L.R. Valle d'Aosta 27/2006
Interventi della Regione autonoma Valle d’Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Valle d'Aosta, interventi regionali a favore dell’adesione a forme pensionistiche complementari, di altri strumenti previdenziali e di iniziative assistenziali. Prevede l’uso di una società regionale, un fondo di dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2006 e criteri attuativi fissati dalla Giunta. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, ma molte misure sono legate a stanziamenti annuali e all’evoluzione dei fondi pensione territoriali.
Sostegno regionale alla previdenza complementare e ad iniziative assistenziali in Valle d'Aosta
Sostegno regionale alla previdenza complementare e ad iniziative assistenziali
La legge istituisce un quadro di interventi della Regione autonoma Valle d’Aosta a sostegno della previdenza complementare e integrativa, nonché di iniziative assistenziali. La disciplina è rivolta alle persone fisiche residenti in regione o che vi svolgono attività lavorativa o professionale, nel rispetto delle competenze statutarie e della normativa statale di attuazione.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione mira a incrementare la sicurezza economica e il benessere dei destinatari, promuovendo e tutelando:
- l’adesione a forme pensionistiche complementari;
- l’adesione ad altri strumenti previdenziali per soggetti privi di coperture pensionistiche complementari;
- iniziative di natura assistenziale.
La legge prevede anche la possibilità, nel quadro della normativa statale, di promuovere e istituire forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale.
Partecipazione delle parti sociali
Per assicurare il perseguimento delle finalità della legge, la Regione garantisce la partecipazione attiva degli organismi associativi e di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel territorio regionale.
Attuazione tramite la società regionale
Per l’attuazione degli interventi la Regione si avvale di Servizi previdenziali Valle d’Aosta S.p.A., che deve operare con la diligenza del mandatario. I rapporti tra Regione e Società sono regolati da appositi disciplinari approvati dalla Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente. Le forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono inoltre utilizzare direttamente, secondo criteri fissati dalla Giunta, i servizi forniti dalla Società.
Soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche territoriali
Alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono aderire:
- i residenti in Valle d’Aosta e coloro che vi esercitano attività lavorativa o professionale, come dipendenti pubblici o privati o in forma autonoma;
- i dipendenti di imprese che operano nel territorio regionale con unità operative stabili o con sede legale in regione;
- il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione;
- il personale dipendente dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta;
- i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, secondo la disciplina contrattuale applicabile.
Possono aderire anche coloro che conferiscono espressamente o tacitamente il trattamento di fine rapporto o che aderiscono ad altri fondi pensione, secondo i principi della normativa statale richiamata.
Tipologia degli interventi regionali
Gli interventi regionali devono essere diretti a fronteggiare situazioni economiche e sociali più svantaggiate, con un limite massimo per ciascun beneficiario e con particolare attenzione a situazioni temporanee o permanenti di svantaggio del beneficiario o del suo nucleo familiare.
Gli interventi possono consistere in:
- garanzie per la salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento e per la certezza dell’erogazione delle prestazioni previdenziali;
- incentivi a sostegno dei versamenti contributivi per soggetti in particolare bisogno o difficoltà;
- servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti;
- incentivi di natura assistenziale per soggetti in particolare bisogno o difficoltà, anche tramite servizi essenziali a costi ridotti.
La Giunta regionale può inoltre assumere ulteriori iniziative di sostegno amministrativo, contabile e logistico per le persone fisiche aderenti alle forme pensionistiche complementari territoriali, nei limiti delle risorse disponibili.
Beneficiari degli interventi
Gli interventi relativi alle lettere a), b) e c) sono realizzati, tramite la Società, in favore di chi aderisce a fondi pensione disciplinati dal d.lgs. 124/1993, a forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252/2005, o ad altri strumenti previdenziali per persone prive di coperture complementari, purché sussista almeno una delle seguenti condizioni:
- residenza nel territorio regionale;
- svolgimento prevalente dell’attività lavorativa e professionale nel territorio regionale;
- qualità di dipendente di imprese con unità operative stabili nel territorio regionale.
Gli interventi assistenziali di cui alla lettera d), realizzabili anche tramite la Società, sono destinati a tutti i residenti nel territorio regionale.
Fondo di dotazione e destinazione delle risorse
Per il 2006 la Giunta regionale è autorizzata a costituire presso la Società un fondo di dotazione iniziale di 3.000.000 di euro. Le risorse del fondo e le rendite derivanti dal loro investimento sono destinate al finanziamento degli interventi di sostegno alla previdenza complementare e integrativa, secondo la disciplina vigente risultante dalle successive modifiche. Per gli anni successivi, il fondo è alimentato da eventuali stanziamenti iscritti nel bilancio regionale.
Criteri attuativi e pubblicità
La Giunta regionale definisce con proprie deliberazioni:
- i criteri, le modalità di attuazione e l’oggetto specifico degli interventi, compresi gli ulteriori requisiti dei beneficiari;
- ogni altro aspetto necessario al perseguimento delle finalità della legge.
Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
Disposizioni finanziarie
L’onere per il 2006 è fissato in 3.000.000 di euro e trova copertura nel bilancio regionale 2006 e nel bilancio pluriennale 2006/2008 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese correnti. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. A decorrere dal 2007, l’eventuale onere annuo è determinato con legge finanziaria regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina conserva rilevanza per gli interventi regionali e per il quadro organizzativo della previdenza complementare territoriale, mentre la dotazione iniziale e gli stanziamenti originari restano riferiti all’esercizio 2006; alcune previsioni sono state inoltre aggiornate da successive modifiche legislative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 dic 2006L.R. Valle d'Aosta 28/2006
- Legge · 4 dic 2006L.R. Valle d'Aosta 29/2006
- Legge · 15 dic 2006L.R. Valle d'Aosta 33/2006
- Legge · 15 dic 2006L.R. Valle d'Aosta 31/2006
- Legge · 15 dic 2006L.R. Valle d'Aosta 30/2006
- Legge · 20 nov 2006L.R. Valle d'Aosta 24/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →