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Legge

L.R. Calabria 12/2026

Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione

Normativa regionaleL.R. Calabria 12/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 1 aprile 2026, n. 12 introduce la disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, modifica le strutture di supporto di Presidente, Assessori e Sottosegretari, chiarisce gli effetti della nomina di consiglieri a Sottosegretari e reca coperture finanziarie. Abroga inoltre due precedenti disposizioni regionali. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Disposizioni su Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale e adeguamenti organizzativi e finanziari

Disposizioni su Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale e manutenzione normativa

La legge regionale della Calabria interviene sulla disciplina dell’assetto politico-amministrativo della Giunta, dando attuazione allo Statuto regionale e aggiornando alcune norme sull’organizzazione degli uffici e sul trattamento economico e giuridico delle cariche. Le disposizioni operano nel solo ambito della Regione Calabria e si applicano dalla loro entrata in vigore, salvo le specifiche decorrenze previste per i trattamenti economici.

Disciplina dei componenti della Giunta non consiglieri regionali

Viene inserita nella l.r. 3/1996 una disciplina specifica per i componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali. Per la nomina e per tutta la durata della carica, tali soggetti devono possedere i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per i consiglieri.

A questi componenti spettano, dalla data della nomina e per la durata della carica, gli emolumenti previsti dall’articolo 1 della l.r. 3/1996 nella misura prevista per i consiglieri nominati assessori. Continua inoltre ad applicarsi la disciplina del trattamento di missione prevista per i consiglieri regionali.

Si applicano anche le norme regionali relative:

  • alla sospensione dalla carica;
  • alla pubblicità della situazione patrimoniale;
  • all’aspettativa per l’espletamento di cariche pubbliche.

Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale

In attuazione dell’articolo 34-bis dello Statuto regionale, il Presidente della Giunta può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, anche scegliendoli al di fuori del Consiglio regionale.

Se non appartenenti al Consiglio, i Sottosegretari devono, ai fini della nomina e per la durata della carica, possedere i requisiti per candidarsi al Consiglio regionale e non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità.

La durata dell’incarico non può superare quella della legislatura; la nomina può comunque essere revocata prima della scadenza.

I Sottosegretari coadiuvano il Presidente nell’esercizio del mandato, anche tramite attribuzione di compiti specifici, e partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto.

Sul piano economico spetta loro, dalla nomina e per tutta la durata dell’incarico, un’indennità mensile composta da:

  • una quota pari al 70% dell’indennità di carica;
  • una quota pari all’80% dell’indennità di funzione degli assessori regionali;
  • le spese di esercizio del mandato e le altre spese e indennità previste per gli assessori, comprese quelle dell’articolo 1, comma 3, della l.r. 3/1996, senza ulteriori rimborsi.

Ai Sottosegretari si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri, comprese quelle sulla pubblicità dei dati; non si applica invece l’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012.

Strutture di diretta collaborazione e supporto organizzativo

La legge modifica la disciplina delle strutture di diretta collaborazione del Presidente, degli Assessori e dei Sottosegretari. Tali strutture hanno esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva, nel quadro della normativa statale richiamata.

Le modifiche estendono ai Sottosegretari alcune previsioni già riferite agli Assessori, prevedendo inoltre che:

  • nel contingente complessivo di personale è ricompresa anche un’unità per ciascun Sottosegretario;
  • non si conteggia il personale dipendente del Consiglio regionale utilizzato come supporto funzionale alle segreterie particolari, purché senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Per le esigenze connesse alle funzioni del Presidente, è inoltre prevista la possibilità di disporre l’assegnazione, anche temporanea, dei soggetti della propria struttura speciale presso le sedi di rappresentanza della Regione Calabria.

Effetti della nomina di consiglieri regionali a Sottosegretari

La legge chiarisce che alcune disposizioni previste per la nomina ad Assessore regionale si applicano esclusivamente a tale carica.

In particolare, la nomina di un consigliere regionale a Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto regionale, non comporta la sospensione dall’esercizio del mandato consiliare e non determina la temporanea sostituzione o supplenza nell’esercizio delle funzioni di consigliere.

Resta comunque ferma l’applicazione dell’articolo 34-bis, comma 2, dello Statuto regionale.

Copertura finanziaria

Gli oneri connessi all’introduzione della disciplina dei Sottosegretari sono quantificati, a regime, in 347.280,00 euro e trovano copertura con le risorse già assegnate al Consiglio regionale nel bilancio di previsione 2026-2028.

Gli oneri derivanti dalle modifiche organizzative sono quantificati:

  • per l’esercizio finanziario 2026, nel limite massimo di 521.057,50 euro;
  • a regime, nel limite massimo di 625.269,00 euro.

La copertura avviene con le risorse della Missione 01, Programma 10 (U.01.10) del bilancio 2026-2028, tramite riduzione dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03). La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati:

  • l’articolo 1-ter della l.r. 14/2000;
  • l’articolo 13 della l.r. 13/2019, relativo alla rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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