L.R. Calabria 7/2026
Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la l.r. Calabria n. 19/2002 su autorizzazioni paesaggistiche delegate, disciplina di VEPA e opere di protezione solare, e definisce zone equipollenti per il mutamento d’uso di singole unità immobiliari. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC; l’art. 1 è stato impugnato dal Governo con delibera C.d.M. del 22 aprile 2026.
Integrazioni alla legge urbanistica della Calabria su delega paesaggistica, VEPA, opere di protezione solare e mutamento d’uso
Integrazioni alla legge urbanistica della Calabria
La legge regionale Calabria 25 febbraio 2026, n. 7 interviene sulla legge urbanistica regionale n. 19 del 2002, introducendo precisazioni in materia paesaggistica, edilizia e di mutamento di destinazione d’uso. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.
Delega delle funzioni paesaggistiche e sanzione per vincolo sopravvenuto
La legge sostituisce il comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 19/2002 e ribadisce che:
- l’autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
- la compatibilità paesaggistica ex articolo 167 del d.lgs. 42/2004; sono delegate alle Province, alla Città Metropolitana e agli enti parco regionali.
È inoltre previsto che, quando il vincolo paesaggistico interviene solo successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, non si applica la sanzione di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004.
VEPA e opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
La legge integra l’articolo 49 della l.r. 19/2002 chiarendo il trattamento di alcune opere edilizie leggere.
Per le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA):
- hanno la sola funzione di delimitazione precaria dello spazio esterno;
- servono a rendere più vivibile lo spazio interessato;
- non possono generare volumi o superfici;
- non possono mutare la destinazione d’uso dell’area delimitata;
- non possono avere le prestazioni tipiche dei locali abitativi.
Per le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici ex articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del d.p.r. 380/2001:
- la struttura principale può essere costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili;
- l’opera deve essere addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari;
- anche se assistita da strutture fisse di sostegno ed estensione, non deve determinare uno spazio stabilmente chiuso né variazioni di volumi o superfici;
- deve avere caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, armonizzandosi con le linee architettoniche esistenti.
Sono inoltre espressamente ammesse:
- le pergole fotovoltaiche con sottostanti posti auto;
- qualsiasi altra struttura per motocicli;
- le strutture coperte per l’installazione di colonnine di ricarica da fornitura elettrica.
Mutamento di destinazione d’uso di singole unità immobiliari
La legge inserisce l’articolo 57-bis nella l.r. 19/2002 e definisce le zone equipollenti nelle quali, in applicazione dell’articolo 23-ter, comma 1-ter, del d.p.r. 380/2001, è ammesso il mutamento della destinazione d’uso di una singola unità immobiliare, fermo restando il rispetto della normativa di settore e la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di porre condizioni specifiche.
La possibilità è riconosciuta:
- nelle zone C), D) ed F) e relative sottozone dei PRG e dei programmi di fabbricazione, purché compiutamente e definitivamente collegate e integrate con opere di urbanizzazione già esistenti;
- negli ambiti classificati urbanizzati nei piani strutturali comunali e associati e nei piani regolatori vigenti approvati nel rispetto della legge regionale, e nei relativi ambiti territoriali unitari (ATU).
Restano esclusi:
- le previgenti zone A del d.m. 1444/1968 e le zone a esse assimilabili dai piani urbanistici comunali;
- i centri e nuclei storici consolidati;
- gli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore e profili di attualità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Ai fini dell’attualità applicativa, si segnala che il Governo ha impugnato l’articolo 1 con delibera del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2026; il resto del testo, sulla base dei soli dati forniti, risulta comunque parte della disciplina regionale vigente finché non intervengano ulteriori determinazioni.
Testo integrale
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