L.R. Abruzzo 62/2012
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo n. 49/2012, che disciplina misure incentivanti edilizie e urbanistiche collegate al D.L. n. 70/2011. Vengono precisati termini e limiti per l’adesione dei Comuni, i vincoli urbanistici, le esclusioni e l’applicazione agli interventi in corso. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2013; la legge è abrogata dal 1° gennaio 2028.
Modifiche alla legge regionale Abruzzo n. 49/2012 sul recupero e ampliamento edilizio
Modifiche alla disciplina regionale abruzzese su incentivi edilizi e urbanistici
La legge interviene sulla L.R. Abruzzo n. 49/2012, che attua misure incentivanti in materia edilizia e urbanistica collegate al D.L. n. 70/2011. La disciplina è applicabile nel territorio della Regione Abruzzo e opera, per effetto della norma transitoria richiamata, dal 1° gennaio 2013; la legge risulta inoltre abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Adesione dei Comuni e limiti all’applicazione delle misure incentivanti
I Comuni possono scegliere, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, se avvalersi in tutto o in parte del territorio comunale delle misure incentivanti previste dalla L.R. 49/2012. La decisione deve fondarsi su valutazioni urbanistiche, edilizie, paesaggistiche o ambientali, tenendo conto delle caratteristiche delle zone, del grado di saturazione edilizia e della previsione di piani attuativi negli strumenti urbanistici.
La deliberazione comunale non ha natura di pianificazione o programmazione urbanistica.
Vincoli urbanistici, standard e aree escluse
Con lo stesso atto, il Comune può individuare aree in cui continuano a valere altezze massime e distanze minime degli strumenti urbanistici generali vigenti. Per gli interventi in piani di cui alla L.R. 18/1983, l’applicazione degli incrementi volumetrici e/o di superficie è subordinata al rispetto:
- degli standard minimi dell’art. 3 del D.M. 1444/1968;
- delle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 del medesimo D.M.;
- delle previsioni sulle urbanizzazioni primarie e secondarie contenute nel PRG.
Le volumetrie aggiuntive non possono occupare le aree destinate a tali funzioni.
Restano comunque applicabili le misure dell’art. 5 del D.L. n. 70/2011, comprese quelle del comma 14, come disciplina alternativa rispetto alla legge regionale e per quanto non espressamente regolato da essa.
Sono inoltre precisate alcune esclusioni e limiti applicativi, tra cui gli edifici nei centri storici o nuclei antichi e i beni ricadenti in zona A del vigente Piano regionale paesistico, salvo quanto previsto dall’art. 18 delle N.T.A. del P.R.P.
Interventi edilizi incentivati, standard e monetizzazione
Per gli interventi che beneficiano delle misure incentivanti è richiesto il rispetto delle densità edilizie, altezze e distanze stabilite dagli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti nei limiti consentiti dalla legge.
Le modifiche agli articoli 3 e 4 chiariscono che l’ampliamento è ammissibile solo se il proprietario:
- reperisce gli standard necessari;
- oppure monetizza gli standard richiesti secondo le modalità previste dalla disciplina regionale.
Per gli immobili destinati a specifiche funzioni produttive e per quelli censiti nel Piano regionale amianto, sono previste ulteriori condizioni dimensionali e funzionali; per gli immobili legati al piano amianto è richiesto, tra l’altro, che abbiano una superficie minima di 100 mq.
Destinazioni d’uso ammesse
La disciplina sulle destinazioni d’uso viene aggiornata per includere e chiarire le attività compatibili con gli interventi incentivati. In particolare, per gli immobili interessati sono contemplate destinazioni:
- commerciali di vicinato;
- ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- culturali e di comunicazione;
- industriali, artigianali, direzionali e di servizi.
Interventi in corso e regime transitorio
Per gli interventi edilizi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge sono riconosciuti gli incentivi previsti sia dal D.L. n. 70/2011 sia dalla legge regionale, evitando esclusioni per le opere già avviate.
Modifiche in materia di edilizia residenziale pubblica e pianificazione
La legge introduce una deroga per i Comuni con meno di 5.000 abitanti: la Giunta regionale può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni e prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d’uso di alloggi ERP di proprietà comunale inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. La richiesta deve essere motivata e accompagnata da specifico atto deliberativo, fermo restando il vincolo di riserva degli alloggi per l’emergenza abitativa.
È inoltre precisato che non costituiscono varianti al piano regolatore le modifiche contenute negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici; i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale sono adottati, esaminati nelle osservazioni e approvati dalla Giunta comunale secondo la procedura prevista dalla L.R. 18/1983.
Poteri sostitutivi delle Province e oneri finanziari
Viene attribuito alle Province l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di rilascio dei titoli abilitativi.
La legge precisa infine che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
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