Sentenza del 28/09/2015 n. 4109 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
APPELLO SOTTOSCRITTO DA DIRIGENTE "DECADUTO" - Vizio di sottoscrizione - Sussiste - Inammissibilità dell'atto di appello - Consegue - Applicazione del d.lgs. n. 165/2001 - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, perché sottoscritto da un soggetto privo del potere di rappresentare validamente l’Amministrazione. La carenza di legittimazione del firmatario non consente di considerare validamente instaurato il giudizio d’appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’appello è stato sottoscritto da un funzionario il cui incarico dirigenziale era divenuto inefficace a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. Il soggetto, non essendo più legittimato a esercitare funzioni dirigenziali, non poteva adottare e sottoscrivere atti idonei a impegnare l’Amministrazione verso l’esterno. Ne deriva un vizio di sottoscrizione dell’atto di appello.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L’atto di appello deve essere proposto nelle forme previste dalla legge e sottoscritto secondo le regole applicabili.
La sottoscrizione dell’appello deve provenire da un soggetto munito del necessario potere rappresentativo. Se il firmatario è privo di legittimazione, l’atto è inammissibile.
Art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Il potere di adottare e sottoscrivere atti esterni dell’Amministrazione appartiene ai dirigenti competenti o a soggetti validamente delegati. Un funzionario decaduto dall’incarico dirigenziale non può esercitare tale potere.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La pronuncia ha determinato la decadenza o l’inefficacia degli incarichi dirigenziali conferiti senza il rispetto delle procedure previste, incidendo sulla legittimazione dei soggetti che li ricoprivano.
Massime di principio
- La validità di un atto processuale dell’Amministrazione dipende anche dalla legittimazione del soggetto che lo sottoscrive, non soltanto dal contenuto dell’atto.
- Quando il firmatario ha perso l’incarico dirigenziale o non dispone di una delega valida, gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno possono essere dichiarati inammissibili.
- Nei giudizi tributari, il difetto di sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato può comportare l’inammissibilità dell’appello, con conseguente stabilizzazione della decisione impugnata.
- Prima di proporre un atto processuale occorre verificare la qualifica del firmatario, la permanenza dell’incarico e l’eventuale esistenza di una delega conforme alla legge.
- La decadenza dall’incarico dirigenziale non è una mera irregolarità interna: può incidere direttamente sulla validità degli atti adottati e sulla capacità dell’Amministrazione di stare in giudizio.
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