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Legge

L.R. Valle d'Aosta 15/2022

Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 15/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d'Aosta sostiene, dal 2022, le piccole stazioni sciistiche di interesse locale con un contributo annuale a consuntivo per compensare i minori ricavi nelle giornate di bassa affluenza (lun-ven, con esclusioni). Il contributo è riconosciuto solo se la stazione è in perdita e nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato. Previste domande, accordi con i Comuni e una disciplina transitoria per il 2022.

Contributi alle piccole stazioni sciistiche di interesse locale

Contributi alle piccole stazioni sciistiche di interesse locale

La legge regionale disciplina un contributo economico in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale della Valle d'Aosta, con l'obiettivo di sostenerne la continuità di servizio e le ricadute economiche e sociali nelle aree montane. Il beneficio è concepito per realtà con bacino prevalentemente locale e con non più di tre impianti aerei.

Ambito soggettivo e finalità

Il contributo riguarda i complessi funiviari di interesse locale definiti dalla normativa regionale di settore, qualificati come piccole stazioni sciistiche se dotati di non più di tre impianti aerei. La finalità è duplice: sostenere l'esercizio nelle fasi di minore affluenza e preservare il ruolo delle stazioni nel mantenimento delle attività economiche del territorio e nel contrasto allo spopolamento montano.

Giornate agevolate e criteri di esclusione

Il contributo è destinato a compensare i minori ricavi di bigliettazione nelle giornate di bassa affluenza, identificate nei giorni dal lunedì al venerdì. Restano esclusi:

  • l'8 dicembre;
  • il periodo dal 25 dicembre al 6 gennaio;
  • i periodi di Carnevale e di Pasqua, determinati in base al calendario scolastico approvato dalla Giunta regionale.

Determinazione del contributo

Il contributo è concesso annualmente e a consuntivo dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture funiviarie, entro il 15 novembre, su richiesta delle società di gestione. L'importo è calcolato, per ciascuna giornata di bassa affluenza, come differenza tra il ricavo medio giornaliero di bigliettazione delle giornate di alta affluenza e quello delle giornate di bassa affluenza. In ogni caso:

  • il contributo non può superare la perdita di esercizio registrata dalla stazione;
  • se la gestione chiude in utile, il contributo non è riconosciuto.

Gestioni integrate e limiti in materia di aiuti di Stato

Per le stazioni gestite da società che operano anche in località diverse da quella della piccola stazione, il contributo è destinato esclusivamente al sostegno della piccola stazione sciistica, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Per i Comuni che affidano in subconcessione l'esercizio di linee funiviarie, il contributo è inoltre contenuto entro il corrispettivo riconosciuto al subconcessionario per la gestione della stazione sciistica.

Accordi di cooperazione e criteri applicativi

Per ottenere il contributo, le società di gestione e i Comuni interessati devono stipulare accordi di cooperazione finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'offerta turistica delle stazioni. I criteri e le modalità operative sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente. La Giunta istituisce inoltre, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, un gruppo di lavoro per la preventiva condivisione di tali criteri, composto da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle società di gestione, degli enti locali coinvolti e di altri soggetti pubblici o privati del territorio.

Procedura amministrativa e obblighi informativi

La struttura regionale competente verifica l'ammissibilità delle domande, gestisce la procedura di concessione e determina l'importo nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo i criteri fissati dalla Giunta. I gestori devono trasmettere alla Regione i dati economici e di affluenza necessari per il calcolo del contributo.

Regime transitorio

In prima applicazione, in deroga alla regola ordinaria sulla tempistica delle domande, le richieste di contributo per il 2022 dovevano essere presentate entro il 30 settembre 2022 alla struttura regionale competente.

Copertura finanziaria

La legge prevede un onere annuo complessivo di 2.000.000 di euro a decorrere dal 2022. La spesa grava sul bilancio regionale 2022/2024 nella Missione 6, Programma 01, Titolo 1, ed è coperta mediante stanziamenti della Missione 20, Programma 03, Titolo 1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie per l'attuazione della legge.

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