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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/855

Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la lista UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Da un lato aggiunge Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe; dall’altro depenna Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia. L’aggiornamento riflette la valutazione autonoma della Commissione, che tiene conto in particolare delle informazioni e delle pubblicazioni del GAFI. L’articolo 2, relativo all’inserimento dei nuovi paesi, si applica dal 1º ottobre 2020.

Modifica l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in materia di AML/CFT contenuto nel regolamento delegato (UE) 2016/1675, aggiungendo 12 giurisdizioni e depennandone 6.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri, ai fini della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo prevista dalla direttiva (UE) 2015/849. Riguarda la classificazione dei paesi terzi ad alto rischio contenuta nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, in particolare la tabella del punto I relativa ai paesi che hanno assunto impegni politici di alto livello e un piano d’azione con il GAFI. Non introduce, in questo testo, obblighi operativi nuovi per gli operatori, ma modifica l’elenco dei paesi rilevanti per gli adempimenti AML/CFT; l’articolo 2 si applica dal 1º ottobre 2020, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che attua l’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Commissione ribadisce che l’Unione deve proteggere l’integrità del proprio sistema finanziario e del mercato interno, tenendo conto in modo rilevante delle valutazioni del GAFI e di altre informazioni internazionali disponibili.

Contesto normativo e criteri di valutazione

La modifica discende dal riesame periodico dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei regimi di AML/CFT. La Commissione afferma di aver svolto una valutazione autonoma sulla base delle informazioni del GAFI, incluse le dichiarazioni pubbliche e i documenti "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process Statement", nonché dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI. Il presupposto normativo è che un paese terzo individuato dal GAFI come rischio per il sistema finanziario internazionale sia considerato, in via sostanziale, un rischio anche per il mercato interno dell’Unione.

Paesi aggiunti nella tabella dei paesi terzi ad alto rischio

L’articolo 2 sostituisce la tabella del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, inserendo i seguenti paesi terzi ad alto rischio:

  • Bahamas
  • Barbados
  • Botswana
  • Cambogia
  • Ghana
  • Giamaica
  • Maurizio
  • Mongolia
  • Myanmar/Birmania
  • Nicaragua
  • Panama
  • Zimbabwe

Per ciascuno di tali paesi, la Commissione richiama specifiche carenze strategiche nel sistema AML/CFT, quali insufficiente vigilanza basata sul rischio, debolezza delle misure sulla titolarità effettiva, capacità limitata delle FIU, carenze nelle indagini e nei procedimenti penali, nonché insufficiente applicazione delle sanzioni finanziarie mirate contro il finanziamento del terrorismo e della proliferazione.

Paesi depennati dall’elenco

L’articolo 1 sopprime dall’allegato le righe relative a:

  • Bosnia-Erzegovina
  • Guyana
  • Repubblica democratica popolare del Laos
  • Etiopia
  • Sri Lanka
  • Tunisia

La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni disponibili, tali paesi abbiano colmato le carenze strategiche precedentemente individuate e non pongano più una minaccia significativa al sistema finanziario dell’Unione. Viene precisato che il GAFI non li sottopone più al monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità AML/CFT a livello globale.

Permanenza di Uganda e altri paesi già inseriti

Nel considerando relativo all’Uganda, la Commissione rileva che il paese era già incluso nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 e resta pertanto soggetto alle misure già vigenti, senza modifica del suo status. La nuova tabella mantiene inoltre altri paesi già presenti, tra cui Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Trinidad e Tobago, Vanuatu e Yemen.

Effetti pratici e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per effetto della clausola transitoria dell’articolo 3, l’articolo 2 si applica dal 1º ottobre 2020, così da concedere un periodo di adeguamento per l’inserimento dei nuovi paesi nell’elenco. Per i paesi depennati non sono previste particolari criticità applicative, motivo per cui la loro rimozione opera senza indebito ritardo.

Portata per gli operatori

Per banche, intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti obbligati AML/CFT, la modifica incide sulla mappatura dei paesi ad alto rischio e quindi sulle verifiche rafforzate da applicare nelle relazioni e nelle operazioni con controparti stabilite nelle giurisdizioni inserite in elenco. La disciplina resta ancorata al regolamento delegato (UE) 2016/1675, come modificato, e alla direttiva (UE) 2015/849.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675

L’articolo 1 sopprime dall’allegato, tabella del punto I, le righe relative a Bosnia-Erzegovina, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Etiopia, Sri Lanka e Tunisia. L’articolo 2 sostituisce la tabella del punto I con un nuovo elenco di paesi terzi ad alto rischio che comprende Afghanistan, Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Iraq, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Pakistan, Panama, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen e Zimbabwe.

Criterio sostanziale di qualificazione come paese ad alto rischio

La Commissione conferma che Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe presentano carenze strategiche nei regimi AML/CFT tali da costituire una minaccia significativa per il sistema finanziario dell’Unione, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. La valutazione si fonda sulle informazioni del GAFI, sulle dichiarazioni pubbliche e sui documenti relativi al processo di conformità globale AML/CFT, nonché, se del caso, su altre fonti disponibili.

Depennamento dei paesi che hanno colmato le carenze

La Commissione conclude che Bosnia-Erzegovina e Guyana non presentano più attualmente carenze strategiche; inoltre ritiene che Tunisia, Etiopia, Repubblica democratica popolare del Laos e Sri Lanka abbiano completato le misure previste dai rispettivi piani d’azione e non costituiscano più una minaccia significativa per il sistema finanziario dell’Unione.

Decorrenza ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2, relativo all’inserimento dei nuovi paesi nell’elenco, si applica solo dal 1º ottobre 2020. Il depennamento dei paesi esclusi opera senza ritardo alla data di applicazione del regolamento, secondo la struttura normativa del testo.

Contesto e motivazione regolatoria

I considerando evidenziano la necessità di proteggere l’integrità del sistema finanziario dell’Unione e di adeguare periodicamente l’elenco UE alla luce dei progressi dei paesi terzi e delle valutazioni internazionali del GAFI. La Commissione richiama anche l’impatto della pandemia di Covid-19, che giustifica un differimento dell’applicazione dell’articolo 2 per i nuovi inserimenti nell’elenco.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiocontrasto al finanziamento del terrorismoservizi finanziaricooperazione internazionaleregime sanzionatorio finanziario

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