Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 7/2025

Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro.

Normativa regionaleL.R. Umbria 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra individua aree idonee e non idonee per impianti a fonti rinnovabili, disciplina semplificazioni autorizzative, criteri paesaggistici e compensazioni, con regole specifiche per fotovoltaico, eolico, agrivoltaico, accumuli e CER. Si applica in Umbria dall’entrata in vigore e prevede mappature e atti attuativi entro 120, 180 e 300 giorni.

Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro

Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro

La legge disciplina, per la Regione Umbria, l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, coordinando la disciplina regionale con la normativa statale in materia energetica, paesaggistica e autorizzativa. Il provvedimento mira a coniugare sviluppo delle rinnovabili, tutela del paesaggio e contenimento del consumo di suolo.

Oggetto e coordinamento con la normativa statale

La Regione dà attuazione alla disciplina statale sulle rinnovabili e sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La legge specifica che le aree non ricomprese nelle categorie di idoneità o non idoneità sono considerate aree ordinarie. Restano ferme le procedure amministrative previste dal d.lgs. 190/2024 e, ove previste, le procedure di VIA del d.lgs. 152/2006. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore non si applicano alcune nuove disposizioni regionali richiamate dalla legge.

Finalità e indirizzi generali

La Regione persegue zero emissioni nette, autonomia energetica regionale e azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050. La transizione energetica deve avvenire mediante sostituzione progressiva delle fonti fossili con fonti rinnovabili, secondo sostenibilità ambientale ed economica e giustizia sociale e climatica.

Tra le priorità indicate figurano:

  • attuazione di REPowerEU e della direttiva UE 2023/2413;
  • contributo agli obiettivi del Green Deal europeo, con riduzione del 55% delle emissioni al 2030 e neutralità climatica al 2050;
  • conciliazione tra pianificazione energetica e tutela di paesaggio, ambiente, risorse idriche, aria, biodiversità, patrimonio culturale, aree agricole e forestali;
  • principio di prossimità tra impianti e fabbisogno energetico, tenendo conto delle reti di distribuzione;
  • favore per le comunità energetiche rinnovabili e per l’autoconsumo, anche diretto o a distanza, nonché per i sistemi semplici di produzione e consumo;
  • sviluppo di sistemi di accumulo giornalieri e stagionali;
  • riconoscimento del diritto all’autoproduzione per bisogni familiari, anche in funzione di contrasto alla povertà energetica.

Aree e superfici idonee

La legge individua un ampio elenco di aree considerate idonee alla realizzazione di impianti FER, tra cui, in sintesi:

  • superfici e coperture di edifici e strutture edilizie;
  • parcheggi con mantenimento dei posti auto;
  • pertinenze e aree asservite all’immobile principale;
  • depositi di materiali o rifiuti realizzati secondo gli strumenti urbanistici;
  • insediamenti produttivi e per servizi esistenti o dismessi, entro una buffer zone di 500 metri;
  • siti già occupati da impianti della stessa fonte, se gli interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione non aumentano l’area oltre il 30% rispetto al primo intervento;
  • superfici di invasi e bacini artificiali per fotovoltaico flottante;
  • siti di bonifica, discariche chiuse o ripristinate, aree di cava dismesse, cave e miniere cessate o abbandonate;
  • siti e impianti nella disponibilità di Ferrovie dello Stato, concessionarie autostradali, infrastrutture aeroportuali, beni della Difesa/Interno/Giustizia, consorzi di bonifica, infrastrutture idriche e impianti di trattamento reflui;
  • aree di servizio per la mobilità, aree adiacenti ad autostrade, tratte ferroviarie e raccordi indicati, impianti di distribuzione carburanti e aree adiacenti, rotatorie e spartitraffico;
  • aree destinate a CER, anche nello spazio rurale;
  • aree per impianti ad isola e relativi sistemi di accumulo;
  • superfici interne alle strutture carcerarie;
  • per l’eolico sopra 1 MW e fino all’altezza massima al mozzo di 100 metri, aree con velocità media del vento superiore a 6 m/s e bassa esposizione panoramica rispetto ai beni tutelati;
  • ulteriori aree differenziate per tipologia di impianto secondo l’Allegato A.

Per gli impianti di potenza inferiore a 20 kW sono inoltre considerate idonee, per tutte le fonti rinnovabili, specifiche superfici urbane e pertinenziali elencate dalla legge.

Aree non idonee

La legge considera non idonee, salve alcune eccezioni espressamente previste, le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dal d.lgs. 42/2004 e, inoltre:

  • siti UNESCO e UNESCO MAB;
  • Rete Natura 2000 e aree Ramsar;
  • corridoi e pietre di guado della Rete Ecologica regionale;
  • praterie sommitali oltre 900 metri;
  • fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto;
  • aree ad alta esposizione panoramica e viabilità panoramica principale;
  • cartografia della viabilità storica, ville e giardini, abbazie, siti benedettini, architettura religiosa e militare;
  • fasce di pericolosità idraulica A e B del PAI, salvo gli impianti idroelettrici;
  • fasce di rischio idrogeologico R3 e R4.

Sono inoltre non idonee:

  • per fotovoltaico e agrivoltaico, le aree entro 500 metri dal perimetro dei beni tutelati;
  • per eolico, le aree entro 3.000 metri dal medesimo perimetro;
  • per impianti a biomasse, biogas, gas di discarica e da depurazione oltre certe soglie dimensionali, le aree entro 2.000 metri dai recettori sensibili e le aree entro 3.000 metri dai beni tutelati.

Per il fotovoltaico a terra, nello spazio rurale sono vietate le installazioni, salvo le eccezioni previste dalla normativa statale e regionale richiamata.

Prevalenza dell’idoneità e bilanciamento delle tutele

Se un’area idonea ricade in un’area non idonea, la legge fa prevalere la qualificazione di idoneità limitatamente alla superficie interessata, con alcune eccezioni specifiche. Le semplificazioni procedimentali si applicano solo se l’impianto ricade interamente in area idonea.

Per i progetti parzialmente coincidenti con aree non idonee o con beni vincolati, la disciplina introduce limiti e regole speciali, tra cui:

  • per le aree destinate a CER, la potenza complessiva non può eccedere il fabbisogno della comunità;
  • nei centri storici, gli impianti devono essere architettonicamente integrati, ordinati, regolari e di colore simile al manto di copertura;
  • i comuni possono individuare, in aree storiche o in aree non idonee, superfici riservate agli utenti domestici e non domestici per autoconsumo, anche tramite CER, con possibilità di richiedere solo i costi di gestione, protezione e manutenzione;
  • per impianti agrivoltaici avanzati al servizio di aziende agricole e zootecniche, alcune limitazioni delle aree non idonee non si applicano, purché siano rispettate specifiche condizioni su agricoltura biologica, varietà autoctone, razze iscritte e collegamento funzionale all’azienda umbra.

Agrivoltaico e uso del suolo agricolo

La legge dedica una disciplina specifica agli interventi nello spazio rurale. Quando aree idonee o ampliamenti siano da realizzare nello spazio rurale, gli interventi devono essere realizzati esclusivamente mediante impianti agrivoltaici con moduli elevati da terra, senza consumo di suolo agricolo.

Per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici su aree agricole, con superficie superiore a 1,5 ettari, l’occupazione massima non può superare il 3% della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun comune, calcolata sulla sommatoria degli impianti esistenti o autorizzati. Nelle aree non idonee, la superficie occupabile nello spazio rurale non può superare il 5% della superficie totale delle aree in disponibilità del proponente, salvo gli impianti agrivoltaici avanzati esclusi da tale limite.

Per gli impianti agrivoltaici avanzati:

  • è richiesta la destinazione dell’attività sotto la copertura fotovoltaica ad agricoltura biologica certificata;
  • le colture o allevamenti devono essere costituiti da varietà autoctone o razze iscritte nei registri di settore;
  • il proponente deve presentare piano aziendale, impegno vincolante dell’operatore agricolo e garanzia connessa alla eventuale cessazione dell’azienda;
  • la Giunta deve approvare linee guida entro 180 giorni per l’integrazione paesaggistica di tali impianti.

Accumulo di energia

La Regione considera prioritaria l’implementazione di sistemi di accumulo collegati agli impianti ubicati in aree idonee o nelle deroghe previste. Sono richiamate, tra le tecnologie, batterie BESS, idrogeno verde, accumulo gravitazionale e invasi/bacini idrici con pompaggio.

La disciplina consente, in determinati casi:

  • incremento della superficie occupabile fino al 20% per gli interventi in area idonea contigua ad area ordinaria, se è previsto accumulo pari almeno al 10% della potenza complessiva;
  • ulteriore incremento del 30% per i siti già occupati da impianti della stessa fonte, quando si installino sistemi di accumulo con potenza pari almeno al 10% della potenza complessiva, senza cumulo con l’aumento precedente.

Gli invasi e i bacini artificiali sono qualificati idonei per impianti idroelettrici da pompaggio destinati all’accumulo e integrati con sistemi idrici per uso umano, agricolo o per la ricostituzione dei corpi idrici in sofferenza.

Procedimenti autorizzativi, impatti e documentazione tecnica

La legge subordina i procedimenti a una forte attenzione alla minimizzazione degli impatti. Il proponente deve informare preventivamente il comune e depositare una relazione che dimostri la minimizzazione degli impatti, compreso il consumo di suolo, con analisi degli elementi ambientali, storico-culturali e paesaggistici.

La documentazione deve attestare:

  • disponibilità effettiva delle aree;
  • per biomasse e biometano, approvvigionamento delle materie in ingresso e disponibilità dei terreni per digestato e compost;
  • per impianti oltre 100 kW, fattibilità tecnica della connessione alla rete e disponibilità delle aree interessate;
  • per gli impianti eolici, misurazioni anemometriche secondo i requisiti indicati e producibilità minima pari a 2.300 ore equivalenti annue;
  • livello di progettazione definitiva degli elaborati tecnici e i contenuti minimi previsti, inclusi interferenze paesaggistiche, connessioni ecologiche, emissioni, sicurezza, viabilità, dismissione, archeologia e rischio sismico.

Nelle aree non idonee la domanda deve dimostrare l’impossibilità di diversa localizzazione e la compatibilità con la normativa idraulica e idrogeologica. L’esclusiva disponibilità dell’area da parte del proponente non è di per sé sufficiente a giustificare l’esito positivo.

Garanzie finanziarie, compensazioni e oneri istruttori

Per gli impianti oltre 4 MW è richiesto l’impegno a costituire una garanzia finanziaria per la dismissione; nelle aree non idonee la garanzia è obbligatoria già al deposito dell’istanza, vale anche sotto 4 MW e l’importo minimo è elevato a 150 euro per kW installato. Per le istanze già in valutazione alla data di entrata in vigore, la garanzia può essere impegnata prima dell’inizio lavori.

Il proponente deve inoltre presentare un programma di compensazioni ambientali e territoriali destinato ai comuni interessati:

  • almeno il 2% dei proventi nelle aree idonee;
  • almeno il 3% dei proventi nelle aree non idonee.

Gli oneri istruttori per impianti oltre 250 kW sono pari allo 0,1% delle spese di investimento; nelle aree non idonee salgono al 5%. Non sono dovuti per impianti dedicati a CER. Il pagamento va effettuato integralmente prima della presentazione dell’istanza. Gli introiti sono destinati al supporto tecnico, alla pianificazione energetica, allo Sportello Unico Regionale e alle finalità generali della legge.

Impianti fotovoltaici negli insediamenti produttivi

Per gli impianti fotovoltaici e le opere connesse negli insediamenti di cui al r.r. 2/2015, la realizzazione avviene con intervento diretto, anche se la pianificazione comunale richiede piani attuativi. Nei comparti non ancora attuati non è dovuto il reperimento delle dotazioni territoriali e funzionali, fermo restando l’obbligo di realizzare le infrastrutturazioni necessarie a non compromettere il restante insediamento.

Le superfici degli impianti su coperture o pertinenze di insediamenti, anche a servizio pubblico, non incidono sulla SUC né sugli indici di copertura e permeabilità.

Cartografia, mappature e aggiornamenti

La Giunta regionale deve:

  • entro 120 giorni, redigere una mappatura ricognitiva delle aree idonee a bassa esposizione panoramica per l’eolico;
  • entro 180 giorni, approvare una cartografia distinta per fonte rinnovabile, liberamente consultabile via WebGis;
  • entro 300 giorni, approvare, d’intesa con la Soprintendenza ABAP per l’Umbria, la mappatura delle aree eoliche a bassa esposizione panoramica per impianti sopra 1 MW e fino a 100 metri di mozzo.

La cartografia va aggiornata dopo eventuali modifiche legislative dell’Allegato A e ogni volta sia necessario.

Monitoraggio, relazione annuale e controlli

La Giunta regionale effettua il monitoraggio al 31 marzo di ogni anno sulla potenza installata, autorizzata o assentita e sul raggiungimento degli obiettivi, oltre che sulla distribuzione territoriale degli impianti. I distributori di energia devono fornire semestralmente i dati sulla disponibilità delle infrastrutture di rete.

La Giunta deve presentare ogni anno, entro il 31 marzo, una relazione alla Commissione consiliare competente, pubblicata poi nella sezione Amministrazione trasparente, contenente dati sui procedimenti, sugli obiettivi raggiunti, sull’aggiornamento delle aree, sul contenzioso, sugli interventi di supporto e sugli effetti ambientali e paesaggistici.

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore

La legge prevede invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, facendo fronte agli adempimenti con risorse già disponibili.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Allegato A e ulteriori aree idonee

L’Allegato A individua ulteriori aree idonee, differenziate per tipologia di impianto. Se le aree sono di proprietà pubblica o di domini collettivi, esse sono considerate idonee; se sono private, l’idoneità richiede ratifica del consiglio comunale competente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.