Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 33/2006

Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 33/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina il sostegno della Valle d’Aosta alle attività educative, aggregative e sociali svolte da oratori, enti religiosi ed enti senza scopo di lucro in ambito giovanile. Prevede protocolli d’intesa, presentazione annuale di progetti, valutazione e concessione di contributi entro lo stanziamento regionale. L’articolo finanziario decorre dal 1° gennaio 2007; la modifica della finanziaria 2005 è immediata.

Interventi regionali a sostegno di oratori e attività similari in Valle d’Aosta

Interventi regionali a favore di oratori e attività similari

La legge, applicabile in Valle d’Aosta, riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, in coerenza con le politiche regionali di sostegno alla famiglia. Il provvedimento riguarda anche iniziative analoghe svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale.

Finalità e soggetti beneficiari

La Regione interviene per sostenere attività rivolte a minori e giovani, finalizzate alla crescita armonica, alla prevenzione del disagio sociale minorile e giovanile e al supporto dell’istanza educativa familiare, anche in situazioni di difficoltà socio-culturale. I destinatari principali sono:

  • le parrocchie;
  • gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
  • gli enti delle altre confessioni religiose con intesa ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione;
  • gli enti senza scopo di lucro attivi in ambito giovanile e adolescenziale, individuati secondo criteri regionali.

Sono esclusi gli enti e le associazioni sportive le cui attività siano finanziate da specifiche leggi di settore.

Protocolli d’intesa

Per attuare le finalità della legge, la Regione stipula protocolli d’intesa con la Diocesi di Aosta, con i rappresentanti degli altri enti di culto civilmente riconosciuti e con i rappresentanti degli enti senza scopo di lucro individuati ai sensi della legge. Nei protocolli sono definiti gli obblighi e le garanzie reciproci, nonché gli indirizzi e le azioni per valorizzare la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale delle attività sostenute.

Programmazione, valutazione dei progetti e contributi

I soggetti che hanno sottoscritto i protocolli presentano annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili i progetti relativi alle attività gestionali di oratorio o similari, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

I progetti sono valutati da una commissione istituita dalla Giunta regionale, con particolare attenzione alla loro coerenza con i protocolli d’intesa. Sulla base della valutazione, il dirigente della struttura competente concede contributi nei limiti delle risorse iscritte a bilancio, secondo una graduatoria formata sulla base di criteri di priorità stabiliti dalla Giunta.

I contributi non sono cumulabili con altri aiuti previsti per progetti aventi le medesime finalità. La partecipazione alla commissione è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Comodato di beni per la realizzazione delle finalità

Per favorire le attività previste dalla legge, la Regione, gli enti locali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta possono concedere in comodato d’uso beni mobili e immobili ai soggetti che hanno sottoscritto i protocolli d’intesa.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri per i contributi previsti dalla legge sono quantificati in euro 40.000 annui a decorrere dal 2007. La copertura è assicurata mediante le risorse del Fondo regionale per le politiche sociali, nel quadro degli stanziamenti di bilancio indicati dalla norma e secondo le modalità richiamate dalla legislazione finanziaria regionale.

Entrata in vigore e modifica collegata

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, con l’eccezione della disposizione di modifica della legge finanziaria regionale 2005, dichiarata urgente, che è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Il testo contiene una modifica all’allegato A della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.