Regolamento (UE) 2020/633
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/633 della Commissione dell’8 maggio 2020 che stabilisce misure temporanee per l’accettazione di copie elettroniche dei documenti ufficiali originali relativi alle domande di contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e alle domande di titoli d’importazione di riso Basmati semigreggio, a motivo della pandemia di Covid-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea alle regole ordinarie che richiedono la presentazione degli originali dei documenti ufficiali a corredo di talune domande di titoli di importazione e di diritti di importazione. Consente, in via eccezionale, l’uso di copie elettroniche, con obbligo di successiva presentazione dell’originale entro un termine massimo di tre mesi, e sospende inoltre l’obbligo di costituire una cauzione più elevata quando il certificato di autenticità è prodotto in copia elettronica. Le misure sono adottate per garantire la continuità delle procedure nel contesto della pandemia di Covid-19 e si applicano solo fino al 31 luglio 2020.
Misure temporanee per accettare copie elettroniche dei documenti originali a corredo di alcune domande di titoli/importazioni agricole, incluse le importazioni di riso Basmati semigreggio, e per alleviare gli oneri di cauzione durante la pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella gestione di contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a regime di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1301/2006, nonché alle domande di titoli di importazione per riso Basmati semigreggio rientranti nel regolamento (CE) n. 972/2006. La misura è territoriale e obbligatoria in tutti gli Stati membri, con applicazione temporanea dal giorno successivo alla pubblicazione fino al 31 luglio 2020. Restano salve le verifiche sull’originale quando tecnicamente possibile e gli obblighi previsti dalle norme settoriali richiamate; l’intervento nasce per far fronte alle restrizioni agli spostamenti e alle perturbazioni postali/corriere dovute al Covid-19.
Misure temporanee per l’accettazione di copie elettroniche nei procedimenti di importazione agricola
Il regolamento adotta una disciplina eccezionale e limitata nel tempo per garantire la continuità delle procedure amministrative relative a taluni contingenti tariffari agricoli e alle importazioni di riso Basmati semigreggio durante la pandemia di Covid-19. Il contesto è quello di restrizioni alla circolazione e di difficoltà nei servizi postali e di corriere, che rendono problematico lo scambio degli originali cartacei richiesti dalla normativa di settore.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare degli articoli 178 e 187, e richiama le regole generali del regolamento (CE) n. 1301/2006 sulla gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a titoli di importazione, nonché le disposizioni speciali del regolamento (CE) n. 972/2006 per le importazioni di riso Basmati semigreggio. La finalità dichiarata è evitare perturbazioni del mercato unico e semplificare, in via temporanea, gli adempimenti per operatori e Stati membri.
Ambito di applicazione
La deroga riguarda i documenti ufficiali che devono corredare:
- le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione per contingenti tariffari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1301/2006;
- le domande di titoli di importazione per riso Basmati semigreggio rientranti nel regolamento (CE) n. 972/2006.
La misura è applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Opera solo nel periodo compreso tra l’entrata in vigore e il 31 luglio 2020.
Presentazione delle copie elettroniche e presentazione successiva degli originali
In via eccezionale, i documenti ufficiali richiesti possono essere presentati come copia elettronica dell’originale. Questa facoltà non elimina l’obbligo di produrre l’originale: l’operatore deve rilasciare una dichiarazione all’autorità competente con cui si impegna a presentare l’originale non appena tecnicamente possibile e comunque entro tre mesi.
Il termine di tre mesi decorre:
- dalla scadenza del periodo pertinente di presentazione delle domande per i contingenti tariffari ex regolamento (CE) n. 1301/2006;
- dalla data di presentazione delle domande per il riso Basmati semigreggio ex regolamento (CE) n. 972/2006.
Verifica da parte dell’autorità competente
Una volta ricevuto l’originale, l’autorità emittente deve verificare la concordanza tra l’originale e quanto contenuto nella copia elettronica. Se emergono informazioni inesatte nella copia, si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Cauzione e certificato di autenticità
Il regolamento introduce anche una deroga agli obblighi di cauzione più elevata previsti da alcune norme settoriali richiamate. Quando il certificato di autenticità originale è presentato in copia elettronica, l’autorità competente può rilasciare il titolo di importazione senza imporre all’operatore di costituire una cauzione maggiorata.
La deroga opera in relazione alle norme richiamate all’articolo 3, cioè:
- articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 748/2008;
- articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 610/2009;
- articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013;
- articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 luglio 2020. La scelta di un’applicazione immediata riflette l’urgenza connessa alla pandemia e alle difficoltà operative segnalate dagli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito delle misure temporanee
L’articolo 1 individua due ambiti: le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione per contingenti tariffari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1301/2006, e le domande di titoli per importazioni di riso Basmati semigreggio soggette al regolamento (CE) n. 972/2006. Il regolamento introduce anche una disciplina temporanea sulla cauzione quando viene presentata una copia elettronica del certificato di autenticità originale.
Ammissibilità della copia elettronica e obbligo successivo di presentare l’originale
L’articolo 2, paragrafo 1, consente in via eccezionale la presentazione dei documenti ufficiali richiesti sotto forma di copia elettronica dell’originale. L’operatore deve presentare all’autorità competente una dichiarazione con cui si impegna a trasmettere l’originale non appena tecnicamente possibile e comunque entro tre mesi: dalla scadenza del pertinente periodo di presentazione delle domande per i contingenti ex regolamento (CE) n. 1301/2006, oppure dalla data di presentazione delle domande per il riso Basmati ex regolamento (CE) n. 972/2006.
Verifica dell’originale e conseguenze di informazioni inesatte
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità emittente, ricevuto l’originale, verifica la corrispondenza tra questo e le informazioni contenute nella copia elettronica. Se la copia contiene informazioni inesatte, si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Esenzione dalla cauzione maggiorata
L’articolo 3 deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 748/2008, all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 610/2009, all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013. Quando è presentata la copia elettronica del certificato di autenticità originale, l’autorità competente può rilasciare il titolo di importazione senza imporre all’operatore di costituire una cauzione più elevata.
Durata, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 31 luglio 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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