Sentenza n. 1174/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 287/2020 quanto al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza, anche mediante eventuale nomina di un commissario ad acta, deducendo la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato n. 287/2020, nella parte in cui aveva condannato l’amministrazione resistente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato. Hanno inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese del giudizio definito dalla sentenza azionata e alla rifusione della tassa giudiziaria. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato e documentato di avere ricevuto mediante bonifico le somme dovute in esecuzione della sentenza, rappresentando tuttavia la persistenza dell’interesse alla condanna alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell’intervenuto pagamento delle somme dovute in forza della sentenza oggetto di ottemperanza e ha ritenuto conseguentemente venuto meno l’interesse al conseguimento del bene della vita principale, dichiarando il ricorso improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere. Il giudice ha comunque condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta né è stata accolta una distinta condanna delle altre amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza e al decorso del termine per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo pecuniario derivante dal giudicato, viene meno l’interesse al conseguimento del bene della vita principale e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
- L’intervenuto pagamento dell’obbligazione principale non esclude la possibilità di regolare le spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la condotta processuale e l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione.
- In caso di adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, non sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, non essendo più necessario svolgere attività sostitutiva per conseguire l’esecuzione del giudicato.
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