Sentenza n. 1362/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di una somma determinata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi della disciplina richiamata nel titolo giudiziale, con accredito della somma spettante. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato l’ammissibilità della domanda, rilevando che la ricorrente aveva provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, dalla documentazione in atti non risultava che il Ministero avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, autorizzandolo a delegare e subdelegare l’attività commissariale e stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate nell’importo indicato in dispositivo, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È richiamato nel titolo giudiziale quale fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Il titolo giudiziale dispone che la Carta elettronica sia costituita secondo le modalità previste da tali disposizioni.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, la mancata prova dell’adempimento delle obbligazioni puntualmente derivanti dal giudicato giustifica l’ordine giudiziale rivolto all’Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, affinché provveda in via sostitutiva qualora l’Amministrazione rimanga inadempiente anche dopo la scadenza del termine fissato nella sentenza.
Come è indicizzato
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