della programmazione finanziaria vigente e dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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