Cassazione Civile, Sentenza n. 3899/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
SE.CO. ha chiesto il pagamento di € 3.299.882,29 per prestazioni professionali rese in base a una convenzione del 20.11.1989 e a un disciplinare del 24.10.2002 relativi alla realizzazione di un'area artigianale. Il Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Casoria) ha accolto l'opposizione del Comune e dichiarato la nullità della convenzione e del disciplinare per mancato impegno di spesa dell'ente; la SE.CO. ha proposto appello deducendo, tra l'altro, l'esistenza di un lodo arbitrale passato in giudicato che impedirebbe la rilevazione della nullità. La Corte d'appello ha però rigettato l'appello. In Cassazione la ricorrente ha prospettato più motivi (tra cui la rilevanza del giudicato arbitrale, vizi di motivazione sulla prova dell'impegno di spesa, vizio del processo per mancata indicazione di questioni rilevabili d'ufficio) e il Comune ha eccepito in via preliminare l'invalidità dell'autentica della procura alle liti perché resa da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante la procura fosse autenticata da un difensore non abilitato, poiché l'atto era stato anche sottoscritto da altro difensore iscritto all'albo speciale (irregolarità non invalida). Sul merito ha accolto il primo motivo: la Corte d'appello ha errato nel non esaminare d'ufficio l'eccezione di giudicato esterno risultante da pronuncia precedente (lodo/sentenza) e nel dichiararla inammissibile per tardiva produzione; la Suprema Corte ha precisato che l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essere valutata in qualsiasi stato del processo se emergente da atti prodotti e ha rimesso la causa al giudice di rinvio perché verifichi l'incidenza del giudicato sulla controversia, con conseguente esame del merito (particolarmente in relazione alla relazione tra la convenzione del 1989 e l'atto integrativo del 2002). Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Spese processuali del giudizio di legittimità non indicate come modificate; la decisione ha disposto il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Codice civile
L'autorevolezza della cosa giudicata (res judicata) prevista dall'art. 2909 c.c. si applica sia al giudicato interno che a quello esterno; l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio dal giudice e non è soggetta a termini di allegazione.
Codice di procedura civile
Articolo invocato per i motivi di cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 ed ha accolto il motivo relativo alla rilevabilità del giudicato esterno.
Codice di procedura civile
Richiamato nei motivi per le norme procedurali in tema di produzione documentale e eccezioni; la Corte ha comunque valorizzato la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno indipendentemente da formalità di tempestività.
R.d.l. 27.11.1933 n. 1578
Norma sul patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; la Corte ha stabilito che la mancata autentica della firma da parte di avvocato iscritto all'albo speciale costituisce mera irregolarità se l'atto è comunque sottoscritto da altro difensore abilitato.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata per il principio di effettività della tutela giurisdizionale: deve essere ridotto al minimo il rischio che questioni di merito non vengano decise per mere formalità.
Trattato sull'Unione europea
Richiamato insieme alla Carta per ribadire l'accesso effettivo al giudice e la necessità di limitare gli effetti di formalismi sulla decisione del merito.
Codice di procedura civile
Norma che attribuisce al lodo, dalla data della sua ultima sottoscrizione, attitudine analoga alla sentenza passata in giudicato; utilizzata nel ragionamento sulle potenzialità del lodo di produrre effetti esterni.
Codice di procedura civile
Richiamato per i motivi di nullità connessi alla violazione del giudicato esterno e per la disciplina dei rimedi contro il lodo; la Corte ha dibattuto la portata della norma nella giurisprudenza.
Decreto legge n. 66 del 1989
art. 23, commi 3 e 4 (convertito in legge n.144/1989)
Riferimento normativo per il principio che il pagamento di una prestazione professionale connessa a opere pubbliche è soggetto alle regole sul necessario impegno di spesa; la Corte territoriale aveva richiamato questa disciplina nella decisione impugnata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite
Sez. Un., n. 24153 del 25.10.2013
Decisione fondamentale che ha affermato la natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e l'orientamento secondo cui il lodo può avere efficacia analoga alla sentenza in determinati effetti; la Corte di Cassazione ha fatto riferimento a questa pronuncia per motivare la rilevanza del lodo ai fini del giudicato esterno.
Massime di principio
- Il giudice deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno quando esso emerge da atti prodotti nel processo; l'eccezione di giudicato non è soggetta a termini di tempestiva allegazione.
- Il lodo arbitrale rituale, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 24153/2013), può assumere efficacia e valenze tipiche della sentenza; pertanto la sua incidenza su controversie successive va attentamente valutata dal giudice.
- La mancata autenticazione della procura da parte di un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione è, se ricorre la sottoscrizione anche di un avvocato abilitato, una mera irregolarità e non causa automatica di nullità o inammissibilità del ricorso.
- La produzione tardiva di documenti che attestano l'esistenza di un giudicato esterno non impedisce al giudice di valutarne l'effetto, specie se la documentazione è comunque inserita nel contraddittorio e la controparte può replicare.
- Nelle controversie relative a incarichi per opere pubbliche va verificata la presenza dell'impegno di spesa nel bilancio comunale: clausole che subordinano il pagamento all'ottenimento del finanziamento non escludono, di per sé, l'obbligo dell'ente di rispettare le regole del bilancio pubblico.
- In caso di esistenza di precedente decisione divenuta inoppugnabile (sentenza o lodo non impugnabile), il giudice di merito deve misurare la portata dell'identità di parti, petitum e causa petendi per verificare l'effetto estensivo del giudicato sulla nuova controversia.
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