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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1044

Regolam£ento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione dell’ 8 maggio 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra nell’Unione, recependo i potenziali di riscaldamento globale dell’AR5 IPCC e le più recenti regole internazionali in materia di trasparenza. Definisce inoltre le linee guida per la compilazione degli inventari, gli obiettivi di qualità del sistema di inventario dell’Unione, le modalità di completamento dei dati mancanti e i controlli iniziali sui dati trasmessi dagli Stati membri. Dal 1° gennaio 2021 sostituisce il precedente regolamento delegato (UE) n. 666/2014, con una disciplina transitoria per i dati 2019 e 2020.

Regolamento delegato che stabilisce, per l’inventario dei gas a effetto serra dell’Unione, i valori del potenziale di riscaldamento globale, le linee guida applicabili agli inventari e le regole sul sistema di inventario dell’Unione, abrogando il regolamento delegato (UE) n. 666/2014.

Ambito di applicazione

Si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri contenenti i dati necessari per il 2021 e per gli anni successivi, nell’ambito degli inventari nazionali e dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra previsti dal regolamento (UE) 2018/1999. Coinvolge gli Stati membri e la Commissione europea nella determinazione, comunicazione, correzione, completamento e controllo dei dati di inventario. Restano salve le disposizioni transitorie che mantengono applicabili gli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 per le relazioni relative ai dati 2019 e 2020.

Regolamento delegato (UE) 2020/1044: inventari dei gas a effetto serra, potenziali di riscaldamento globale e sistema di inventario dell’Unione

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione, in coerenza con il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima. La sua logica è duplice: da un lato recepire parametri e metodologie internazionali più recenti, dall’altro rafforzare qualità, completezza, comparabilità e trasparenza dell’inventario dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

Nei considerando il regolamento richiama il passaggio dal precedente meccanismo di monitoraggio del regolamento (UE) n. 525/2013 al nuovo impianto del regolamento (UE) 2018/1999, che ne riprende integralmente le disposizioni e abroga il vecchio regime dal 1° gennaio 2021. Viene evidenziata la necessità di aggiornare i valori del potenziale di riscaldamento globale alla metrica comune adottata nell’ambito dell’Accordo di Parigi, basata sulla quinta relazione di valutazione dell’IPCC, e di precisare le linee guida di inventario alla luce degli sviluppi internazionali, inclusa la decisione 18/CMA.1.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri per i dati necessari dal 2021 in poi. I destinatari operativi delle prescrizioni sono gli Stati membri, tenuti a predisporre e comunicare gli inventari nazionali, e la Commissione, chiamata a gestire il sistema di inventario dell’Unione, a completare i dati mancanti e a svolgere i controlli iniziali. L’ambito materiale concerne gli inventari dei gas a effetto serra, inclusi i settori energetici, non energetici e il settore LULUCF.

Potenziali di riscaldamento globale

L’articolo 2 stabilisce che, per determinare e comunicare i dati di inventario ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999, devono essere utilizzati i valori di GWP riportati nell’allegato I. L’allegato contiene, tra gli altri, i valori per CO2, CH4, N2O, SF6, NF3 e una serie di idrofluorocarburi e perfluorocarburi.

Linee guida per la compilazione degli inventari

L’articolo 3 richiama due fonti metodologiche obbligatorie: le 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories e le modalità, procedure e linee guida del quadro di trasparenza dell’Accordo di Parigi, come stabilite dalla decisione 18/CMA.1. Ne deriva che la compilazione degli inventari nazionali e dell’inventario dell’Unione deve essere coerente con il framework internazionale più aggiornato.

Qualità, completezza e coerenza dell’inventario dell’Unione

L’articolo 4 definisce gli obiettivi del programma di garanzia della qualità e controllo della qualità del sistema di inventario dell’Unione. La Commissione deve assicurare che l’inventario sia completo, trasparente nella presentazione dei dati nazionali aggregati e delle descrizioni metodologiche, coerente con la somma dei dati degli Stati membri e fondato su serie storiche uniformi.

Il regolamento prevede inoltre che:

  • Commissione e Stati membri migliorino, ove possibile, la comparabilità degli inventari nazionali;
  • gli obiettivi dell’inventario dell’Unione integrino quelli dei programmi nazionali di qualità;
  • gli Stati membri rimangano responsabili della qualità dei dati di attività, dei fattori di emissione e degli altri parametri utilizzati.

Completamento dei dati mancanti

L’articolo 5 disciplina in modo dettagliato come la Commissione debba elaborare le stime per completare i dati mancanti di un inventario nazionale. La metodologia dipende dal tipo di informazione disponibile e dalla situazione del singolo Stato membro. In sintesi, le stime si basano su:

  • l’inventario approssimativo dello Stato membro per l’anno X-1, se disponibile;
  • l’inventario approssimativo dell’Unione, se lo Stato membro non ha trasmesso un proprio inventario approssimativo;
  • le statistiche energetiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008, per i dati mancanti nel settore energia quando gli altri dati non sono utilizzabili o sarebbero troppo imprecisi;
  • metodi di stima conformi al parere tecnico IPCC sul completamento dei dati per i settori non energetici;
  • il metodo usato dal gruppo di esperti incaricati della revisione tecnica, se la stima è già stata oggetto di correzioni tecniche e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima riveduta;
  • metodi coerenti con l’IPCC in caso di assenza di serie storiche coerenti.

La Commissione deve predisporre tali stime entro il 31 marzo dell’anno di comunicazione, in consultazione e stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. Quest’ultimo utilizza le stime così elaborate per la presentazione degli inventari nazionali al segretariato UNFCCC.

Controlli iniziali della Commissione

L’articolo 6 elenca i possibili contenuti dei controlli iniziali sui dati inviati dagli Stati membri. I controlli possono riguardare la completezza delle categorie e dei gas comunicati, la coerenza delle serie storiche, la comparabilità dei fattori di emissione, l’uso della dicitura «Non stimato» quando esistono metodologie IPCC di livello 1, i ricalcoli e le loro basi metodologiche, nonché un confronto con i dati ETS verificati e con gli approcci di riferimento e settoriale di Eurostat e degli Stati membri.

Sono inoltre previste verifiche:

  • sull’attuazione delle raccomandazioni risultanti da precedenti controlli, revisioni dell’Unione e revisioni UNFCCC;
  • sull’accuratezza delle stime rispetto alle categorie fondamentali dell’Unione;
  • sulla trasparenza e completezza delle descrizioni metodologiche;
  • sul settore LULUCF, inclusa l’assegnazione delle categorie fondamentali, il metodo per livello applicato e il raffronto con i dati di Copernicus, LUCAS e altri programmi o indagini dell’Unione e degli Stati membri.

Abrogazione e regime transitorio

Il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 è abrogato dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, in via transitoria, i suoi articoli 6 e 7 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati necessari per il 2019 e il 2020. Questa disciplina consente la continuità regolatoria nel passaggio al nuovo quadro introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/1044.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2021. Si tratta di un atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito temporale e soggetti interessati

Il regolamento si applica alle relazioni degli Stati membri contenenti i dati necessari per il 2021 e gli anni successivi (art. 1). Le norme riguardano sia gli Stati membri sia la Commissione, nell’elaborazione, verifica e consolidamento degli inventari dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

Potenziali di riscaldamento globale

Gli Stati membri e la Commissione devono utilizzare i valori di potenziale di riscaldamento globale elencati nell’allegato I per determinare e comunicare i dati degli inventari dei gas a effetto serra conformemente all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999 (art. 2).

Linee guida per la compilazione degli inventari

Gli inventari devono essere determinati in conformità alle 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories e alle modalità, procedure e linee guida del quadro di trasparenza dell’Accordo di Parigi di cui alla decisione 18/CMA.1 (art. 3).

Obiettivi del programma di garanzia e controllo della qualità

La Commissione deve gestire e migliorare il sistema di inventario dell’Unione perseguendo quattro obiettivi: completezza dell’inventario, trasparenza della presentazione dei dati nazionali aggregati e delle descrizioni metodologiche, coincidenza tra il totale dell’Unione e la somma dei dati comunicati dagli Stati membri, e coerenza delle serie storiche (art. 4, par. 1). Commissione e Stati membri devono inoltre migliorare, ove possibile, la comparabilità degli inventari nazionali; gli obiettivi del sistema dell’Unione integrano quelli nazionali; gli Stati membri restano responsabili della qualità dei dati di attività, fattori di emissione e altri parametri (art. 4, parr. 2-4).

Completamento dei dati mancanti

Le stime con cui la Commissione completa l’inventario di uno Stato membro si basano su criteri differenziati: uso dell’inventario approssimativo dello Stato membro o dell’Unione per l’anno X-1; uso delle statistiche energetiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i settori energetici; metodi coerenti con il parere tecnico IPCC sul completamento dei dati per i settori non energetici; uso del metodo impiegato nel corso di correzioni tecniche precedenti; o, in mancanza di serie storiche coerenti, applicazione di metodi di stima conformi alle linee guida IPCC (art. 5, par. 1). La Commissione prepara tali stime entro il 31 marzo dell’anno di comunicazione, in consultazione e stretta cooperazione con lo Stato membro, che poi le utilizza per la trasmissione al segretariato UNFCCC (art. 5, parr. 2-3).

Controlli iniziali della Commissione

I controlli iniziali possono comprendere verifiche sulla completezza delle categorie e dei gas comunicati, sulla coerenza delle serie storiche, sulla comparabilità dei fattori di emissione, sull’uso della dicitura «Non stimato», sui ricalcoli e sulle loro basi metodologiche, sul raffronto con le emissioni verificate ETS e con gli approcci di riferimento e settoriale di Eurostat e degli Stati membri, sull’attuazione delle raccomandazioni pregresse e sulla accuratezza, trasparenza e completezza delle descrizioni metodologiche per le categorie fondamentali dell’Unione, nonché specifiche verifiche per il settore LULUCF, inclusa la comparazione con dati di Copernicus e LUCAS (art. 6).

Abrogazione del precedente regolamento e disciplina transitoria

Il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021 (art. 7). In via transitoria, gli articoli 6 e 7 di tale regolamento continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati necessari per gli anni 2019 e 2020 (art. 8).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 9).

Come è indicizzato

Materieclimainventari delle emissioniambientegovernance energeticatrasparenza e monitoraggio

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