Cassazione Civile, Sentenza n. 01637/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRES anno 2004 che disconosceva un credito d'imposta per imposte estere (interessi su finanziamento a consociata) dichiarato con dichiarazione integrativa presentata il 31/10/2006. Questione procedurale principale: emissione dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (contraddittorio endoprocedimentale) e mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, di "casi di particolare e motivata urgenza"; profilo sostanziale secondario relativo alla effettività del pagamento all'estero e del relativo credito d'imposta
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e quindi ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dalla CTR. La Corte ha ritenuto che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni determina di per sé l'illegittimità dell'atto emesso ante tempus, salvo prova di specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto controverso; ha precisato che l'imminente decadenza dell'azione accertativa (erroneamente richiamata come "prescrizione" nell'atto impugnato) non costituisce motivo di urgenza giustificativo e che i ritardi imputabili alla Guardia di Finanza sono rilevanti come responsabilità dell'amministrazione nel suo complesso. La censura dell'Agenzia sulla motivazione della CTR è stata ritenuta infondata.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di 60 giorni tutela il contraddittorio; la sua inosservanza rende illegittimo l'atto emesso prima dello spirare del termine, salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di particolare e motivata urgenza riferibili al rapporto controverso e che esulino dalla sfera organizzativa dell'ente impositore
art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione al necessario contenuto motivazionale della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse apparente e fosse congruamente ancorata ai principi di diritto invocati
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 c.p.c.
Norme processuali invocate dall'Agenzia per censure di violazione di legge, motivazione insufficiente e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione al termine decadenziale per l'esercizio dell'azione accertativa; la Corte esclude che l'imminenza del termine decadenziale giustifichi l'inosservanza del termine dilatorio
art. 165, comma 1, T.U.I.R.
Norma che disciplina i redditi prodotti all'estero e il relativo credito d'imposta; citata nella esposizione dei fatti come base normativa del credito reclamato dalla contribuente
art. 11 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito
Riferimento nella vicenda di fatto sulla ritenuta applicata nel Regno Unito sui pagamenti tra consociate; non decisiva ai fini procedurali della sentenza
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 rende illegittimo l'avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche e motivate ragioni di urgenza riferibili al singolo rapporto tributario
- L'imminente scadenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione accertativa non costituisce, di per sé, motivo idoneo a integrare la "particolare e motivata urgenza" necessaria per derogare al termine dilatorio
- Eventuali ritardi o difficoltà istruttorie attribuibili ad organi di controllo collaterali (es. Guardia di Finanza) sono rilevanti come responsabilità dell'amministrazione nel suo complesso e non giustificano autonomamente l'anticipata emissione dell'atto impositivo
- La prova dell'urgenza incombe sull'Amministrazione: per derogare al termine di 60 giorni è necessario documentare fatti concreti, esterni all'amministrazione stessa, che rendano improrogabile l'adozione dell'atto
- La nullità dell'atto per violazione del termine dilatorio è insanabile e opera indipendentemente dalla natura del tributo (armonizzato o non armonizzato) quando la legge prevede espressamente il termine per il contraddittorio
- In fase difensiva, se si contesta un atto emesso ante tempus conviene sollevare tempestivamente l'eccezione di violazione dell'art. 12, comma 7 L. 212/2000 e chiedere l'annullamento per aver precluso il pieno esercizio del contraddittorio
- Se il contribuente ottiene l'accoglimento del ricorso sul piano procedurale (nullità dell'atto), le eventuali sanzioni collegate all'atto di accertamento perdono efficacia conseguentemente
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