Regolamento (UE) 2020/1212
Regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione dell’8 maggio 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2020/1212 modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229, che contiene le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. La modifica è limitata a un rinvio della data di entrata in vigore del nuovo regime, per consentire agli operatori di adeguare sistemi, messaggi ISO, verifiche di mercato e accordi contrattuali. La nuova data di entrata in vigore è fissata al 1º febbraio 2021.
Rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 sulla disciplina del regolamento titoli.
Ambito di applicazione
Si applica, in quanto regolamento delegato modificativo, ai soggetti e ai meccanismi disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/1229, cioè alle misure tecniche sulla disciplina del regolamento previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 per i depositari centrali di titoli e gli altri operatori coinvolti nei mancati regolamenti (tra cui CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento ed enti creditizi). La modifica ha effetto in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; incide esclusivamente sulla data di entrata in vigore del regime modificato, posticipandola al 1º febbraio 2021.
Rinvio dell’entrata in vigore della disciplina del regolamento
Il regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2018/1229, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di disciplina del regolamento titoli. La finalità della modifica è esclusivamente temporale: posticipare l’avvio del nuovo regime per consentire agli operatori di completare gli adeguamenti operativi necessari.
Contesto e ragioni del rinvio
Dai considerando emerge che le misure del regolamento delegato (UE) 2018/1229 includono il monitoraggio dei mancati regolamenti, la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie e la disciplina dettagliata della procedura di acquisto forzoso. Diversi portatori di interessi, tra cui CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento ed enti creditizi, hanno segnalato la necessità di più tempo per:
- adeguare i sistemi informatici;
- sviluppare e aggiornare i messaggi ISO;
- effettuare verifiche di mercato;
- modificare gli accordi contrattuali tra le parti interessate.
È richiamato anche il fatto che il meccanismo di penalizzazione istituito congiuntamente dai CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune era previsto per il 21 e 22 novembre 2020, circostanza che rafforza l’esigenza di un differimento dell’entrata in vigore del nuovo quadro tecnico. La Commissione rileva inoltre che l’ESMA ha ritenuto opportuno concedere più tempo ai soggetti interessati.
Modifica normativa introdotta
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1 del regolamento: l’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito e dispone che il regolamento entra in vigore il 1º febbraio 2021. Non sono introdotti nuovi obblighi sostanziali, sanzioni o procedure ulteriori; il contenuto del regolamento del 2018 resta invariato quanto al merito, ma la sua applicazione è posticipata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento delegato (UE) 2020/1212 entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinvio dell’entrata in vigore del regime di disciplina del regolamento
L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito: il regolamento entra in vigore il 1º febbraio 2021, anziché alla data originariamente prevista. La modifica risponde all’esigenza di concedere più tempo ai portatori di interessi per gli adeguamenti tecnici e contrattuali connessi al meccanismo di penalizzazione e alle misure di prevenzione e gestione dei mancati regolamenti.
Entrata in vigore del regolamento modificativo
Il regolamento delegato (UE) 2020/1212 entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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