L.R. Valle d'Aosta 29/2006
Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina e promuove l’agriturismo in Valle d’Aosta, definendone attività, requisiti, SCIA, controlli, sanzioni, classificazione e agevolazioni finanziarie. Prevede vincoli di destinazione e regole urbanistiche/igienico-sanitarie, con disposizioni transitorie per gli operatori già iscritti. Abroga la precedente legge regionale n. 27/1995 e il regolamento n. 1/1998.
Disciplina dell’agriturismo in Valle d’Aosta
Disciplina dell’agriturismo in Valle d’Aosta
La legge regionale detta la disciplina organica dell’agriturismo in Valle d’Aosta, coordinando l’esercizio dell’attività, i requisiti degli operatori, le regole urbanistiche e igienico-sanitarie, le agevolazioni economiche e il sistema di classificazione e controllo.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione disciplina e promuove le attività agrituristiche, considerate connesse e complementari all’attività agricola, anche tramite agevolazioni economiche per il miglioramento delle aziende. Gli obiettivi dichiarati sono lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza degli imprenditori nelle zone rurali, la multifunzionalità agricola, la tutela del patrimonio rurale, la valorizzazione dei prodotti locali e l’ampliamento dell’offerta turistica.
Definizione di attività agrituristica
L’attività agrituristica comprende, anche congiuntamente, servizi che restano in rapporto di connessione e complementarità con l’attività agricola, la quale deve rimanere prevalente. Rientrano nella disciplina:
- la locazione turistica di camere con prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con eventuale merenda;
- la ristorazione con pasti o merende preparati secondo percentuali minime di prodotti aziendali e regionali;
- la locazione turistica di alloggi con possibilità di prima colazione o merenda;
- i servizi complementari, anche esterni all’azienda, per attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo.
La ristorazione deve usare prodotti provenienti per almeno il 50% dall’azienda agricola e per il 30% da prodotti regionali tradizionali o da aziende agricole regionali; la parte restante può essere di altra provenienza. Sono ammessi solo vini di produzione regionale. La degustazione dei prodotti aziendali è distinta dalla ristorazione ed è disciplinata autonomamente.
Ubicazione delle strutture e limiti di ricettività
Le strutture agrituristiche devono essere ricavate, in caso di recupero, da fabbricati aziendali non più funzionali alla conduzione agricola; in caso di ampliamento o nuova costruzione, devono essere localizzate nelle zone territoriali di tipo E del PRG e ubicate nel centro aziendale.
La ricettività è limitata in rapporto alla dimensione aziendale e ai servizi offerti. La norma prevede tetti massimi di posti letto e coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile, con limiti differenziati a seconda che si svolga locazione di camere o di alloggi e che vi sia o meno ristorazione. Per la ristorazione il limite ordinario è di 60 coperti medi giornalieri, elevabili a 80 per un massimo di 180 giorni annui; non concorrono al limite le degustazioni aziendali e le merende delle fattorie didattiche.
In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari, il dirigente competente può autorizzare un numero di coperti superiore ai limiti ordinari. Nei locali chiusi non possono esservi più di 60 posti a sedere. È inoltre consentito, nei pressi delle strutture agrituristiche, l’insediamento temporaneo di fino a tre tende o caravan per complessive nove persone, con servizi igienici dedicati. È prevista anche una deroga per la degustazione dei soli prodotti aziendali, con pane e vino del territorio, fino a 20 persone al giorno, utilizzando la cucina dell’abitazione e stoviglie monouso biodegradabili e compostabili.
Elenco degli operatori agrituristici e requisiti di iscrizione
Presso la struttura competente è istituito l’elenco regionale degli operatori agrituristici. L’iscrizione richiede che l’azienda sia dotata di adeguata organizzazione e di sufficiente entità di fattori produttivi, secondo parametri minimi definiti dalla Giunta regionale per tipologia di attività.
L’operatore deve inoltre:
- aver assolto l’obbligo scolastico;
- esercitare l’attività agricola da almeno tre anni come imprenditore agricolo titolare, oppure, se coniuge/parente/affine, come coadiuvante familiare iscritto all’INPS;
- aver frequentato con esito favorevole il corso di formazione per l’attività agrituristica;
- non avere condanne recenti per specifici reati in materia alimentare o sanitaria, salvo riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione né dichiarato delinquente abituale.
Possono iscriversi anche società agricole costituite tra imprenditori agricoli per l’esercizio dell’agriturismo, con requisiti in parte riferiti a tutti i soci e in parte al socio preposto.
Procedura di iscrizione, variazioni e cancellazione dall’elenco
La domanda di iscrizione va presentata alla struttura competente e deve descrivere le caratteristiche dell’azienda. La richiesta del parere di razionalità sul progetto agrituristico va presentata entro cinque anni dall’iscrizione; decorso inutilmente tale termine, l’iscrizione si considera cancellata. La struttura definisce anche la capacità ricettiva tramite l’attestato di complementarità.
Il dirigente competente iscrive l’operatore entro trenta giorni se la domanda è regolare e completa. Gli iscritti devono comunicare entro sessanta giorni ogni variazione dei requisiti. La perdita anche di un solo requisito comporta la cancellazione dall’elenco, disposta dal dirigente e comunicata allo sportello unico competente.
Formazione professionale e idoneità
L’iscrizione è subordinata alla frequenza di un corso periodico di formazione e al superamento del relativo esame di idoneità. Per i familiari coadiuvanti che subentrano nell’attività, l’iscrizione richiede un apposito corso e il superamento dell’esame. Sono previsti anche corsi per operatori già non iscritti decorsi dieci anni dal conseguimento dell’idoneità. La Giunta regionale disciplina organizzazione, svolgimento e standard minimi di competenza. I corsi sono finanziati in regime de minimis fino al 100% del valore del servizio agevolato.
Attestato di complementarità
Per esercitare l’attività agrituristica è necessario l’attestato che dichiara la complementarità tra attività agricola e agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali non è soggetta a tale accertamento. La complementarità è verificata dalla struttura competente sulla base di criteri e parametri stabiliti dalla Giunta, con particolare riguardo al rapporto tra ore di lavoro dedicate all’agricoltura e all’agriturismo. L’attestato è rilasciato dal dirigente.
SCIA, subingresso e controlli sui requisiti
L’esercizio dell’attività, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o gestione sono soggetti a SCIA da presentare allo sportello unico. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata dell’attività e le dichiarazioni sui requisiti sanitari, urbanistici, di sicurezza, sull’assenza di cause ostative, sull’iscrizione nell’elenco e sul possesso dell’attestato di complementarità.
Per le società, alcuni requisiti devono essere posseduti sia dal legale rappresentante sia dal socio preposto. In caso di subingresso mortis causa, il successore privo dei requisiti relativi all’iscrizione e all’attestato può proseguire provvisoriamente l’attività, acquisendo e dimostrando i requisiti entro un anno, salvo forza maggiore, purché siano posseduti i requisiti sanitari, di disponibilità dei locali e di assenza di cause ostative.
Chiusura temporanea, obblighi operativi e sospensione dell’attività
Le aziende ad apertura annuale che intendono chiudere temporaneamente devono comunicarlo allo sportello unico e alla struttura competente; la chiusura non può superare 90 giorni complessivi nell’anno solare, anche non consecutivi. Per recupero edilizio o gravi e imprevedibili circostanze, la chiusura può essere autorizzata fino a 24 mesi consecutivi. In caso di chiusura temporanea, i vincoli di destinazione si prorogano per pari periodo.
Tra gli obblighi dell’operatore vi sono l’esposizione dei prezzi, della lista dei prodotti impiegati con indicazione della provenienza, del distintivo e del livello di classificazione, l’osservanza degli adempimenti di pubblica sicurezza, la comunicazione annuale di orari, periodi di apertura e prezzi, il consentire i controlli e il garantire un numero minimo di passaggi annui della struttura. La mancata comunicazione dei prezzi comporta l’applicazione degli ultimi prezzi validamente comunicati.
Se viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti, lo sportello unico assegna un termine per il ripristino e può disporre la sospensione dell’attività; in caso di mancato adeguamento, dispone il divieto di prosecuzione. I provvedimenti sono efficaci dalla comunicazione all’interessato.
Addetti e requisiti igienico-sanitari
Per l’attività agrituristica l’operatore può avvalersi di manodopera familiare e di personale dipendente assunto con contratto agricolo. Il ricorso a soggetti esterni è ammesso solo per servizi complementari.
Le attività di preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché la macellazione di animali allevati in azienda destinati al consumo degli ospiti, sono subordinate al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente e di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta regionale.
Agevolazioni finanziarie per gli investimenti agrituristici
Gli operatori iscritti possono ottenere agevolazioni per:
- recupero di fabbricati o porzioni di essi destinati all’agriturismo;
- ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o locali per attività agrituristiche;
- acquisto di arredamenti strettamente funzionali all’attività;
- realizzazione di opere e impianti per attività complementari.
Le iniziative di recupero e ampliamento sono ammesse nel rispetto dei limiti di ricettività e tenendo conto delle agevolazioni già percepite. La Giunta regionale definisce spese ammissibili, criteri e parametri di determinazione della spesa.
Tipologia delle agevolazioni e condizioni di accesso
Le agevolazioni consistono in mutui a tasso agevolato fino al 100% della spesa ammissibile, con durata ventennale per gli interventi su immobili e impianti principali e decennale per gli arredi, oltre a un preammortamento massimo di 48 mesi. Le iniziative possono anche essere finanziate con contributi a fondo perduto nell’ambito di programmi cofinanziati dal FEASR, approvati dal Consiglio regionale e subordinati all’approvazione della Commissione europea.
Il tasso dei mutui è fisso e determinato dalla Giunta. Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis. Per i mutui è utilizzato il fondo di rotazione regionale. Gli immobili oggetto dell’intervento devono essere di proprietà dell’operatore, del coniuge o di un parente/affine entro i gradi indicati, oppure della società o di un socio; se non proprietario, il richiedente deve dimostrare la disponibilità dell’immobile e il consenso del proprietario.
Procedura di concessione delle agevolazioni
Le domande, salvo quelle per gli arredi, devono essere presentate prima dell’avvio dell’iniziativa e previo parere di razionalità sul progetto agrituristico. La struttura competente verifica l’ammissibilità e comunica l’importo di spesa ammissibile entro 90 giorni. La concessione avviene con provvedimento dirigenziale, con l’accettazione di FINAOSTA S.p.A. per i mutui e sulla base della disponibilità del fondo di rotazione.
La Giunta regionale stabilisce i criteri per eventuali graduatorie e disciplina gli aspetti procedimentali, la documentazione da presentare e i limiti massimi del mutuo concedibile.
Vincolo di destinazione, revoca e divieti successivi
All’atto della concessione, il beneficiario si obbliga a non mutare la destinazione dichiarata per 10 anni per i beni mobili e per 20 anni per gli immobili, decorrenti dalla data di erogazione a saldo. La sostituzione dei beni finanziati con altri della stessa natura non comporta restituzione, se autorizzata dal dirigente.
Le agevolazioni sono revocate se:
- viene violato il vincolo di destinazione;
- l’operatore è cancellato dall’elenco prima della scadenza dei vincoli;
- l’attività agrituristica cessa prima della scadenza dei vincoli, salvo cessione d’azienda;
- i lavori non sono ultimati entro il termine massimo fissato dalla Giunta, comunque non oltre cinque anni dalla concessione;
- l’attività non viene avviata entro tre anni dal saldo;
- emergono dichiarazioni non veritiere.
La revoca comporta la restituzione del capitale residuo, con una penale fino al 10% e, se prevista, la rateizzazione fino a 24 mesi. L’inadempimento comporta il divieto di ottenere altre agevolazioni regionali per cinque anni, salvo alcune eccezioni sociali e fiscali. La Giunta può autorizzare, in presenza di gravi motivi, il mutamento di destinazione o, nei casi ammessi, la cessione anticipata dell’azienda; in tali ipotesi i mutui devono essere estinti anticipatamente.
Divieto di cumulo e nuove agevolazioni
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri interventi pubblici per le stesse iniziative. Decorso il vincolo di destinazione, i fabbricati agrituristici possono essere nuovamente agevolati solo per riqualificazione e ammodernamento.
Urbanistica, accessibilità e segnaletica
I locali destinati ad attività agrituristiche sono assimilati alle abitazioni rurali. Per gli interventi di ampliamento o nuova costruzione la volumetria non è soggetta alla densità fondiaria prevista per le residenze agricole, ferma la restante disciplina del PRG. La progettazione nelle zone E deve rispettare gli indirizzi paesistici e l’uso di materiali tradizionali; le autorimesse devono essere interrate o seminterrate. Le disposizioni speciali integrano o prevalgono sulle difformi norme urbanistiche comunali.
Per il recupero di edifici esistenti devono essere rese accessibili, ove tecnicamente possibile, almeno una camera doppia e un bagno, un alloggio, i locali di somministrazione, quelli per le attività complementari, i locali comuni e i percorsi di accesso. Le nuove costruzioni devono rispettare la normativa vigente sull’accessibilità.
La struttura competente approva il progetto dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche. L’uso delle espressioni “agriturismo” e correlate è riservato esclusivamente agli operatori agrituristici e alle loro associazioni.
Classificazione e marchio di qualità
Le aziende agrituristiche sono classificate in base a requisiti oggettivi relativi alla dotazione strutturale, alla professionalità dell’operatore e ai servizi complementari offerti. La classificazione è obbligatoria per le aziende che svolgono locazione di camere o di alloggi ed ha durata quinquennale; in caso di mutamento dei requisiti, la struttura competente ne dispone la revisione d’ufficio.
La Regione istituisce anche un marchio di qualità per le aziende agrituristiche, assegnato su richiesta alle aziende in possesso dei requisiti. La Giunta stabilisce i criteri di attribuzione, mantenimento e revoca; la verifica periodica del mantenimento è affidata a organismi indipendenti accreditati, con onere a carico del bilancio regionale.
Trattamento dei dati, vigilanza e sanzioni
La struttura competente è autorizzata al trattamento dei dati personali necessario all’attuazione della legge, comprese comunicazione e diffusione nei limiti delle finalità istituzionali.
La struttura competente può effettuare controlli in ogni momento. I funzionari incaricati possono accedere ai locali e visionare i registri e le scritture pertinenti; l’esito dei controlli è comunicato allo sportello unico per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Le sanzioni amministrative previste riguardano la violazione delle regole su attività, ubicazione, elenco operatori, obblighi gestionali e uso improprio delle espressioni riservate. È inoltre prevista, alla terza violazione definitivamente accertata nell’arco di cinque anni, la sospensione dell’esercizio dell’attività per un anno.
Abrogazioni, fondo di rotazione e copertura finanziaria
La legge abroga la precedente legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e il regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1. I mutui agevolati sono finanziati tramite un fondo di rotazione regionale, alimentato da stanziamenti, rimborsi, interessi e recuperi di somme restituite dai beneficiari.
L’onere finanziario della legge è quantificato per gli esercizi 2006, 2007 e successivi e trova copertura nei pertinenti obiettivi programmatici del bilancio regionale. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione. La Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Gli operatori già iscritti nell’elenco previgente sono iscritti d’ufficio nel nuovo elenco, anche se non ancora in possesso dei nuovi parametri minimi o dei requisiti di complementarità, ma solo per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della legge. Entro tale termine devono adeguarsi, altrimenti sono cancellati; fino all’adeguamento non possono accedere alle agevolazioni.
Gli operatori con azienda non ubicata nel centro aziendale possono comunque ottenere agevolazioni limitatamente alle sole attrezzature e arredi. Per le domande di agevolazione presentate prima dell’entrata in vigore continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nei limiti indicati dalla disciplina transitoria.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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