L.R. Valle d'Aosta 17/2022
Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Valle d'Aosta 17/2007, ampliando e precisando gli interventi regionali per salvataggio, ristrutturazione e aiuti temporanei alle imprese in difficoltà, con regole su beneficiari, piani, finanziamenti, garanzie e contributi. Sono previste coperture finanziarie per il 2022-2023 e una clausola valutativa biennale.
Modifiche alla disciplina valdostana sugli aiuti per salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà
Modifiche alla disciplina regionale sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
La legge regionale 20 luglio 2022, n. 17 interviene sulla legge regionale Valle d'Aosta 20 luglio 2007, n. 17, ridefinendone il titolo, ampliando e aggiornando la disciplina degli interventi regionali a favore delle imprese in difficoltà secondo gli orientamenti europei sugli aiuti di Stato. La normativa si applica esclusivamente nel territorio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
Ambito di applicazione e fonti applicabili
La legge si applica alle imprese di tutti i settori di attività, con esclusione dei settori finanziario, del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo sono ammesse solo le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Restano escluse le imprese soggette a un ordine di riscossione pendente per un precedente aiuto dichiarato illegale e incompatibile dalla Commissione europea.
Per quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale, trovano applicazione gli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.
Definizione di impresa in difficoltà
Ai fini della legge sono considerate in difficoltà:
- le società di capitali che abbiano perso, negli ultimi dodici mesi, più della metà del capitale sociale sottoscritto per perdite cumulate, oppure che presentino un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto a seguito della deduzione delle perdite dalle riserve e dalle altre voci considerate fondi propri;
- le società in cui almeno un socio risponda illimitatamente dei debiti sociali, se hanno perso più della metà dei fondi propri indicati nei conti della società a causa di perdite cumulate negli ultimi dodici mesi;
- le società, in qualsiasi forma costituite, assoggettate a procedura concorsuale per insolvenza oppure che soddisfino le condizioni previste dalla normativa vigente per l’avvio di tale procedura.
Natura e principi degli aiuti
Gli interventi regionali sono ammissibili solo se dimostrano la conformità ai criteri europei di interesse comune, necessità, adeguatezza, effetto di incentivazione, proporzionalità, assenza di indebite distorsioni della concorrenza e trasparenza.
Gli aiuti possono essere concessi quando l’uscita dal mercato del beneficiario provocherebbe conseguenze economiche e sociali significativamente negative per altre imprese con forti collegamenti reciproci, per un intero settore o per l’intero sistema economico regionale.
Aiuti temporanei per la ristrutturazione
La legge introduce una specifica forma di aiuto temporaneo per sostenere imprese che possono completare la ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti strutturali di ristrutturazione. Tali aiuti:
- devono essere giustificati da gravi difficoltà sociali;
- non devono generare effetti negativi di ricaduta in altri Stati membri;
- servono a predisporre un piano di ristrutturazione semplificato;
- consistono in prestiti o garanzie sui prestiti;
- sono limitati all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività per il periodo autorizzato.
I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie cessare entro 18 mesi dall’erogazione, al netto di eventuali periodi precedenti di aiuti per il salvataggio. Il tasso applicato è quello di riferimento della Commissione europea per l’Italia, aumentato di 50 punti base dopo 12 mesi dalla prima rata, sempre detratto l’eventuale periodo precedente di salvataggio. Le garanzie sono prestate dalla Regione tramite FINAOSTA S.p.A.
Aiuti per la ristrutturazione
Gli aiuti per la ristrutturazione sono finalizzati a consentire alle imprese in difficoltà di riorganizzare, razionalizzare e ristrutturare l’attività, anche diversificando l’offerta e riconvertendo le attività non più redditizie, per tornare competitive sul mercato.
L’accesso all’aiuto è subordinato a un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine. I piani devono essere predisposti da società o professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili, anche in forma associata.
L’aiuto è limitato ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione; non sono ammessi nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la capacità produttiva. Le forme di sostegno previste sono finanziamenti a tasso agevolato, garanzie verso il ceto bancario e contributi a fondo perduto per la redazione del piano di ristrutturazione e le consulenze collegate. Per le medie imprese devono essere previste misure compensative per prevenire indebite distorsioni concorrenziali.
Finanziamenti agevolati
I finanziamenti agevolati hanno durata massima di cinque anni, comprensiva del preammortamento. Possono finanziare iniziative per:
- riorganizzazione del personale, incluse incentivazioni all’esodo, aiuti al trasferimento, formazione e assistenza nella ricerca di nuova occupazione;
- acquisizione di consulenze;
- operazioni di ristrutturazione finanziaria connesse alle misure precedenti.
Le iniziative di riorganizzazione del personale sono ammissibili al netto di eventuali sostegni pubblici statali o comunitari. I finanziamenti possono essere erogati anche in anticipazione, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma erogata. Sono concessi dalla Regione tramite FINAOSTA S.p.A. a valere sul fondo di rotazione.
Garanzie
Le garanzie per gli interventi di ristrutturazione sono concesse a favore dell’intermediario finanziario per una durata massima di cinque anni e non possono superare il 60% dell’importo dell’intervento. Sono ammissibili per importi non inferiori a 50.000 euro e non superiori a 5.000.000 di euro.
La garanzia può coprire solo la parte non assistita da altre idonee garanzie dell’impresa, dei soci o di terzi garanti. Essa si riduce proporzionalmente al piano di ammortamento e si estende, per la parte garantita, alle perdite definitive dimostrate dall’ente erogatore dopo la preventiva escussione dei debitori principali. Le garanzie sono prestate tramite FINAOSTA S.p.A. con utilizzo del fondo di garanzia.
Contributi per i costi di ristrutturazione
I contributi a fondo perduto coprono i costi di elaborazione del piano di ristrutturazione e i servizi professionali di consulenza ad esso collegati. Possono coprire fino all’80% della spesa ammissibile, con minimo di 5.000 euro e massimo di 50.000 euro, al netto degli oneri fiscali. Sono erogabili anche in anticipazione, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari all’anticipo.
Piani, convenzioni e gestione tramite FINAOSTA S.p.A.
I piani di salvataggio, ristrutturazione e le eventuali modifiche devono essere predisposti da soggetti iscritti al registro dei revisori contabili. La convenzione tra Regione e FINAOSTA S.p.A. disciplina i rapporti per la concessione degli interventi e la gestione dei fondi.
I finanziamenti e le garanzie sono prestati dalla Regione tramite FINAOSTA S.p.A.; i fondi interessati sono il fondo di rotazione e il fondo di garanzia. La loro alimentazione deriva da stanziamenti iniziali e annuali del bilancio regionale, rimborsi di prestiti e finanziamenti, interessi maturati e recuperi delle somme restituite dalle imprese nei casi previsti.
Clausole sulla copertura delle perdite e condivisione degli oneri
Gli apporti finanziari richiesti devono essere reali, effettivi ed esenti da altri aiuti pubblici, senza considerare profitti attesi come flussi di cassa o ammortamenti. Gli aiuti a copertura delle perdite possono essere concessi solo se prevedono un’adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti, con assorbimento integrale delle perdite da parte di azionisti, partner, soci e, ove necessario, creditori subordinati.
Modifica del piano di ristrutturazione
In caso di necessità, il piano di ristrutturazione può essere modificato secondo quanto previsto dalla sezione 7.2.2 della comunicazione della Commissione del 31 luglio 2014.
Fondo di rotazione e fondo di garanzia
La Giunta regionale è autorizzata a costituire presso FINAOSTA S.p.A.:
- un fondo di rotazione per i prestiti relativi agli aiuti di salvataggio e di ristrutturazione temporanea, nonché per i finanziamenti agevolati;
- un fondo di garanzia per le garanzie previste dalla legge.
La convenzione disciplina anche le modalità di costituzione, gestione e rendicontazione dei fondi, con oneri posti a carico dei fondi stessi.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati conseguiti. A tal fine presenta, con cadenza biennale, una relazione alla Commissione consiliare competente e al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione.
La relazione deve contenere almeno:
- stato di attuazione e criticità;
- linee di intervento prioritarie, azioni svolte, dotazione finanziaria, utilizzo dei fondi, copertura delle garanzie, numero di richieste, caratteristiche dei beneficiari, settori economici, tipologia e entità degli aiuti;
- contributo degli strumenti al raggiungimento delle finalità della legge;
- stima delle ricadute economiche e sociali per settore.
La relazione include una sezione specifica sulla gestione e destinazione delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia ed è resa pubblica insieme agli eventuali documenti consiliari conclusivi. I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie. In prima applicazione, la relazione è presentata decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge.
Disposizioni finanziarie
Per il 2022 e il 2023 sono previsti oneri pari rispettivamente a 300.000 euro e 400.000 euro per gli interventi relativi agli aiuti temporanei, ai finanziamenti e alle garanzie, oltre a 100.000 euro per ciascuno dei due anni per i contributi di cui all’articolo 11. Le risorse derivano in parte da fondi regionali non utilizzati nel fondo di rotazione istituito nel 2020 per l’emergenza COVID-19, con possibilità di trasferimento verso il nuovo fondo di rotazione e il fondo di garanzia nei limiti indicati dalla legge.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio necessarie.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
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