L.R. Abruzzo 61/2012
Partecipazione della Regione alla fondazione "Mario Negri Sud".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Abruzzo a partecipare come socio fondatore alla Fondazione "Mario Negri Sud", nata dalla trasformazione dell’omonimo Consorzio. Definisce le finalità di ricerca biomedica, individua il patrimonio iniziale e prevede che l’operazione non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione "Mario Negri Sud"
Partecipazione alla Fondazione "Mario Negri Sud"
La legge autorizza la Regione Abruzzo a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituenda Fondazione "Mario Negri Sud", risultante dalla trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale abruzzese e si applica dal momento della sua entrata in vigore.
Finalità della Fondazione
La Fondazione è istituita per perseguire finalità di ricerca scientifica e tecnologica in ambito biomedico. Le attività comprendono in particolare:
- biologia molecolare, cellulare e genetica, anche in un’ottica traslazionale;
- farmacologia ed epidemiologia;
- studio dei determinanti socio-economici della salute;
- tossicologia ambientale, con particolare attenzione all’impatto sulla salute umana;
- valutazione e sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- formazione scientifica;
- bioingegneria e informatica applicata.
Modalità di costituzione e partecipazione regionale
La Fondazione è costituita mediante atto pubblico secondo le regole del codice civile. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per perfezionare sia la partecipazione della Regione alla costituzione sia il funzionamento della Fondazione.
Patrimonio iniziale
Al momento della costituzione, il patrimonio della Fondazione è formato dal fondo consortile del Consorzio Mario Negri Sud e dai beni che verranno trasferiti alla Fondazione in seguito alla trasformazione del Consorzio.
Regime finanziario e decorrenza
La legge stabilisce espressamente che l’adesione regionale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Abruzzo. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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