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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/792

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/792 della Commissione del 19 maggio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli e germinali, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per le aree interessate dai focolai recenti viene sospesa l’autorizzazione all’ingresso; per alcune zone del Regno Unito, invece, l’autorizzazione viene ripristinata perché il rischio è rientrato. Le modifiche operano tramite l’aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, con applicazione urgente dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in relazione a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti che disciplinano l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. Incide sulle condizioni di ammissibilità per le zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetti sulle importazioni dai siti/zones specificati in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Sono interessate le zone soggette a restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; per alcune zone del Regno Unito il divieto è rimosso poiché i focolai risultano estinti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/792 della Commissione

Il regolamento interviene nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale per aggiornare, con urgenza, gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La misura risponde all’insorgenza di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, nonché alla necessità di ripristinare talune autorizzazioni per zone del Regno Unito per le quali il rischio è rientrato.

Contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione delle partite interessate. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi positivi delle zone da cui l’ingresso è autorizzato; il presente atto modifica tali elenchi, soprattutto negli allegati V e XIV, relativi rispettivamente al pollame/materiale germinale e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Motivi dell’intervento

Nei considerando la Commissione prende atto delle notifiche di focolai HPAI ricevute da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con conferme di laboratorio mediante RT-PCR in date comprese tra il 26 aprile e il 10 maggio 2022. Le autorità veterinarie interessate hanno istituito zone di controllo di 10 km e attuato una politica di abbattimento totale; nonostante ciò, la Commissione conclude che, per le zone colpite di recente, l’ingresso nell’Unione non deve più essere autorizzato. Per alcune zone del Regno Unito, invece, la Commissione ritiene estinto il rischio e ripristina la possibilità di ingresso.

Ambito delle modifiche: allegato V

L’allegato V è modificato per quanto riguarda le partite di pollame e materiale germinale di pollame.

Canada

Sono inserite le nuove zone CA-2.44 fino a CA-2.54, con riferimento a focolai localizzati in Saskatchewan, Alberta, Columbia Britannica, Ontario e Québec. Per ciascuna zona sono elencate le categorie interessate: pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame da macellazione, ratiti, pulcini di un giorno, partite inferiori a 20 capi, uova da cova e partite inferiori a 20 uova da cova. Le date riportate nelle righe indicano, a seconda della zona, il 26 aprile, 28 aprile, 29 aprile, 2 maggio o 3 maggio 2022.

Regno Unito

Le zone GB-2.53, GB-2.80, GB-2.89, GB-2.90, GB-2.92 e GB-2.94 sono aggiornate con riferimento alla sospensione derivante da focolai confermati tra l’8 dicembre 2021 e il 28 gennaio 2022; per tutte è indicata come data finale l’11 maggio 2022. È inoltre introdotta la nuova zona GB-2.121, relativa all’area di Lowdham, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, Inghilterra, con data di riferimento 7 maggio 2022.

Stati Uniti

Sono aggiunte le zone US-2.190 fino a US-2.204, corrispondenti a focolai in Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, South Dakota, Washington, Idaho e altre aree individuate da coordinate GPS e zone circolari di 10 km. Anche qui l’elenco copre le diverse categorie avicole e di materiale germinale autorizzate o sospese in relazione alle aree colpite.

Ambito delle modifiche: allegato XIV

L’allegato XIV è modificato per le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.

Canada

Sono inserite le zone CA-2.44 fino a CA-2.54, con effetti sulle carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Le date di riferimento seguono quelle dei focolai notificati tra il 26 aprile e il 3 maggio 2022.

Regno Unito

Le voci delle zone GB-2.53, GB-2.80, GB-2.89, GB-2.90, GB-2.92 e GB-2.94 sono sostituite con aggiornamento della data di fine restrizione all’11 maggio 2022. È inserita la zona GB-2.121 con data 7 maggio 2022 per le medesime categorie di carni fresche.

Stati Uniti

Sono aggiunte le zone US-2.190 fino a US-2.204 per carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna, con date di riferimento dal 28 aprile al 10 maggio 2022.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori importatori e per le autorità veterinarie, il regolamento comporta la necessità di verificare con precisione la provenienza territoriale delle partite e la corrispondenza con le zone elencate negli allegati modificati. In presenza di provenienza dalle zone soggette a restrizione, l’ingresso nell’Unione non è autorizzato; viceversa, per le zone del Regno Unito per le quali la Commissione ha accertato la cessazione del rischio, l’autorizzazione viene ripristinata secondo le nuove indicazioni degli allegati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Canada: nuove zone inserite e relative restrizioni

Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono aggiunte numerose zone canadesi (CA-2.44 a CA-2.54) per effetto di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 26 aprile e il 3 maggio 2022 in Saskatchewan, Alberta, Columbia Britannica, Ontario e Québec. Per tali zone sono indicate, nei rispettivi allegati, le categorie di animali/prodotti interessate e le date di applicazione delle restrizioni o autorizzazioni riferite alle zone delimitate.

Regno Unito: revoca di talune restrizioni e nuova zona interessata

Per il Regno Unito sono sostituite le voci relative alle zone GB-2.53, GB-2.80, GB-2.89, GB-2.90, GB-2.92 e GB-2.94 negli allegati V e XIV, con aggiornamento delle date di fine sospensione al 11 maggio 2022 per le zone già colpite da focolai del 2021 e inizio 2022. È inoltre inserita la nuova zona GB-2.121, riferita a Lowdham, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, con data di riferimento 7 maggio 2022 nell’allegato V.

Stati Uniti: nuove zone inserite

Per gli Stati Uniti sono aggiunte nell’allegato V e nell’allegato XIV le zone US-2.190 a US-2.204, corrispondenti a focolai confermati tra il 28 aprile e il 10 maggio 2022 in Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, South Dakota, Washington, Idaho e altre aree individuate con zone di raggio 10 km.

Effetto sanitario e motivazione d’urgenza

Nei considerando la Commissione richiama l’obbligo, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che le partite provengano da paesi/zone elencati. In base alla valutazione epidemiologica, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione l’ingresso non deve più essere autorizzato dalle zone soggette a restrizioni istituite da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche sono dichiarate urgenti per il grave rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazionicommercio internazionalesicurezza alimentarecontrolli veterinari

Testo integrale

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