L.R. Umbria 9/2025
Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge conferma e riordina i Garanti regionali dell’Umbria per infanzia e adolescenza, persone detenute o comunque limitate nella libertà personale e persone con disabilità, disciplinandone requisiti, nomina, durata, incompatibilità, funzioni, trattamento economico e struttura di supporto. Abroga le precedenti discipline dal 2025, con efficacia finanziaria e transitoria dal 2026 per le spese e i nuovi trattamenti.
Riordino delle figure di garanzia regionali dell’Umbria
Riordino delle figure di garanzia regionali dell’Umbria
La legge regionale dell’Umbria del 31 ottobre 2025 n. 9 conferma e riordina la disciplina dei Garanti regionali, razionalizzandone funzioni, nomina, incompatibilità, organizzazione e copertura finanziaria. La disciplina opera nel solo territorio regionale e sostituisce la normativa previgente sulle figure di garanzia sociali.
Ambito e finalità dell’intervento
Il provvedimento mira a semplificare e riordinare la legislazione regionale sulle figure di garanzia, rendendo più efficiente la tutela dei diritti dei cittadini. Sono confermati tre organi di garanzia:
- Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
- Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
Principi comuni, autonomia e riservatezza
Gli organi di garanzia operano in piena autonomia e indipendenza, senza controlli gerarchici o funzionali da parte degli organi regionali. Possono ottenere dagli uffici regionali, dagli enti, agenzie, aziende regionali e società partecipate le informazioni necessarie, nei limiti di legge. Sono tenuti alla riservatezza sui dati acquisiti e trattano i dati personali secondo il GDPR e il Codice privacy.
Requisiti, eleggibilità e incompatibilità
L’elezione spetta all’Assemblea legislativa tra persone con laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale e con comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel relativo settore. Sono previste cause di ineleggibilità e incompatibilità richiamate dalla disciplina regionale sulle nomine, oltre a una incompatibilità specifica con qualunque altra attività lavorativa o professionale, pubblica o privata, che generi conflitto di interessi attuale e concreto. Se sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità, è previsto un procedimento con contraddittorio, invito a rimuovere la causa entro dieci giorni e, in caso di mancato adempimento, decadenza. È prevista anche la revoca per gravi violazioni di legge o dei doveri d’ufficio, con maggioranza dei due terzi e scrutinio segreto.
Nomina, durata e cessazione
La nomina avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; dalla terza votazione basta la maggioranza assoluta. I garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Alla scadenza restano in carica fino alla nomina del successore, comunque per non oltre novanta giorni. La rinuncia va comunicata con preavviso scritto di almeno tre mesi; in tal caso il nuovo procedimento deve avviarsi entro quindici giorni. In caso di morte, impedimento permanente o decadenza, il procedimento deve essere avviato entro quindici giorni.
Sede, supporto organizzativo e relazioni
Gli organi hanno sede presso l’Assemblea legislativa, che mette a disposizione locali e mezzi. La Giunta regionale mette a disposizione il personale, organizzato in un Ufficio dei Garanti regionali, e definisce l’organizzazione dell’ufficio entro novanta giorni dall’entrata in vigore. Ogni anno, entro marzo, i garanti trasmettono una relazione sull’attività svolta all’Assemblea legislativa e alla Giunta regionale; la relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale. L’Assemblea la esamina entro due mesi e può adottare atti di indirizzo. Sono previsti rapporti di collaborazione reciproca tra i garanti, con il Difensore civico, con figure analoghe e con strutture regionali, pubbliche e private.
Trattamento economico
A ciascun garante spetta un’indennità mensile pari al 15% dell’indennità lorda mensile dei consiglieri regionali. È inoltre previsto il trattamento di missione dei dirigenti della Giunta regionale per le trasferte connesse alle funzioni.
Garante per l’infanzia e l’adolescenza: finalità e funzioni
Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza tutela, nel territorio regionale e nel rispetto delle competenze degli enti locali, i diritti e il superiore interesse delle persone di minore età. L’azione si fonda sulla normativa nazionale e su strumenti internazionali in materia di diritti del fanciullo e protezione dei minori. Le funzioni includono, tra le altre:
- promozione della cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- iniziative per la giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- ascolto e partecipazione dei minori;
- ricezione di segnalazioni su violazioni dei diritti;
- intervento nei procedimenti amministrativi regionali, degli enti dipendenti e degli enti locali, quando siano coinvolti interessi o diritti dei minori o vi siano fattori di rischio;
- promozione di servizi e informazioni dedicate ai minori;
- iniziative contro situazioni di pregiudizio, abuso, sfruttamento e forme di riduzione in schiavitù;
- supporto agli operatori socio-sanitari e socio-educativi;
- selezione e formazione dei volontari per la tutela dei minori stranieri non accompagnati;
- verifica delle condizioni di accoglienza e inserimento dei minori stranieri;
- raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione dell’infanzia e adolescenza;
- formulazione di proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo. Può inoltre promuovere intese, scambi di studio e ricerca, collegamenti con le amministrazioni e con l’autorità giudiziaria, nonché segnalare alla Regione la necessità di interventi sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali.
Garante delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale: ambito e funzioni
Il Garante tutela i diritti delle persone negli istituti penitenziari, in esecuzione penale esterna, sottoposte a misure cautelari, in stato di arresto o fermo e di quelle sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio. Svolge funzioni di promozione, monitoraggio e segnalazione, anche in collaborazione con le amministrazioni statali e la magistratura di sorveglianza. In particolare:
- promuove la conoscenza e l’esercizio dei diritti e la partecipazione alla vita civile;
- monitora le condizioni di vita e l’erogazione di prestazioni sanitarie, educative, formative e di reinserimento;
- segnala fattori di rischio o danno;
- si attiva presso le amministrazioni competenti e le strutture regionali in caso di omissioni;
- propone iniziative sostitutive e atti normativi o amministrativi;
- esprime pareri su richiesta;
- promuove informazione e sensibilizzazione sui diritti e sulla finalità educativa della pena;
- promuove protocolli d’intesa per strumenti informativi e di supporto nei penitenziari e per agevolare l’accesso del Garante. Il Garante è membro dell’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria e della Cabina di Regia regionale per il reinserimento delle persone private o limitate nella libertà personale.
Garante dei diritti delle persone con disabilità: ambito e funzioni
Il Garante assicura il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della legge quadro n. 104/1992, operando per la protezione e tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o stabilmente dimoranti in Umbria, purché con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992. Le sue prerogative si estendono anche a persone non residenti o domiciliate che subiscano in Umbria episodi discriminatori o lesivi dei loro diritti e della loro dignità. Le attività comprendono:
- promozione della dignità, autonomia e integrazione nella famiglia, scuola, lavoro e società;
- diffusione della cultura dei diritti e dell’inclusione;
- proposta alla Giunta di azioni per accessibilità dei servizi, tutela giuridica ed economica e inclusione sociale;
- promozione della conoscenza della normativa e degli strumenti di tutela;
- collaborazione per l’inclusione scolastica, specie nei contesti sociali a rischio;
- raccolta delle segnalazioni e impulso alle amministrazioni competenti;
- promozione delle pari opportunità tra donne e uomini con disabilità;
- punto di riferimento per casi di maltrattamenti, abusi, bullismo e cyberbullismo;
- attività di sensibilizzazione;
- supporto tecnico e legale agli operatori sociali e proposta di formazione;
- segnalazione di interventi sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali;
- promozione del disability manager;
- formulazione di proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo;
- visite in uffici pubblici e strutture aperte al pubblico, nonché in strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate, per verificare l’assenza di barriere architettoniche, esclusi Ministero dell’Interno e forze di polizia. Riceve segnalazioni anche tramite la sezione dedicata del sito regionale, collabora con gli osservatori nazionale e regionale sulla disabilità, segnala violazioni della disciplina sul collocamento obbligatorio e svolge attività di informazione a favore delle persone discriminate per la loro disabilità.
Disciplina finanziaria
Dal 2026 sono autorizzate tre spese annue di euro 15.900 ciascuna, rispettivamente per le funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Garante per le persone limitate nella libertà personale e del Garante per le persone con disabilità, con imputazione a specifiche missioni e programmi del bilancio regionale 2025-2027. La copertura è assicurata mediante risorse già previste nel bilancio regionale. Per il personale e la struttura dell’Ufficio dei Garanti si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri. Dal 2026 sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa previste dalla l.r. 1/2022 e dalla l.r. 11/2015 per le figure di garanzia.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
Le procedure di nomina dei nuovi organi di garanzia devono essere avviate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore. I garanti già in carica che abbiano svolto almeno un mandato triennale restano in carica fino alla nomina del successore e possono essere rieletti una sola volta. Il nuovo trattamento economico si applica solo ai garanti nominati dopo l’entrata in vigore; fino ad allora continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni economiche, pur se abrogate. Le procedure di nomina non concluse alla data di entrata in vigore sono riavviate entro sessanta giorni secondo la nuova legge.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogati il precedente titolo sulla disciplina delle figure di garanzia sociale della l.r. 11/2015, le relative disposizioni finanziarie richiamate, la l.r. 1/2022 sul Garante della disabilità, alcune disposizioni di leggi regionali successive e il regolamento regionale attuativo della disciplina del Garante per l’infanzia e l’adolescenza del 2010. I riferimenti alle norme abrogate si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
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