Cassazione Civile, Ordinanza n. 04222/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La procedura concorsuale aveva agito per ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., delle rimesse effettuate dalla società poi assoggettata a procedura su un conto corrente bancario, ritenute revocabili nel periodo sospetto. La banca convenuta aveva resistito eccependo di non essere legittimata passivamente, sostenendo che il rapporto di conto non le fosse stato trasferito perché rimasto in capo alla precedente compagine bancaria, poi confluita in altra banca. In appello la procedura aveva insistito sulla necessità che la banca provasse la legittimità e opponibilità del trasferimento del conto da una filiale all'altra, nonché sull'inopponibilità alla procedura di estratti conto privi di data certa e sulla violazione dell'art. 118 T.U.B. per la modificazione del rapporto senza adeguato coinvolgimento del correntista. I motivi di ricorso per cassazione censuravano, in sintesi, la violazione degli artt. 118 T.U.B., 2697 e 2704 c.c., nonché dell'art. 345 c.p.c. e del dovere di motivazione, per avere la Corte d'appello fondato la decisione su documenti unilaterali e non opponibili e per avere ritenuto inammissibile, e poi comunque infondata, la questione della legittimazione passiva e della validità del trasferimento del conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati sia il rilievo sull'onere della prova relativo al trasferimento del conto corrente e alla conseguente legittimazione passiva della banca, sia la censura sulla mancata verifica dell'opponibilità alla procedura degli estratti conto e sulla carenza di motivazione circa il valore attribuito a documentazione unilaterale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
costituisce il fondamento della domanda restitutoria per revoca fallimentare delle rimesse eseguite nel periodo sospetto.
art. 2560, comma 2, c.c.
il cessionario d'azienda risponde della restituzione conseguente alla revoca di pagamenti ricevuti dal cedente solo se il debito risulta dai libri contabili obbligatori, sussiste effettiva alterità soggettiva e non vi sia assunzione del futuro debito revocatorio.
art. 2697 c.c.
l'attore deve provare la titolarità della posizione soggettiva dedotta; incombe invece sul convenuto la prova dei fatti impeditivi o modificativi, come il trasferimento del rapporto di conto corrente idoneo a escludere la sua inclusione tra i rapporti ceduti.
art. 2704 c.c.
una scrittura privata priva di data certa non è opponibile alla procedura e la mancanza di data certa integra un fatto impeditivo rilevabile anche d'ufficio.
art. 118 T.U.B.
la modifica del rapporto di conto corrente che comporti il trasferimento da una filiale a un'altra richiede il coinvolgimento del correntista secondo la disciplina sulla variazione delle condizioni contrattuali; la relativa deduzione non è inammissibile e può essere esaminata anche in appello se rileva ai fini dell'efficacia della variazione.
art. 345 c.p.c.
le eccezioni in senso lato, come la mancanza di data certa o i fatti impeditivi rilevabili d'ufficio, possono essere dedotte anche in appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
impone una motivazione effettiva e non meramente apparente o contraddittoria.
Massime di principio
- In una domanda di restituzione fondata sulla revocatoria fallimentare, la legittimazione passiva del cessionario d'azienda richiede la prova dell'effettiva inclusione del rapporto o del debito nel perimetro della cessione; se il convenuto deduce un fatto impeditivo, come l'avvenuto trasferimento del conto in epoca antecedente alla cessione, la relativa prova grava su di lui.
- La mancanza di data certa di documenti privatistici utilizzati come prova di fatti decisivi integra un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, rilevabile anche d'ufficio e deducibile in appello come eccezione in senso lato.
- Il giudice non può fondare la decisione su documenti di formazione unilaterale senza verificare la loro opponibilità alla procedura e senza spiegare in modo compiuto le ragioni del loro apprezzamento probatorio.
- Le censure che investono la validità ed efficacia di una modifica contrattuale rilevante ai fini della legittimazione passiva o dell'opponibilità alla procedura non sono eccezioni in senso stretto se mirano a contestare un fatto impeditivo o l'inefficacia del trasferimento, e possono essere esaminate anche in appello.
- Quando il giudice dichiara inammissibile una questione, ogni successiva affermazione sul merito è priva di effetti decisori e non sana il vizio di motivazione o di erronea declaratoria di inammissibilità.
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