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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/791

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/791 della Commissione del 19 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 per quanto riguarda la notifica dei livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso

Normativa europea32022R0791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema di comunicazione alla Commissione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, estendendo gli obblighi informativi ai livelli mensili delle scorte di cereali, semi oleosi e riso, nonché ad alcune informazioni sulle sementi certificate. La modifica è motivata dall’esigenza di colmare lacune informative emerse nel contesto delle perturbazioni del mercato successive all’invasione russa dell’Ucraina. Viene inoltre precisata la disciplina della cosiddetta "notifica per difetto", cioè il trattamento dei casi in cui gli Stati membri non trasmettano le informazioni entro il termine previsto.

Modifica le modalità di notifica alla Commissione dei livelli delle scorte di cereali, semi oleosi, riso e sementi certificate, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della politica agricola comune e dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri. Riguarda gli obblighi di notifica verso la Commissione di informazioni e documenti relativi in particolare a riso, cereali, semi oleosi e sementi certificate; per alcune voci gli obblighi interessano tutti gli Stati membri, per altre solo gli Stati membri produttori di riso, gli Stati membri con riserie o quelli interessati dalle pertinenti categorie di prezzi di cui agli allegati del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le nuove disposizioni sull’allegato III si applicano dal 1o luglio 2022, mentre il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regime di notifica su scorte e sementi certificate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/791 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di notifiche alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri. L’intervento è giustificato dall’esigenza di rafforzare la trasparenza di mercato e di colmare lacune informative emerse nel contesto delle perturbazioni conseguenti all’invasione russa dell’Ucraina.

Finalità e contesto

I considerando sottolineano che la qualità dei dati raccolti e diffusi è essenziale per monitorare il mercato e adottare misure adeguate. In particolare, la Commissione ritiene necessario disporre di informazioni aggiornate sui livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso, comprese la produzione e le scorte di sementi certificate detenute da produttori, grossisti e altri operatori pertinenti.

Notifica per difetto

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 viene sostituito per disciplinare la c.d. notifica negativa o per difetto. Se le informazioni richieste non sono notificate entro il termine, si presume, salvo diversa disposizione, che:

  • per i prezzi vi sia un’assenza di informazioni;
  • per gli altri dati quantitativi il valore sia pari a zero;
  • per le informazioni qualitative la situazione sia "nulla da segnalare".

La Commissione conserva comunque il potere di decidere se pubblicare il valore per difetto, sostituirlo con una stima oppure indicare la mancata notifica.

Nuovi obblighi informativi nell’allegato III

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è modificato per includere o riformulare le notifiche relative a quattro aree principali: riso, cereali, semi oleosi e sementi certificate.

Riso

Per ciascun tipo di riso di cui all’allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono essere comunicati:

  • superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone nell’anno del raccolto e resa alla lavorazione;
  • uso interno di riso, incluso quello dell’industria di trasformazione, espresso in equivalente lavorato;
  • livelli mensili delle scorte di riso, espresse in equivalente lavorato, detenute da produttori e riserie, distinte tra riso prodotto nell’Unione e riso importato.

Le scadenze sono differenziate: entro il 15 gennaio di ogni anno per i dati annuali riferiti all’anno precedente; entro la fine di ogni mese per le scorte del mese precedente. Sono coinvolti i soli Stati membri produttori di riso per la produzione di risone, tutti gli Stati membri per l’uso interno, e gli Stati membri produttori di riso nonché quelli con riserie per le scorte.

Cereali

Per i cereali, tutti gli Stati membri devono notificare il livello mensile delle scorte considerate rilevanti per il mercato dell’Unione, sulla base delle scorte detenute da produttori, grossisti e operatori pertinenti. La notifica deve essere effettuata entro la fine di ogni mese per il mese precedente.

Semi oleosi

Per i semi oleosi, tutti gli Stati membri devono comunicare mensilmente le scorte di colza, semi di girasole, semi di soia, farina di colza, farina di semi di girasole, farina di soia, olio di colza greggio, olio di semi di girasole greggio e olio di semi di soia greggio. Anche in questo caso, il dato riguarda le scorte detenute da produttori, grossisti e operatori pertinenti e va notificato entro la fine di ogni mese per il mese precedente.

Sementi certificate

Per cereali, riso, semi oleosi e colture proteiche per i quali gli Stati membri notificano i prezzi secondo i punti 1, 2 e 3 dell’allegato I o il punto 2 dell’allegato II, devono essere trasmessi:

  • la superficie accettata ai fini della certificazione;
  • i quantitativi di sementi raccolte ai fini della certificazione;
  • il livello delle scorte di sementi certificate detenute dagli operatori pertinenti.

Le scadenze sono tre: entro il 15 novembre di ogni anno per la superficie del raccolto dell’anno; entro il 15 gennaio di ogni anno per le sementi raccolte nell’anno precedente; entro la fine di febbraio e la fine di luglio per le scorte mensili. Gli Stati membri interessati sono quelli individuati dai pertinenti punti degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La parte sostanziale relativa alle nuove notifiche dell’allegato III si applica però solo dal 1o luglio 2022, per consentire agli Stati membri di predisporre metodologie e sistemi operativi di raccolta dei dati.

Portata pratica per gli operatori e per le amministrazioni

Il testo incide principalmente sugli obblighi informativi delle amministrazioni nazionali verso la Commissione. Per gli operatori del settore cerealicolo, risicolo e oleaginoso, nonché per i soggetti coinvolti nella certificazione delle sementi, il regolamento rafforza la tracciabilità e la trasparenza delle informazioni di mercato, con possibili riflessi sulla produzione di statistiche, monitoraggio dei livelli di stock e interventi di politica di mercato.

Disposizioni principali

Modifica della disciplina sulla notifica per difetto

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è sostituito. Se Stati membri, paesi terzi o operatori non notificano entro il termine le informazioni o i documenti richiesti, si presume, salvo diversa previsione, che vi sia: assenza di informazioni per i prezzi; valore pari a zero per gli altri dati quantitativi; situazione "nulla da segnalare" per le informazioni qualitative. In ogni caso la Commissione decide se pubblicare il valore per difetto, sostituirlo con una stima o indicare la mancata notifica.

Estensione delle notifiche su riso, cereali, semi oleosi e sementi certificate

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è modificato per introdurre e dettagliare nuove notifiche: scorte mensili di cereali rilevanti per il mercato dell’Unione; scorte mensili di colza, semi di girasole, semi di soia e relativi prodotti derivati; dati sul riso, inclusi superficie coltivata, resa, produzione di risone, uso interno e scorte mensili di riso; nonché informazioni sulle sementi certificate per cereali, riso, semi oleosi e colture proteiche.

Contenuto, periodicità e Stati membri interessati per il riso

Per ciascun tipo di riso di cui all’allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri notificano: superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone e resa alla lavorazione; uso interno di riso in equivalente lavorato; scorte mensili di riso detenute da produttori e riserie, distinte tra riso prodotto nell’Unione e riso importato. La notifica avviene entro il 15 gennaio di ogni anno per i dati annuali sull’anno precedente e entro la fine di ogni mese per le scorte del mese precedente. Sono interessati i soli Stati membri produttori di riso per la produzione di risone, tutti gli Stati membri per l’uso interno, e gli Stati membri produttori di riso e quelli con riserie per le scorte.

Contenuto, periodicità e Stati membri interessati per cereali e semi oleosi

Per i cereali, tutti gli Stati membri notificano il livello mensile delle scorte rilevanti per il mercato dell’Unione, sulla base delle scorte detenute da produttori, grossisti e operatori pertinenti, entro la fine di ogni mese per il mese precedente. Per i semi oleosi, tutti gli Stati membri notificano mensilmente le scorte di colza, semi di girasole, semi di soia, farine e oli greggi specificati nell’allegato, con la stessa periodicità.

Contenuto, periodicità e Stati membri interessati per le sementi certificate

Per cereali, riso, semi oleosi e colture proteiche per cui gli Stati membri notificano i prezzi sulla base dei punti 1, 2 e 3 dell’allegato I o del punto 2 dell’allegato II, devono essere notificati: superficie accettata ai fini della certificazione; quantitativi di sementi raccolte ai fini della certificazione; livello delle scorte di sementi certificate detenute dagli operatori pertinenti. La notifica è dovuta entro il 15 novembre di ogni anno per la superficie relativa al raccolto dell’anno, entro il 15 gennaio di ogni anno per le sementi raccolte dell’anno precedente, ed entro la fine di febbraio e la fine di luglio per le scorte mensili. Sono interessati gli Stati membri compresi nei pertinenti punti degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Entrata in vigore e applicazione differita parziale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la modifica relativa all’allegato III, che introduce le nuove notifiche, si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiobblighi di notificatrasparenza del mercato

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