Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 19/2022

Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 19/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta le consorterie e le altre forme di dominio collettivo: ne riconosce natura giuridica privata, regole di registrazione, diritti dei consortisti, gestione dei beni, partecipazione ai procedimenti pubblici, supporto regionale e poteri sostitutivi dei Comuni. Abroga la l.r. 14/1973; alcune disposizioni operative hanno tempi specifici, tra cui la ricognizione dei beni dormienti dopo otto anni.

Norme sulle consorterie e sui domini collettivi valdostani

Norme sulle consorterie e sui domini collettivi valdostani

La legge regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste disciplina il riconoscimento, la registrazione, la gestione e la tutela delle consorterie e delle altre forme di dominio collettivo presenti sul territorio regionale. Il provvedimento valorizza la funzione sociale, ambientale e storico-culturale di questi beni e ne definisce il rapporto con Regione, Comuni e associazioni rappresentative.

Finalità e principi generali

La disciplina è adottata in attuazione delle competenze statutarie regionali e mira a tutelare diritti inviolabili delle formazioni sociali, paesaggio, patrimonio storico-artistico, ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche per le future generazioni. L’azione pubblica deve rispettare il principio di sussidiarietà, favorendo l’iniziativa autonoma delle comunità e intervenendo solo in presenza di gravi e comprovate inerzie o malfunzionamenti.

Natura giuridica delle consorterie

Le consorterie valdostane, comunque denominate, sono riconosciute come forme di dominio collettivo e come ordinamenti giuridici primari delle comunità locali. Esse sono enti esponenziali delle collettività interessate, con personalità giuridica di diritto privato e capacità di autonormazione mediante statuti e regolamenti.

Gli atti di autonormazione e gestione non sono soggetti ad approvazione o controllo regionale o di altra pubblica amministrazione. Il regime giuridico si ricava dagli statuti, dai regolamenti e dalle fonti storiche originarie del singolo dominio collettivo, inclusi, a titolo esemplificativo, antichi statuti, regolamenti, feudi medievali, Catasto sardo, deliberazioni e regolamenti municipali approvati dalla Royale Délégation, nonché, in mancanza di fonti più risalenti, dalle intestazioni catastali attuali e dalle modalità di gestione seguite da tempo immemorabile.

I beni consortili restano soggetti ai vincoli di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e destinazione perpetua agro-silvo-pastorale, oltre al divieto di distribuzione degli utili tra i consortisti, salvo le eccezioni espressamente richiamate dalla legge.

Titolarità dei diritti e partecipazione dei consortisti

I titolari dei diritti di consorteria sono individuati dagli statuti, dai regolamenti e dalle altre fonti di cognizione del dominio collettivo. Possono far parte della consorteria, secondo quanto previsto dai relativi atti fondativi, i proprietari di fondi rustici situati nelle frazioni o località dei Comuni in cui si trovano i beni, i discendenti dei titolari originari e i soggetti che risiedano effettivamente in Valle d’Aosta per il periodo minimo stabilito.

Le cariche elettive delle consorterie sono gratuite; è ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori.

Forme assimilate di dominio collettivo

Il regime di consorteria si applica, in quanto compatibile, anche ad altre forme di dominio collettivo assimilate, a prescindere dalla denominazione. La norma richiama in particolare antiche scuole di villaggio, latterie turnarie, forni e mulini di interesse generale e beni posseduti da antiche forme cooperative o mutualistiche che dichiarino di assoggettarsi a tale regime.

La disciplina può inoltre essere applicata a qualsiasi bene immobile destinato al perseguimento di interessi collettivi agro-silvo-pastorali e ambientali, se i proprietari assumono volontariamente le caratteristiche e la denominazione di consorteria.

Rappresentanza collettiva e tavolo di coordinamento

La Regione riconosce l’associazione Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d’Aoste e le altre associazioni o soggetti senza fini di lucro che abbiano come compito statutario principale la rappresentanza delle consorterie, quali strumenti di cooperazione volontaria con funzioni rappresentative, consultive e propositive.

La Regione può stipulare accordi con tali soggetti per interventi di supporto tecnico-gestionale o contabile. Essi collaborano anche alle attività di analisi e monitoraggio dei domini collettivi presenti sul territorio regionale.

Presso l’Assessorato regionale competente è istituito un Tavolo di coordinamento, nominato con deliberazione della Giunta regionale, con compiti propositivi per l’applicazione e la revisione della normativa sui domini collettivi. Il Tavolo è composto da rappresentanti della struttura regionale, delle associazioni riconosciute, di uno specialista esperto e di un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali. I componenti non percepiscono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Registrazione e Registro valdostano delle consorterie

La personalità giuridica di diritto privato delle consorterie è attestata dalla registrazione nel Registro valdostano delle consorterie, istituito presso l’Assessorato regionale competente. La registrazione è gratuita.

Sono iscritti d’ufficio nel Registro, come persone giuridiche di diritto privato, le consorterie già riconosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della precedente l.r. 14/1973. La Regione promuove la registrazione di tutte le consorterie e può concedere alle consorterie che completano la registrazione e i relativi adempimenti catastali un contributo una tantum a fondo perduto di 1.000 euro per spese propedeutiche.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante o, se gli organi non funzionano regolarmente, anche da un solo consortista nell’interesse dell’ente. Nel Registro sono indicati denominazione, sede, fonti normative interne, natura e localizzazione dei beni, dati catastali, diritti e obblighi degli associati e criteri di riparto.

Alla domanda vanno allegati i documenti storici e catastali disponibili; per le consorterie assimilate di cui all’articolo 4, comma 2, sono obbligatori l’atto costitutivo e lo statuto. La documentazione depositata è accessibile agli interessati.

La presentazione della domanda può essere pubblicata, su richiesta, all’albo pretorio online dei Comuni interessati e sul sito regionale; tale pubblicazione non è necessaria per le consorterie costituite ai sensi dell’articolo 4, comma 2. L’iscrizione può essere rifiutata per grave carenza documentale o palese assenza dei requisiti, oppure a seguito di opposizione scritta entro 30 giorni dalla pubblicazione. L’opposizione ha effetto sospensivo. In assenza di opposizioni, o se le stesse non sono accolte, il responsabile del Registro procede all’iscrizione.

Decreto di registrazione, trascrizione e voltura catastale

Il Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta registrazione della consorteria, con efficacia ricognitiva della proprietà dei beni collettivi ad essa riconducibili e con il riconoscimento dei vincoli pubblicistici previsti dalla legge statale sui domini collettivi.

Il decreto costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale. Il soggetto che ha presentato la domanda di registrazione deve richiedere tali formalità entro 30 giorni dall’adozione del decreto.

Diritti dei singoli consortisti e cahiers

La titolarità e la misura dei diritti individuali dei consortisti sono riportate in appositi registri, i cahiers des ayants droit, conservati presso la sede dell’ente o, su richiesta della consorteria, presso il Comune in cui sono localizzati i beni. I dati contenuti nei cahiers sono pubblici e consultabili gratuitamente.

La Regione deve elaborare standard omogenei per la struttura dei cahiers e individuare modalità idonee per la loro riproduzione su supporti informatici. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni sono curate e sotto la responsabilità del legale rappresentante o del soggetto previsto dagli atti interni.

L’ammissione di nuovi consortisti e il trasferimento delle quote, ove previste, sono consentiti solo a favore di soggetti già in possesso dei requisiti personali stabiliti dagli atti fondativi, pur restando fermo il carattere collettivo della proprietà.

Soluzione agevolata dei contenziosi

La Regione promuove procedure semplificate e facilitate per la soluzione dei contenziosi relativi alla gestione delle attività consortili, senza escludere il ricorso all’autorità giudiziaria per l’accertamento e la tutela dei diritti o per la risoluzione delle controversie sui domini collettivi.

A tal fine è istituito un Jury des Consorteries, composto da persone con comprovata competenza in materia. Per le controversie di minore complessità, le parti possono chiedere alle associazioni rappresentative la designazione di un facilitatore per favorire una composizione bonaria.

Funzioni economiche, sociali e patrimoniali

Le consorterie possono svolgere, in via complementare e accessoria rispetto alle funzioni agro-silvo-pastorali, attività connesse al territorio di tipo turistico, ricettivo, culturale, ricreativo, di servizio, di produzione di energie rinnovabili e di commercializzazione di prodotti locali, anche tramite strumenti cooperativi o consorziali.

I proventi di tali attività devono essere reinvestiti nelle attività proprie della consorteria e nella gestione del territorio. Quando le forme di utilizzo tradizionale non siano di particolare rilievo ambientale e non risultino economicamente convenienti, la consorteria può destinare una parte dei beni immobili a funzione diversa da quella agro-silvo-pastorale, entro limiti e linee di indirizzo regionali, garantendo che il plusvalore vada esclusivamente a beneficio delle collettività interessate.

Con le stesse modalità possono essere costituiti diritti reali parziari e limitati nel tempo e possono essere effettuate permute, ammesse solo tra territori contigui e finalizzate a razionalizzazione e accorpamento fondiario. I beni acquisiti per permuta, donazione, testamento o altro titolo e aventi vocazione agro-silvo-pastorale restano assoggettati al medesimo regime giuridico delle consorterie. In caso di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo di indisponibilità si trasferisce sull’indennità di esproprio.

Pianificazione territoriale, ambientale ed energetica

Regione ed enti locali devono informare le consorterie di tutti i procedimenti pianificatori che riguardino il loro territorio, con particolare riferimento al governo del territorio, ai profili paesaggistici, ambientali, faunistici, idrici, energetici e culturali. Alle consorterie è riconosciuto accesso alle informazioni e pieno diritto di partecipazione al processo di elaborazione e decisione; inoltre, devono essere favorite condizioni di accesso alla giustizia in materia ambientale.

Le determinazioni eventualmente adottate in difformità dalle osservazioni formulate dalle consorterie devono essere puntualmente motivate.

Agevolazioni, supporto e semplificazione amministrativa

Regione ed enti locali devono individuare, per quanto possibile, modalità organizzative e procedure ispirate a semplicità e gratuità, ponendo a carico delle consorterie solo gli oneri strettamente necessari.

La Regione, anche con il supporto delle associazioni rappresentative, fornisce assistenza negli adempimenti amministrativi di natura giuridica, tecnica e tributaria, per agevolare lo svolgimento della funzione socio-ambientale delle consorterie.

Cooperazione tra consorterie e contributi per l’accorpamento

La Regione e gli enti locali promuovono la collaborazione tecnica e operativa tra consorterie per ridurne gli oneri gestionali. Sono altresì agevolati gli accorpamenti volontari, soprattutto in caso di forte frammentazione.

Le misure di incentivazione possono comprendere contributi fino al 100% della spesa ammissibile per coprire le spese tecniche legate ai processi di accorpamento fondiario. La Giunta regionale definisce modalità, termini, documentazione da allegare e documentazione di spesa da produrre.

Accesso a fondi e programmi pubblici

La Regione favorisce la partecipazione dei rappresentanti delle consorterie ai processi di programmazione dei fondi europei, statali e regionali nel quadro del dialogo partenariale. Favorisce inoltre l’accesso delle consorterie e degli enti assimilati a strumenti, programmi e fondi pubblici, anche mediante disposizioni che valorizzino il carattere collettivo e le finalità ambientali e sociali di tali enti.

Pianificazione boschiva e gestione forestale

Le consorterie partecipano alla programmazione strategica e alla pianificazione forestale e pascoliva, esprimendo le esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e contribuendo alla prevenzione del rischio idrogeologico e alle azioni di mitigazione e adattamento climatico.

La Regione promuove la gestione forestale sostenibile dei boschi di proprietà delle consorterie e, d’intesa con queste, può effettuare interventi selvicolturali per garantirne la multifunzionalità mediante cantieri forestali o affidamenti a imprese forestali nei casi previsti dalla normativa richiamata.

Interventi sussidiari dei Comuni e poteri sostitutivi

Se gli organi di una consorteria sono temporaneamente impossibilitati a funzionare, il Comune promuove la costituzione o ricostituzione degli organi convocando un’apposita assemblea dei consortisti con avviso pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio online ed esposto nelle frazioni interessate.

Se l’impossibilità è definitiva e la riattivazione fallisce, il Comune può affidare, tramite convenzione e senza pregiudicare i diritti dei consortisti, la gestione dei beni a un altro ente omologo disponibile, che esercita anche i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in gestione separata.

In alternativa, quando non sia possibile alcuna collaborazione gestionale orizzontale, il Comune assume la gestione diretta dei beni consortili, con separata contabilizzazione in bilancio; i proventi devono finanziare lavori, opere o servizi di interesse generale per la frazione o la comunità di riferimento. I consortisti possono costituire un comitato consultivo per partecipare a tale gestione. Quando gli organi vengono ripristinati, i beni tornano alla consorteria. Il funzionamento regolare è attestato dal soggetto gestore del Registro.

In caso di estinzione o scioglimento della consorteria, i beni immobili sono devoluti ai Comuni interessati e diventano demanio comunale. L’estinzione o lo scioglimento sono disposti dal Presidente della Regione con decreto, che ordina anche la cancellazione dal Registro e costituisce titolo per trascrizione e voltura catastale.

Se il Comune non adempie agli interventi surrogatori, il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva, previa diffida e, se necessario, tramite commissario ad acta, con oneri a carico del Comune inadempiente. Il Presidente promuove inoltre il giudizio ricognitivo presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le terre di uso collettivo dalla natura giuridica dubbia o controversa.

Beni dormienti e ricognizione comunale

Trascorsi otto anni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono effettuare una ricognizione completa delle consorterie esistenti nel proprio territorio e dei beni immobili di uso collettivo non ancora registrati, dandone evidenza all’albo pretorio online.

I beni di uso collettivo per i quali il Consiglio comunale accerti, a seguito della ricognizione, che non è possibile individuare la titolarità in capo a una consorteria registrata, entrano nel demanio comunale tramite decreto del Presidente della Regione, che costituisce titolo per gli adempimenti di trascrizione e voltura.

Contributi alle associazioni rappresentative

La Regione concede annualmente alle associazioni e agli altri soggetti rappresentativi di cui all’articolo 5, comma 1, un contributo per coprire le spese sostenute nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge. La Giunta regionale definisce modalità, termini e documentazione necessaria per la domanda e per l’erogazione.

Abrogazioni e regime finanziario

Sono abrogate la l.r. 14/1973 e la l.r. 41/1994, quest’ultima relativa ai controlli sugli atti degli enti locali e recante modifiche anche alla disciplina previgente delle consorterie.

L’onere complessivo derivante dall’applicazione della legge è quantificato in 6.000 euro annui a decorrere dal 2022, con copertura sul bilancio regionale 2022/2024 nell’ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.