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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/626

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 della Commissione del 7 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione alla malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per tener conto della comparsa della malattia di Newcastle in Macedonia del Nord. A seguito del focolaio confermato il 22 aprile 2020, il paese non può più essere considerato indenne e la relativa voce nell’elenco dei paesi autorizzati viene modificata. L’intervento incide sulla certificazione veterinaria delle partite di prodotti a base di pollame destinate all’importazione o al transito nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi autorizzati per importazione e transito di determinati prodotti a base di pollame, limitando la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord a seguito di un focolaio di malattia di Newcastle.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame soggetti al regolamento (CE) n. 798/2008. La modifica riguarda in particolare la Repubblica di Macedonia del Nord e l’aggiornamento dell’allegato I, parte 1, di tale regolamento, con effetti per gli operatori che importano, esportano, certificano o movimentano tali partite nell’UE. Non disciplina altri prodotti o altri paesi terzi, salvo quanto indirettamente incide sull’elenco autorizzativo.

Modifica dell’elenco UE per la Repubblica di Macedonia del Nord in materia di prodotti a base di pollame

Il regolamento di esecuzione interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La finalità è adeguare l’elenco dei paesi terzi autorizzati alla situazione sanitaria della Repubblica di Macedonia del Nord dopo la conferma di un focolaio di malattia di Newcastle.

Contesto normativo e base giuridica

Il provvedimento si fonda, tra l’altro, sulla direttiva 2002/99/CE e sulla direttiva 2009/158/CE, richiamate come basi per le norme di polizia sanitaria e per gli scambi e le importazioni di pollame e uova da cova. Nei considerando si ricorda che il regolamento (CE) n. 798/2008 consente importazioni e transito solo dai paesi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1, e che tali soggetti devono soddisfare le condizioni per essere considerati indenni dalla malattia di Newcastle.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i prodotti a base di pollame oggetto del regolamento (CE) n. 798/2008, cioè le partite importate o in transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito. L’effetto concreto è limitato alla Repubblica di Macedonia del Nord, la cui voce nell’elenco viene modificata; il regolamento non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna una tabella autorizzativa esistente.

Ragioni dell’intervento

Secondo il considerando 4, il 22 aprile 2020 la Repubblica di Macedonia del Nord ha confermato la presenza della malattia di Newcastle in un’azienda di pollame sul proprio territorio. Tale circostanza comporta la perdita dello status di indennità dalla malattia e impedisce alle autorità veterinarie nazionali di certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione.

Effetti della modifica dell’allegato

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato viene sostituita la voce relativa a "MK — Repubblica di Macedonia del Nord", con codice "MK-0" e descrizione dell’intero paese, aggiornando le condizioni specifiche e indicando come data di chiusura il 22.4.2020. Il contenuto pubblicato segnala quindi una restrizione collegata alla situazione epidemiologica, senza ulteriori dettagli nel testo fornito.

Decorrenza e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord è sostituita per riflettere la nuova situazione epidemiologica e la conseguente limitazione delle autorizzazioni all’importazione e al transito.

Motivo della modifica: focolaio di malattia di Newcastle

Dai considerando emerge che il 22 aprile 2020 la Repubblica di Macedonia del Nord ha confermato la presenza della malattia di Newcastle in un’azienda di pollame. Di conseguenza, il paese non può più essere considerato indenne e le autorità veterinarie non possono più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione.

Contenuto tecnico della voce aggiornata

Nell’allegato, la voce "MK — Repubblica di Macedonia del Nord" è mantenuta con codice paese "MK-0" e descrizione "L’intero paese", ma è aggiornata la parte relativa ai certificati/modelli e alle condizioni specifiche, con indicazione della data di chiusura pari al 22.4.2020. Il testo non riporta ulteriori dettagli sostanziali oltre alla sostituzione della voce nella tabella.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazionipolizia sanitaria veterinariacommercio internazionale

Testo integrale

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