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Legge

L.R. Calabria 11/2026

Modifiche e integrazioni delle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n.

Normativa regionaleL.R. Calabria 11/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 1 aprile 2026, n. 11 interviene in modo puntuale su numerose leggi regionali, aggiornando regole su navigazione diportistica, ERP, urbanistica, usi civici, liquidazione delle comunità montane, attività teatrali, trasporto non di linea, sanità e servizi pubblici locali. Abroga la l.r. 18/2025 sull’Agenzia energia. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Modifiche eterogenee a leggi regionali della Calabria e abrogazione dell’Agenzia regionale per l’energia

Modifiche eterogenee alla normativa regionale calabrese

La legge regionale 1 aprile 2026, n. 11 introduce interventi puntuali e coordinati su una pluralità di leggi regionali della Calabria, incidendo su settori diversi: navigazione da diporto, edilizia residenziale pubblica, urbanistica, welfare, usi civici, liquidazioni di enti, attività teatrali, trasporto pubblico non di linea, servizi sanitari e altre materie settoriali. La legge opera esclusivamente nell’ordinamento della Regione Calabria e, per le disposizioni temporali, contiene alcune proroghe e decorrenze specifiche.

Navigazione da diporto sui laghi calabresi

La disciplina della navigazione da diporto sui laghi naturali e artificiali della Calabria viene aggiornata per ricomprendere, tra le eccezioni o fattispecie consentite, anche i natanti con motore elettrico di potenza non superiore a 3 kW, azionabili a oltre 50 metri dalla riva e con velocità massima non superiore a 10 nodi (18,5 km/h). Restano inoltre ritoccate le competenze amministrative e organizzative: vengono soppressi alcuni riferimenti a decreti del Presidente della Giunta regionale, ridefinite le funzioni degli uffici regionali e dei dipartimenti competenti, e aggiornato il Comitato/organismo previsto per la materia con nuova composizione. Sono abrogati gli articoli 3, 6 e 7 della legge originaria.

Edilizia residenziale pubblica e tutela di soggetti vulnerabili

In materia di occupazioni abusive di alloggi ERP, l’Ente gestore, decorso il termine già previsto per il rilascio, deve valutare la presenza di soggetti vulnerabili tra gli occupanti abusivi, come famiglie con minori, anziani o persone con handicap. Se accerta una particolare fragilità, tale condizione deve essere indicata nell’atto di rilascio e deve essere individuato un alloggio adeguato, libero e non assegnato, situato in un Comune limitrofo o entro 5 chilometri dal Comune dell’alloggio da rilasciare. L’alloggio può essere assegnato temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi ai nuclei vulnerabili individuati.

Urbanistica

Vengono abrogati due commi dell’articolo 57 della legge urbanistica regionale, con conseguente eliminazione delle previsioni ivi contenute. Il testo fornito non specifica il contenuto sostanziale delle disposizioni soppresse, limitandosi all’abrogazione.

Personale del Servizio sanitario e del welfare

La legge aggiorna una norma del 2003 prevedendo espressamente che il dirigente generale del dipartimento competente in materia di welfare possa disporre l’utilizzazione temporanea di personale delle Aziende sanitarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al dipartimento stesso. Il riferimento al dipartimento sanitario viene così allineato alla competenza organizzativa effettiva.

Usi civici

Nella materia degli usi civici si stabilisce che i privati conferiscano direttamente l’incarico ai tecnici, periti e istruttori demaniali per le pratiche, concordando anche compensi e modalità di pagamento nel rispetto della normativa vigente. Viene inoltre eliminato il passaggio normativo che prevedeva la validazione della parcella professionale da parte del Comune a conclusione delle operazioni demaniali, con previo parere di congruità.

Liquidazione delle comunità montane

La disciplina sulla liquidazione delle comunità montane viene integrata per consentire al commissario unico di trasferire crediti, beni mobili e immobili tra le comunità montane, in proporzione agli esborsi effettuati, quando le poste attive di una comunità siano utilizzate per estinguere le poste passive di un’altra. Il trasferimento di beni immobili o mobili registrati avviene con provvedimento del commissario, che costituisce titolo per trascrizioni e volture. Alla chiusura della liquidazione, il Presidente della Giunta regionale adotta, su richiesta motivata del commissario, il decreto di estinzione di ciascuna comunità montana, disponendo anche sul trasferimento dei beni; anche tale decreto costituisce titolo per trascrizioni e volture.

Garanzie ipotecarie e valutazione degli immobili

Per i casi di garanzia ipotecaria relativi alle operazioni disciplinate dalla normativa regionale richiamata, la valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca deve essere eseguita dall’Agenzia delle entrate. Il costo del servizio è posto a carico del soggetto attuatore richiedente.

Programmazione e finanziamento dell’attività teatrale

La normativa regionale sulla programmazione e lo sviluppo dell’attività teatrale viene aggiornata nei riferimenti alle fonti di finanziamento e alle azioni di programma. Le modifiche coordinano la disciplina con la legge regionale e con strumenti finanziari più recenti, includendo espressamente l’Azione 6.8.3 e le risorse dell’area tematica Cultura del Piano Sviluppo Coesione 2014/2020, nonché la linea di intervento Attività Culturali dell’Accordo di Coesione e del Programma Operativo Complementare 2021/2027.

Differimento dei termini di liquidazione di enti pubblici

Il termine di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici viene prorogato dal 2025 al 2026, con conseguente allungamento del periodo entro il quale completare le liquidazioni previste dalla disciplina regionale richiamata.

Edilizia residenziale pubblica: proroga di termine

In materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, il termine già fissato al 30 giugno 2025 viene prorogato al 31 dicembre 2026.

Distanze minime per le case funerarie

Viene ridotta la distanza minima di localizzazione delle case funerarie: non possono trovarsi a meno di 100 metri, in linea d’aria, dal perimetro di ospedali pubblici e hospice, né a meno di 100 metri, in linea d’aria, dalla fascia di rispetto dei cimiteri. Il precedente limite era di 250 metri.

Contributi per SATA e Produzioni di Qualità

A decorrere dall’annualità 2026, il contributo previsto dalla normativa regionale del 2007 è destinato al finanziamento di programmi pluriennali per il Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) e per le Produzioni di Qualità, attuati dall’Associazione Regionale Allevatori, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Sono abrogati i commi 2 e 3 della disposizione modificata.

Subentro di So.Ri.Cal. S.p.A. nel Servizio idrico integrato

Per consentire il subentro di So.Ri.Cal. S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato ai gestori esistenti, secondo il cronoprogramma approvato dall’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, alla società non si applica l’articolo 2 della legge regionale n. 62/2023 in materia di spending review, anche con riferimento agli esercizi pregressi.

Trasporto pubblico non di linea

La disciplina sul trasporto pubblico non di linea viene resa più stringente e semplificata: sono eliminati i richiami alla periodicità ordinaria di alcune verifiche, il termine per gli adempimenti viene ridotto da 45 a 20 giorni e viene soppressa la possibilità di invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati. Un comma è abrogato.

Spending review, controlli su società regionali e deroghe

La legge interviene in modo esteso sulla disciplina del 2023 relativa ai limiti di spesa delle società e organismi regionali. Viene rafforzato il coinvolgimento del dipartimento competente in materia di bilancio e viene previsto che l’invio o la mancata trasmissione di documenti attivi un procedimento di verifica da parte del dipartimento vigilante, finalizzato ad accertare eventuali responsabilità e, se del caso, ad applicare riduzioni o decurtazioni entro il limite massimo previsto. Sono soppressi alcuni commi e precisato che i limiti di spesa possono essere derogati se il piano industriale o delle attività, approvato tramite i diritti del socio, prevede nuove attività o l’incremento di quelle esistenti. La disciplina non si applica a SACAL S.p.A., anche per gli esercizi pregressi, in coerenza con la normativa statale sulle concessioni aeroportuali.

Parco naturale regionale “Valle del Coriglianeto”

Per il nuovo Parco naturale regionale viene introdotta una norma transitoria: entro il 31 marzo 2026 il Presidente della Giunta regionale deve nominare un commissario straordinario, incaricato per non più di dodici mesi, rinnovabili, e comunque fino alla costituzione degli organi ordinari del Parco. Il compenso è parametrato a quello dei presidenti dei Parchi nazionali ed è a carico dell’Ente Parco regionale.

Continuità assistenziale del servizio sanitario regionale

Azienda Zero può definire, d’intesa con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, progetti di supporto finalizzati a rafforzare l’offerta di servizi e l’accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità. La partecipazione a tali progetti non genera benefici economici qualificabili come retribuzione né diritti patrimoniali o previdenziali.

Proroga delle graduatorie dei concorsi del servizio sanitario

La proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del Servizio sanitario regionale si applica alle graduatorie già approvate e non già prorogate, delimitando così l’ambito di applicazione della norma del 2026.

Abrogazione dell’Agenzia regionale per l’energia

Viene abrogata la legge regionale 4 aprile 2025, n. 18, istitutiva dell’Agenzia regionale per l’energia della Calabria. La norma è quindi priva di efficacia applicativa per il futuro.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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