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Legge

L.R. Valle d'Aosta 35/2006

Istituzione e disciplina della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 35/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Valle d’Aosta la Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale, incaricata di elaborare un documento finale da sottoporre al Consiglio regionale e, se del caso, iniziative legislative ai sensi dello Statuto. La Convenzione ha durata limitata: doveva presentare il documento entro 13 mesi dall’entrata in vigore e restare in carica comunque non oltre la fine della legislatura regionale in corso.

Istituzione della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Valle d'Aosta

Istituzione della Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale

La legge regionale disciplina la Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, strumento consultivo e propositivo volto ad aggiornare l’ordinamento regionale e a predisporre un documento da sottoporre al Consiglio regionale, anche in vista di eventuali iniziative ai sensi dello Statuto speciale. Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Finalità e articolazione dei lavori

La Convenzione è istituita per discutere e predisporre un documento finale destinato al Consiglio regionale. I lavori sono organizzati in quattro fasi:

  • una fase istruttoria, finalizzata a ricostruire le radici e le ragioni della specialità valdostana e a individuare gli strumenti più idonei per l’aggiornamento dell’ordinamento regionale;
  • una fase di ascolto e confronto con la comunità valdostana, per favorire la più ampia partecipazione al dibattito;
  • una fase propositiva, con la redazione di un documento finale, anche in forma di articolato, eventualmente contenente opzioni diverse da sottoporre al Consiglio regionale;
  • una fase di monitoraggio del seguito dato ai lavori, con particolare attenzione all’iter parlamentare di eventuali provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio regionale.

Composizione della Convenzione

La Convenzione è composta da una pluralità di soggetti istituzionali, economici e sociali, tra cui:

  • il Presidente del Consiglio regionale;
  • il Presidente della Regione;
  • i capigruppo consiliari o loro delegati;
  • il Presidente e un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;
  • i parlamentari eletti in Valle d’Aosta;
  • un rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta;
  • un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Camera;
  • cinque personalità di particolare prestigio e competenza nominate dal Consiglio regionale;
  • due rappresentanti delle imprese;
  • due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  • un rappresentante degli organismi di parità della Regione;
  • un rappresentante del terzo settore;
  • un rappresentante della minoranza linguistica walser. La Convenzione elegge tra i consiglieri regionali suoi componenti un presidente.

Ufficio di coordinamento e organizzazione dei lavori

Il Presidente della Convenzione è assistito da un Ufficio di coordinamento, composto da:

  • due vicepresidenti nominati dalla Convenzione, uno in rappresentanza degli enti locali e l’altro su proposta del Presidente del Consiglio;
  • il Presidente del Consiglio regionale;
  • tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale con votazioni separate, di cui due della maggioranza e uno dell’opposizione. L’Ufficio di coordinamento svolge funzioni di impulso, organizzazione dei lavori e raccordo con istituzioni e soggetti esterni. Inoltre predispone il documento preparatorio e il documento finale da sottoporre alla Convenzione.

Adempimenti, supporto e strumenti di partecipazione

Il Presidente del Consiglio regionale riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato dei lavori. L’Ufficio di coordinamento gestisce una sezione dedicata del sito internet del Consiglio regionale, con forum interattivo, per pubblicare atti e documenti e informare costantemente sull’avanzamento dei lavori. Il supporto tecnico e di segreteria è garantito dalle strutture del Consiglio regionale. Per il supporto tecnico e la consulenza giuridica la Convenzione può avvalersi di esperti esterni, anche riuniti in comitato; i relativi incarichi sono deliberati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di coordinamento.

Sede, funzionamento e partecipazione

La Convenzione ha sede presso il Consiglio regionale e vi svolge le riunioni. È convocata dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono pubbliche e i lavori possono essere organizzati anche in sottogruppi per l’esame di singole questioni o materie. La partecipazione è gratuita. Ai componenti indicati dalla legge che non risiedono nel luogo di riunione spetta il rimborso delle spese di trasferta, secondo le modalità previste per i consiglieri regionali, per ogni giornata di riunione. Lo stesso rimborso spetta ai componenti che si rechino, su incarico della Convenzione, in località diverse dalla sede di riunione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale sul funzionamento delle commissioni consiliari.

Forum e partecipazione esterna

Enti pubblici e privati, cittadini, associazioni anche non riconosciute e altre organizzazioni con sede nel territorio regionale e operanti nello stesso, interessati al dibattito sull’aggiornamento dell’ordinamento regionale, possono chiedere di aderire a un organismo interattivo denominato Forum. Il Forum è informato regolarmente sui lavori della Convenzione ed è audito e consultato secondo le modalità definite dalla Convenzione. Il Forum è coordinato da un responsabile designato dall’Ufficio di coordinamento, scelto tra i suoi componenti.

Durata dei lavori e regime temporale

La Convenzione deve sottoporre al Consiglio regionale il documento finale entro tredici mesi dall’entrata in vigore della legge; il termine originario di otto mesi è stato successivamente modificato. La Convenzione resta comunque in carica fino all’approvazione definitiva, da parte del Parlamento, degli eventuali provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale ai sensi dello Statuto speciale e, in ogni caso, non oltre la scadenza della legislatura regionale in corso.

Disposizioni finanziarie

L’onere per l’attuazione della legge è fissato in 60.000 euro per l’anno 2007 e grava sul bilancio del Consiglio regionale, con copertura negli stanziamenti iscritti nel medesimo bilancio per l’anno 2007.

Testo integrale

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