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Ordinanza

Ordinanza n. 3357/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) del provvedimento di diniego reso, ai sensi dell’art.20, comma 6 del d.P.R. 380/2001, dal Comune di Ottaviano - VII Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, in data 24 marzo 2026, prot.n.10663/2026, in ordine alla istanza di rilascio del Permesso di Costruire - Protocollo SUAP: REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0166345 - Codice Pratica: 04173690639-09122024-1606 - Id: 4499, presentata dalla Diagnostica Biomedica Caldarelli il 10 dicembre 2024; b) di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso il parere sfavorevole reso dal Responsabile del Settore VII prot.8268 del 5 marzo 2026, indicato nel provvedimento di diniego definitivo;

Giustizia amministrativa202602889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire opposto dal Comune di Ottaviano ai sensi dell’art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001, connesso parere sfavorevole del competente settore comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 24 marzo 2026 con cui è stata respinta, ai sensi dell’art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001, l’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata il 10 dicembre 2024, nonché il presupposto parere sfavorevole del Responsabile del Settore VII del 5 marzo 2026. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la decisione riguarda esclusivamente la competenza interna della Sezione giudicante.

La decisione

Il TAR Campania, Sezione Nona, ha rilevato che la controversia riguarda materia edilizia relativa a opere da realizzarsi nel territorio del Comune di Ottaviano. In base al decreto presidenziale n. 23/2025, la competenza interna a trattare tale materia appartiene alla Sezione Terza, non alla Sezione Nona. Il fascicolo è stato quindi trasmesso al Presidente del Tribunale per la riassegnazione del ricorso alla Sezione competente, ai fini della successiva rimessione sul ruolo cautelare. L’ordinanza non decide né la legittimità del diniego né la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • decreto presidenziale n. 23/2025

    È richiamato quale atto organizzativo che attribuisce alla Sezione Terza del TAR Campania la competenza interna sulle controversie edilizie relative alle opere da realizzarsi nel territorio del Comune di Ottaviano.

Massime di principio

  • Quando una controversia edilizia è assegnata a una Sezione del TAR diversa da quella individuata dalle regole interne di riparto, il collegio deve trasmettere il fascicolo al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione competente, senza pronunciarsi sul merito o sulla domanda cautelare.
  • La riassegnazione interna della causa per ragioni di competenza tabellare costituisce una questione organizzativa del Tribunale e non comporta, di per sé, una declinatoria della giurisdizione o della competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziCompetenzaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo

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