Cassazione Civile, Sentenza n. 01636/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Farmec s.r.l. aveva denunciato in dichiarazione un credito d'imposta per imposte estere (art. 165 t.u.i.r.) di euro 244.945,00 relativo a ritenute operate nel Regno Unito su interessi maturati su crediti verso una consociata (AGCO Manufacturing Ltd) e pagati direttamente ad altra consociata (AGCO International Ltd). L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento disconoscendo il credito ritenendo che non fosse avvenuto un effettivo pagamento né degli interessi né della ritenuta ma solo una semplice riorganizzazione contabile/successione della debitrice. In primo grado la CTP aveva accolto la contribuente ritenendo avvenuto il pagamento contabile; la CTR, in appello dell'Ufficio, ha ritenuto invece non provato il pagamento delle somme e delle ritenute e ha accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione la contribuente ha dedotto, tra l'altro, omissione di esame di documenti (allegati al p.v.c.), errata interpretazione dell'art. 1188 c.c. (pagamento al terzo indicato dal creditore) e violazione delle garanzie endoprocedimentali (art. 12, comma 7 legge n. 212/2000).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Farmec s.r.l. Confermando la CTR, la Corte ha ritenuto che: a) l'avviso ha disconosciuto il credito d'imposta e non ha accertato una maggiore Ires in senso tradizionale; b) i documenti prodotti dalla contribuente (accordo del 29/12/2004, scritture contabili e modello CT61) non provavano in via certa un pagamento "cash" degli interessi e della ritenuta, essendo l'accordo esplicito nel prevedere che le regolazioni potessero essere effettuate mediante annotazioni contabili senza trasferimento di denaro; c) in mancanza della prova del conseguimento del reddito estero e del pagamento definitivo delle imposte estere, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 165 t.u.i.r.; d) l'omessa esplicita menzione nella motivazione dell'avviso delle osservazioni ex art. 12 comma 7 legge n. 212/2000 non comporta automaticamente nullità dell'atto impositivo; e) le censure sulla motivazione e sugli atti di merito non soddisfano i rigorosi parametri di ammissibilità in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Regno Unito (21 ottobre 1988), art. 11
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato"; "Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ... l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi
La Corte richiama la disciplina convenzionale che consente la ritenuta nel Regno Unito fino al 10% sugli interessi; tale ritenuta può generare, se effettivamente versata a titolo definitivo, un credito d'imposta in Italia nei limiti e con le condizioni previste dall'art. 165 t.u.i.r.
D.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), art. 165
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione...; comma 6: L'imposta estera pagata a titolo definitivo ... costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza...
Per riconoscere il credito d'imposta ex art. 165 devono coesistere: a) un reddito prodotto all'estero che concorra al reddito complessivo; b) il pagamento di imposte estere a titolo definitivo; c) la prova effettiva del pagamento. Se manca il pagamento o il reddito non concorre, il credito non è riconoscibile.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
L'amministrazione ha l'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, ma la mancata esplicita esposizione nell'atto impositivo non si risolve automaticamente in nullità dell'avviso, salvo irregolarità espressamente previste ovvero lesione di specifiche garanzie.
Legge n. 241/1990, art. 10, lett. b)
Obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte osserva che l'obbligo è rispettato anche quando l'amministrazione replica alle questioni ma non riporta testualmente ogni valutazione, salvo i casi di nullità per violazione manifestamente lesiva.
D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
Norma richiamata nell'avviso per il recupero di imposte/crediti indetraibili; la Corte rileva che l'avviso contestava il credito d'imposta ai sensi di tale procedimento.
Codice civile, art. 1188
Riguarda il pagamento fatto alla persona indicata dal creditore; la Corte ritiene inapplicabile la doglianza della contribuente perché i documenti dimostravano che la regolazione fu convenuta tramite scritture contabili e non tramite pagamento al terzo che renderebbe certo l'effettivo versamento.
Codice civile, art. 1277
Richiamato dalla contribuente per sostenere che l'estinzione delle obbligazioni può avvenire anche senza trasferimento materiale di denaro; la Corte osserva che, pur riconoscendo la possibilità, occorre prova certa del fatto estintivo e nel caso concreto tale prova non è stata fornita.
Costituzione, art. 111, comma 6 (richiamato nella giurisprudenza)
Limite al sindacato sulle motivazioni in cassazione: la Corte indica che il controllo della motivazione in sede di legittimità è circoscritto al minimo costituzionale di adeguata motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Regola i limiti del ricorso per cassazione per omissione di esame di fatto decisivo; la Corte ricorda i rigorosi requisiti di specificazione e decisività richiesti per tale motivo.
Massime di principio
- Per ottenere il credito d'imposta per imposte estere ex art. 165 t.u.i.r. il contribuente deve provare in modo certo: l'esistenza di redditi prodotti all'estero che concorrono al reddito complessivo e l'effettivo pagamento definitivo delle imposte estere; mere annotazioni contabili non sono di per sé sufficenti.
- Un trasferimento della posizione debitoria all'interno del gruppo (successione della debitrice) e la registrazione contabile di un'operazione non equivalgono automaticamente a un pagamento "cash" rilevante ai fini del credito d'imposta; occorre documentazione che attesti il versamento effettivo o una certificazione estera opponibile.
- Le dichiarazioni e i modelli rilasciati dalla sola parte estera (es. documenti contabili della debitrice estera) hanno valore probatorio limitato rispetto a certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali estere o ad evidenze di pagamento effettivo.
- La mancata esplicita motivazione, nell'atto amministrativo, delle osservazioni del contribuente ex art. 12 comma 7 legge n. 212/2000 non comporta automaticamente nullità dell'atto: la nullità è eccezionale e richiede la lesione di specifiche garanzie o irregolarità espressamente previste.
- In sede di cassazione i motivi che lamentano omissione di esame di documenti o fatti devono indicare con precisione il fatto storico, il punto del processo in cui è emerso e dimostrare che l'elemento trascurato avrebbe sicuramente determinato una decisione diversa; i criteri di specificità sono stringenti.
- Il carico della prova in materia di credito per imposte estere grava sul contribuente: senza prova convincente dell'effettivo pagamento e del conseguente reddito estero, l'amministrazione è legittimata a disconoscere il credito.
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